Legge regionale 24 aprile 1985, n. 47. Norme relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale' . (B.U. 30 aprile 1985, n. 18) Il Difensore Civico della Regione Piemonte puo', nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto. Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarita', negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle UU.SS.SS.LL.. Il diritto di iniziativa, le modalita' e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981, n. 50.
Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreche' all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanita', all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente U.S.S.L..