Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 56.

Sub-delega alle Province dell'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attivita' dei Comitati Provinciali Prezzi.

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

In attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 67 dello Statuto della Regione Piemonte, la presente legge:
1) sub-delega alle Province ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate relative all'attivita' dei C.P.P. di cui all'art. 52, lett. c), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
2) stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni;
3) prevede il trasferimento di beni ed archivi alle Province nonche' il comando di personale regionale alle Province, in relazione alla sub-delega;
4) regola i rapporti finanziari conseguenti;
5) prevede le procedure e le direttive nonche' gli indirizzi e il coordinamento;
6) istituisce l'osservatorio regionale dei prezzi dei generi di prima necessita';
7) prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inattivita' degli Enti destinatari della sub-delega.

Art. 2.
(Inizio esercizio funzioni)

L'inizio da parte delle Province dell'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate e' stabilito dal primo gennaio 1986.
Fino a tale data le funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione secondo la legislazione e le norme vigenti.

Art. 3.
(Personale Beni Archivi)

In relazione alla sub-delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, puo' essere trasferito o assegnato funzionalmente o comandato alle Amministrazioni Provinciali, personale regionale ai sensi della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.
I beni mobili ed immobili e gli archivi dei Comitati Provinciali dei Prezzi sono trasferiti alle rispettive Province.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 550 milioni.
Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di appositi capitoli con la seguente denominazione:
- "Rimborso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per il funzionamento dei Comitati Provinciali Prezzi" e con lo stanziamento di 550 milioni in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni connesse alla sub-delega di cui alla presente legge, sulla base di parametri obiettivi concordati con le Province, per l'esercizio finanziario 1986 e successivi si fara' fronte con l'istituzione nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci di apposito capitolo con la denominazione: "Spese connesse alla sub-delega alle Province dell'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attivita' dei Comitati Provinciali dei Prezzi" e con lo stanziamento stabilito dalla legge di approvazione del bilancio stesso.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Comitato Provinciale dei Prezzi)

Ai fini dell'esercizio delle funzioni sub-delegate di cui al precedente art. 2, e' istituito presso ogni Provincia il "Comitato Provinciale dei Prezzi", cosi' composto:
1) Presidente della Provincia o suo delegato, che lo presiede;
2) Intendente di Finanza o suo delegato;
3) Direttore Ufficio provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o suo delegato;
4) Direttore Ufficio provinciale del Lavoro o suo delegato;
5) Presidente Camera di Commercio o suo delegato;
6) Sindaco del Comune capoluogo di Provincia o suo delegato;
7) Un funzionario regionale designato dalla Giunta Regionale.
Il Comitato e' nominato con provvedimento della Amministrazione Provinciale.
Il Presidente del Comitato ha la facolta' di invitare alle sedute del Comitato, senza diritto al voto, esperti della materia trattata scelti tra il personale della Provincia, oppure tra il personale di cui al precedente art. 3, oppure tra il personale della Regione o di altri Enti pubblici, previa intesa con le Amministrazioni interessate.
Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario nominato dal Presidente del Comitato tra il personale provinciale o tra quello trasferito o assegnato funzionalmente o comandato.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente del Comitato.
I Comitati Provinciali dei Prezzi hanno i poteri e le facolta' previste dall'art. 9 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896.
I provvedimenti del Comitato vengono assunti sentito il parere della Commissione Consultiva Provinciale dei Prezzi di cui al successivo art. 6.
I provvedimenti dei Comitati sono definitivi e diventano efficaci nella Provincia o Comuni ai quali si riferiscano, mediante la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6.
(Commissione Consultiva Provinciale dei Prezzi)

