Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 novembre 1985, n. 63.

Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali.

(B.U. 4 dicembre 1985, n. 50)

Art. 1

Art. 1.

Le Unita' Socio-Sanitarie Locali sono autorizzate ad accogliere, oltre il termine stabilito dall'art. 23 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 59 e fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di registrazione di presidi socio-assistenziali funzionanti alla data di entrata in vigore della succitata legge regionale, avanzate dai rispettivi Enti gestori.
Restano fermi i termini previsti dall'articolo sopracitato per la registrazione, da parte delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, delle domande degli Enti gestori le cui istanze siano pervenute entro i tempi precedentemente fissati.
Le Unita' Socio-Sanitarie Locali, in deroga a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 23 della legge su menzionata, nel caso di incompletezza delle domande avanzate, invitano gli Enti che avessero gia' presentato istanza per la registrazione dei loro presidi e quelli che la presenteranno nei termini previsti dalla presente legge a completare o a regolarizzare le domande stesse entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Nei quindici giorni successivi, nel caso di avvenuto completamento delle domande, le Unita' Socio-Sanitarie Locali procederanno alla registrazione dei presidi. In caso contrario, restituiranno la domanda motivando la non avvenuta registrazione.
I provvedimenti di non accettazione delle domande per incompletezza o per irregolarita' formali e della conseguente non registrazione, gia' assunti, sono sospesi fino al termine del periodo di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potranno essere cancellati in seguito all'eventuale positivo riesame delle domande conseguente al loro possibile completamento in tempi fissati.