Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 49.

Diritto allo studio - Modalita' per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali.

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Oggetto)

Fino all'emanazione della legge quadro nazionale, le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, indicate nell'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attribuite ai Comuni, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. citato, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.
(Finalita')

Gli interventi di cui alla presente legge hanno il fine di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e all'articolo 4 dello Statuto regionale.
Essi, pertanto, sono diretti a favorire:
a) la frequenza della scuola materna;
b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) la prosecuzione degli studi oltre la scuola d'obbligo da parte degli alunni capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi;
d) il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;
e) la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola opportunita' culturali e di raccordo con il mondo del lavoro.
Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Art. 3.
(Interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 2, sono:
a) interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, che comprendono servizi individuali e collettivi:
trasporti e mensa, libri di testo ed altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicaps, interventi volti a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre la scuola d'obbligo, servizi residenziali;
b) interventi volti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette alla qualificazione del processo educativo:
- sostegno a iniziative volte ad offrire al mondo della scuola opportunita' di rapporti con le strutture extra-scolastiche ricreative, culturali e sportive;
- sostegno a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

Art. 4.
(Destinatari)

Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati in favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori, statali e non statali, e dei frequentanti i corsi per adulti.

Art. 5.
(Contribuzione degli utenti)

I destinatari degli interventi di cui all'articolo 3 usufruiscono degli interventi stessi, nell'ambito delle vigenti disposizioni, e contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi, in rapporto alle proprie condizioni economiche.
I Comuni individuano le fasce di reddito, le fasce di contribuzione e quelle di esenzione.
Sono esentati dalla contribuzione gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo che versano in condizione di particolare disagio.
Possono essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le scuole secondarie e superiori e i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versano in condizioni di particolare disagio.

Art. 6.
(Compiti della Regione)

Al fine di conseguire le finalita' della presente legge, la Regione:
1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare, nel quadro della normativa vigente, l'assistenza scolastica con i settori dei trasporti, della sanita', dell'edilizia scolastica e degli altri interventi rilevanti ai fini della presente legge;
2) provvede al riparto dei fondi tra i Comuni, avvalendosi delle informazioni analitiche sugli andamenti della demografia scolastica e sui servizi effettivamente erogati, elaborate dal competente servizio regionale;
3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico attuando forme di collaborazione con l'I.R.R.S.A.E., gli organi collegiali, le autorita' scolastiche e gli Enti locali territoriali;
4) assicura la fruizione dei dati scolastici, elaborati ai vari livelli territoriali da parte degli organi collegiali, delle autorita' scolastiche e degli Enti locali territoriali.

Art. 7.
(Criteri di riparto dei fondi regionali)

La Giunta Regionale, con deliberazione da adottarsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di finanza locale, provvede a ripartire tra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni il fondo disponibile per gli interventi indicati alla lettera a) del precedente articolo 3, di cui alla lettera a) del successivo articolo 11, sulla base dei seguenti parametri:
a) il 47% sara' destinato a contribuire alle spese relative al trasporto alunni e sara' suddiviso tra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio, in proporzione alle spese da essi sostenute; per i Comuni montani sara' calcolato un contributo aggiuntivo massimo del 10% di quello spettante;
b) l'11% sara' destinato a contribuire alle spese sostenute per il servizio mensa degli alunni della scuola d'obbligo e sara' suddiviso fra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio, in proporzione al numero di alunni che lo utilizzano;
c) la quota residua sara' suddivisa tra i Comuni in base al numero degli alunni e precisamente secondo le seguenti percentuali riferite al fondo complessivo;
- il 10% in proporzione al numero degli alunni delle scuole materne;
- il 3% in proporzione al numero degli alunni delle scuole elementari;
- il 17% in proporzione al numero degli alunni delle scuole medie;
- il 7% in proporzione al numero degli alunni delle scuole secondarie superiori;
- il 4% in proporzione al numero degli alunni degli istituti professionali;
- l'1% in proporzione al numero dei corsi di alfabetizzazione, sperimentali di scuola media e monografici universitari, regolarmente istituiti dall'autorita' scolastica.
La Giunta Regionale, attraverso i competenti uffici, verifica la congruita' e l'economicita' della gestione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di perseguire la migliore ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali, dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione delle scuole rispetto alla popolazione scolastica, dalle condizioni orografiche del territorio, dai mezzi utilizzabili, dal numero degli alunni da trasportare e, per le mense, dalle condizioni socio-economiche e dalla presenza di attivita' scolastiche di tempo pieno e di tempo prolungato.
Le somme assegnate ai sensi delle precedenti lettere a) e b) comportano per gli Enti locali territoriali vincolo di destinazione agli specifici servizi sopraindicati.
La suddivisione parametrica, utilizzata dalla Giunta Regionale ai fini del riparto della quota residua, di cui alla precedente lettera c), non costituisce, invece, vincolo di destinazione per i programmi comunali formulati per l'attuazione degli interventi previsti alla lettera a) del precedente articolo 3.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo' attuare interventi straordinari in caso di necessita' ed emergenze particolari, utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo 11.