Presso ogni Amministrazione Provinciale e' istituita la "Commissione Consultiva Provinciale dei Prezzi", cosi' composta:
1) il Presidente del Comitato Provinciale dei Prezzi o suo delegato, di cui al precedente art. 5, che la presiede;
2) tre rappresentanti, uno per ognuna delle Organizzazioni provinciali sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;
3) tre rappresentanti, uno per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche provinciali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;
4) tre rappresentanti degli artigiani, uno per ognuna delle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;
5) tre rappresentanti dei commercianti designati dalle organizzazioni provinciali di categoria piu' rappresentative;
6) un rappresentante degli industriali designato dalla organizzazione provinciale di categoria piu' rappresentativa;
7) un rappresentante della piccola e media industria designato dalla organizzazione provinciale di categoria piu' rappresentativa;
8) tre rappresentanti, uno per ognuna delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;
9) un rappresentante per ognuno degli Enti ed Uffici facenti parte del Comitato Provinciale dei Prezzi, di cui al precedente art. 5;
10) un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori piu' rappresentative a livello provinciale ove esistenti.
Le Organizzazioni, Enti, Istituzioni ed Uffici, di cui al I comma, possono designare inoltre rappresentanti supplenti.
La Commissione e' nominata con provvedimento dell'Amministrazione Provinciale.
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario nominato dal Presidente del Comitato Provinciale dei Prezzi scelto tra il personale provinciale o tra quello trasferito o assegnato funzionalmente o comandato.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti.
Il Presidente ha la facolta' di invitare alle sedute della Commissione, senza diritto al voto, esperti della materia trattata scelti tra il personale della Provincia o tra quello di cui al precedente art. 3 o tra il personale della Regione o di altri Enti pubblici, previa intesa con le Amministrazioni interessate.
La Commissione compie le istruttorie che siano ad essa assegnate dal Comitato Provinciale dei Prezzi, e puo' anche, di propria iniziativa, fare proposte al Comitato stesso nelle materie indicate nell'art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.
I pareri della Commissione non sono vincolanti per il Comitato.

Art. 7.
(Ispettore ai Costi)

Il Comitato Provinciale dei Prezzi puo' nominare l'Ispettore ai Costi secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Ispettore ai Costi partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Comitato e della Commissione Consultiva.

Art. 8.
(Vigilanza dei Comuni)

Le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 54, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.
(Direttive, Indirizzo e Coordinamento)

Le funzioni amministrative sub-delegate con la presente legge vengono esercitate dalle Province nel rispetto:
1) della legislazione che disciplina la materia;
2) delle direttive emanate dal Governo nazionale, dal CIPE e dal CIP.
La Giunta Regionale, anche attraverso l'Assessore delegato, assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate:
1) l'indirizzo ed il coordinamento;
2) i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni, con Enti nazionali, interregionali e regionali.
Le Province debbono trasmettere alla Giunta Regionale:
1) copia dei provvedimenti dei Comitati Provinciali dei Prezzi entro cinque giorni;
2) copia dei verbali dei Comitati Provinciali dei Prezzi e delle Commissioni Consultive Provinciali dei Prezzi, entro 15 giorni;
3) relazione semestrale sull'esercizio dell'attivita' relativa alle funzioni sub-delegate.
Gli indirizzi generali emanati dalla Giunta Regionale, vengono impartiti, sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali dei Prezzi.
Almeno una volta l'anno i Presidenti delle Province, in riunione congiunta, riferiscono al Presidente della Regione o all'Assessore regionale delegato per la materia sull'attivita' relativa all'esercizio delle funzioni sub-delegate.
La Giunta Regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio Regionale sullo stato di applicazione della legge.

Art. 10.
(Osservatorio regionale dei prezzi dei generi di prima necessita')

Allo scopo di assicurare l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento da parte della Giunta Regionale delle attivita' dei Comitati Provinciali dei Prezzi, e' istituita l'Unita' Organizzativa "Osservatorio regionale dei prezzi dei generi di prima necessita'", con i seguenti compiti:
1) studi e ricerche sulla formazione e l'andamento dei prezzi dei generi di prima necessita' a prezzi vincolati, concordati e liberi;
2) rilevazione ed elaborazione dati.
L'Unita' Organizzativa puo' avvalersi della collaborazione dei Segretari dei Comitati Provinciali dei Prezzi, degli Ispettori ai Costi, nonche', nel rispetto della normativa regionale, anche della collaborazione di Centri ed Istituti di studi e ricerche, dell'Universita', o di esperti dotati di particolare competenza.

Art. 11.
(Poteri sostitutivi e Revoca)

In caso di inattivita' delle Province nell'esercizio delle funzioni subdelegate, la Giunta Regionale invita le stesse a provvedervi assegnando un congruo termine, trascorso invano il quale, dispone direttamente il compimento degli atti relativi in sostituzione delle Province, qualora le attivita' relative alle materie sub-delegate comportino adempimenti perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, oppure comportino obblighi comunitari o nazionali.
Nel caso di persistente inattivita' o di violazione di leggi o di non adeguamento alle direttive ed indirizzi la sub-delega puo' essere revocata con legge regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita la Provincia interessata e l'Unione regionale delle Province del Piemonte.

Art. 12.
(Norma transitoria)

In via transitoria, e comunque fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Segretari dei Comitati Provinciali dei Prezzi e delle Commissioni Consultive Provinciali dei Prezzi, possono essere scelti anche tra il personale di altri Enti pubblici previa intesa con le Amministrazioni interessate.