Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 aprile 1985, n. 57.

Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai Comitati Comprensoriali e criteri per la riorganizzazione delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei Comitati Comprensoriali.

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Gli organi dei Comitati Comprensoriali in carica alla data del 27 marzo 1985, esercitano le funzioni loro attribuite fino al 31 dicembre 1985.
- Al termine del mandato, prorogato ai sensi del precedente comma, i Consigli Comprensoriali non verranno rieletti.

Art. 2.

La Regione provvede con proprie leggi alla riorganizzazione delle competenze gia' attribuite ai Comitati Comprensoriali; inoltre, provvede contestualmente alla delega delle funzioni amministrative al sistema degli Enti Locali, in armonia con gli indirizzi di riforma delle autonomie, e al riordino delle materie attribuite alla competenza regionale dall'articolo 117 della Costituzione.
- Le leggi regionali di cui al precedente comma determinano:
a) le funzioni conservate alla Regione;
b) le funzioni delegate alla Provincia quale unico Ente intermedio;
c) le funzioni delegate ai Comuni singoli od associati ed alle Comunita' Montane;
d) la riorganizzazione delle procedure della programmazione previste dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, in modo da assicurare il concorso delle Province, dei Comuni e delle Comunita' Montane alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
e) il riordino delle attribuzioni e dei compiti gia' assegnati ai Comitati Comprensoriali, nonche' delle relative strutture.
- Il concorso degli Enti Locali alla definizione degli atti generali di programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e sub-regionale, avviene per aree comprensoriali, che, previa verifica dei loro ambiti territoriali, vengono confermate come riferimento per la partecipazione degli Enti Locali alla programmazione.
A tal fine le leggi regionali di cui al primo comma istituiscono assemblee rappresentative dei Comuni delle aree comprensoriali, e definiscono le modalita' e le procedure di partecipazione delle Province, dei Comuni e delle Comunita' Montane alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 3.

Al fine di promuovere e coordinare gli adempimenti previsti dalla presente legge, il Consiglio Regionale istituisce, con propria deliberazione, un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale e dai rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Comunita' Montane delegati dalle rispettive associazioni regionali.