Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 maggio 1985, n. 61.

Norme per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali.

(B.U. 8 maggio 1985, n. 20)

Art. 1

Art. 1.

Le Commissioni Giudicatrici di ciascun concorso vengono nominate con deliberazione della Giunta Regionale e sono costituite come segue:
- dal Presidente della Giunta Regionale oppure da un Assessore suo delegato;
- da 2 Consiglieri Regionali di cui uno di minoranza;
- da 2 Esperti della materia oggetto d'esame, di cui uno puo' essere dipendente della Regione di qualifica funzionale non inferiore a quella messo a concorso;
- da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Con la deliberazione di nomina della Commissione Giudicatrice, viene individuato il Presidente della Commissione, da scegliersi tra il Presidente della Giunta o l'Assessore o i Consiglieri Regionali ovvero tra gli Esperti della materia oggetto d'esame.
Gli esperti della materia oggetto d'esame possono essere scelti tra docenti di istituti di istruzione universitaria, docenti, anche di istituti professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, dipendenti di Enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.
Le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello messo a concorso.
In caso di assenza o impedimento di un componente della Commissione che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta Regionale provvede alla sua immediata sostituzione.
La sostituzione di uno o piu' componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia' acquisite.
In caso di parita' dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
Le sedute di Commissione devono essere convocate per iscritto dal Segretario su decisione del Presidente della Commissione Giudicatrice, salvo casi di particolare urgenza.
Il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 25 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
L'art. 7 del Regolamento concorsi pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 3 giugno 1982, n. 293-4965 e' abrogato.