Legge regionale 25 novembre 1985, n. 63. Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali. (B.U. 4 dicembre 1985, n. 50) Le Unita' Socio-Sanitarie Locali sono autorizzate ad accogliere, oltre il termine stabilito dall'art. 23 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 59 e fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di registrazione di presidi socio-assistenziali funzionanti alla data di entrata in vigore della succitata legge regionale, avanzate dai rispettivi Enti gestori.
Restano fermi i termini previsti dall'articolo sopracitato per la registrazione, da parte delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, delle domande degli Enti gestori le cui istanze siano pervenute entro i tempi precedentemente fissati.
Le Unita' Socio-Sanitarie Locali, in deroga a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 23 della legge su menzionata, nel caso di incompletezza delle domande avanzate, invitano gli Enti che avessero gia' presentato istanza per la registrazione dei loro presidi e quelli che la presenteranno nei termini previsti dalla presente legge a completare o a regolarizzare le domande stesse entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Nei quindici giorni successivi, nel caso di avvenuto completamento delle domande, le Unita' Socio-Sanitarie Locali procederanno alla registrazione dei presidi. In caso contrario, restituiranno la domanda motivando la non avvenuta registrazione.
I provvedimenti di non accettazione delle domande per incompletezza o per irregolarita' formali e della conseguente non registrazione, gia' assunti, sono sospesi fino al termine del periodo di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potranno essere cancellati in seguito all'eventuale positivo riesame delle domande conseguente al loro possibile completamento in tempi fissati.