Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 aprile 1985, n. 58.

Primi adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive.

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Recupero e sanatoria di opere abusive)

Le opere abusive individuate dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sanabili e recuperabili con le modalita' previste dalla stessa legge e dagli articoli seguenti.

Art. 2.
(Recupero e sanatoria di insediamenti abusivi)

Gli insediamenti abusivi che, a giudizio dei Comuni, comportano la necessita' di reperire standards urbanistici e di realizzare adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un loro razionale inserimento territoriale ed urbano sono disciplinati dai Piani Regolatori Generali con le modalita' di cui ai commi seguenti.
Il recupero degli insediamenti abusivi e' normato dal Piano Regolatore nel rispetto delle disposizioni di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico-ambientale, idrogeologico contenute nelle leggi statali e regionali di settore.
Il Piano Regolatore stabilisce, se necessario, l'assoggettamento del recupero alla preventiva formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.
I Comuni ancora sprovvisti di strumento urbanistico, o dotati di Programma di Fabbricazione o di Piano Regolatore approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, disciplinano gli insediamenti abusivi inserendoli, con le modalita' del secondo comma, nei Piani Regolatori formati ai sensi del Titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o ai sensi dell'articolo 90 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, valutano discrezionalmente l'opportunita' di inserire gli insediamenti abusivi in una variante allo strumento vigente o nel nuovo Piano Regolatore da formare ai sensi del Titolo III della citata legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato ai sensi del Titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni inseriscono la disciplina del recupero degli insediamenti abusivi in varianti al Piano Regolatore formate ai sensi dell'art. 17 della stessa legge.
Le varianti di cui ai precedenti commi 5° e 6° si intendono approvate qualora la Regione non comunichi al Comune le proprie determinazioni entro 120 giorni dal loro ricevimento.

Art. 3.
(Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica)

Nei Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica le procedure di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive avvengono nel rispetto delle leggi di settore statali e regionali.

Art. 4.
(Contributo per la concessione in sanatoria di opere edilizie abusive)

Al fine di ottenere il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate a partire dal 30 gennaio 1977 e fino al 1° ottobre 1983 i soggetti interessati, salvo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono provvedere al versamento dell'oblazione previsto dalla legge citata ed alla corresponsione del contributo previsto dagli articoli 3, 5, 6, 10, 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto. La misura del contributo e' determinata dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e vigenti al momento della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente legge.
Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato, oltre che al versamento dell'oblazione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla corresponsione di un contributo determinato dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti per le sole opere di urbanizzazione primaria nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, vigenti al momento della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente legge. A scomputo totale o parziale della quota dovuta possono essere fatte valere le opere di urbanizzazione primaria di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati e quelle che il concessionario, od i concessionari eventualmente riuniti in Consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune.

Art. 5.
(Sanatoria di lottizzazioni abusive)

Per le costruzioni e le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e fino al 1° ottobre 1983, in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, senza licenza o concessione, o le cui licenze o concessioni siano decadute o annullate da provvedimenti giurisdizionali o amministrativi o nei cui confronti sia in corso un procedimento di annullamento o di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa, possono essere rilasciate concessioni in sanatoria solo dopo l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato, come previsto dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Il piano esecutivo convenzionato deve essere conforme al Piano Regolatore Generale o a sue varianti, redatte e approvate, se necessario, con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge.
Il contenuto della convenzione del piano esecutivo convenzionato e' quello previsto dall'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo da corrispondere per le concessioni in sanatoria e' quello previsto dagli articoli 3, 5, 6, 10, 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la cui misura e' determinata dai Comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e vigenti al momento della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente legge.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta possono essere fatte valere le opere di urbanizzazione realizzate di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati e quelle che il concessionario, od i concessionari eventualmente riuniti in Consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune con la convenzione.

Art. 6.
(Comunicazione di dati alla Giunta Regionale)

A conclusione delle procedure previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, su richiesta della Giunta Regionale e con le modalita' da essa definite, i Comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle opere sanate.

Art. 7.
(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il 10 giugno 1985.