Art. 8.
(Progetti regionali)

La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, anche sulla base di proposte formulate da Enti locali territoriali, organismi scolastici, Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere della competente Commissione consiliare, utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo 11, approva un programma di progetti regionali volti a favorire:
a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonche' la produzione di materiali di supporto didattico;
b) l'inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali, anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati;
c) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca.
Il programma sara' coordinato dalla Giunta Regionale, d'intesa con gli Enti locali territoriali interessati, e la gestione dei progetti potra' essere demandata ai soggetti proponenti.

Art. 9.
(Compiti dei Comuni)

I Comuni, singoli od associati, o le Comunita' Montane esercitano le funzioni di cui all'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuano gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali e delle eventuali intese intervenute tra i Comuni.
Per la formazione dei programmi di intervento, gli Enti locali di cui al precedente comma, dovranno sentire i rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul loro territorio, nonche' tener conto delle proposte di cui al successivo articolo 10.
I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi di cui alla presente legge, e nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuole, la parita' degli alunni in eguale condizione di bisogno, indipendentemente dalla frequenza di scuole statali o di scuole non statali.
Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge, i Comuni possono stipulare, con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni che prevedono modalita' di erogazione e di rendicontazione, senza tuttavia interferire nell'espletamento delle funzioni scolastiche svolte dalle istituzioni suddette nell'ambito della vigente legislazione statale.
La gestione degli interventi e' compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatti salvi accordi diversi che possono intervenire fra i Comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze di funzionalita' ed economicita' degli interventi; la Regione riconosce le intese intervenute tra i Comuni.
I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale ed idonea documentazione delle spese sostenute per il trasporto alunni, nonche' fornire alla Regione tutte le notizie utili per la determinazione del contributo regionale.

Art. 10.
(Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali)

I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle proprie competenze di cui all'articolo 12 del D.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento sulla base delle esigenze del sistema scolastico, trasmettendole ai Comuni compresi nel proprio territorio, alla Unita' Socio Sanitaria Locale e alla Regione per quanto di competenza.
L'eventuale non accoglimento da parte dei Comuni delle proposte suddette nella formulazione dei programmi di intervento, deve essere opportunamente motivato.

Art. 11.
(Finanziamento degli interventi)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985, in lire 34.511.000.000, si provvede, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 11900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
- "Oneri derivanti dal trasferimento ai Comuni delle funzioni gia' esercitate dalla Regione in materia di diritto allo studio" e con lo stanziamento di lire 33.130.560.000 in termini di competenza e di cassa;
- "Fondo occorrente per il finanziamento dei progetti regionali e per interventi straordinari in materia di diritto allo studio" e con lo stanziamento di lire 1.380.440.000 in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi, saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Abrogazione)

Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 27 e 4 giugno 1975, n. 39.