Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, recante Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' cosi' modificato:
1 - il primo comma e' sostituito con il seguente: "La Giunta Regionale predispone un Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali con l'eventuale individuazione di Aree attrezzate, zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, per il conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei piani territoriali";
2 - al quinto comma, le parole "primo e quarto comma", sono sostituite dalle parole "presente articolo";
3 - l'ultimo comma e' abrogato.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, e' cosi' sostituito:
"Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5 e comunque per non piu' di 5 anni dalla data di approvazione del piano medesimo, e' fatto divieto di:
a) aprire cave;
b) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
c) esercitare l'attivita' venatoria, fatti salvi gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole, forestali e pastorali.
Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 4, entro i limiti temporali di cui al comma precedente, si applicano i divieti di cui alle lettere b) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree medesime l'attivita' estrattiva e' regolata secondo le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.
Sulle aree di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e nei limiti temporali di cui al primo comma, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:
1 - il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attivita' sono attualmente praticate oppure sono previste dai piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati: l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno e' sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, in presenza di particolari esigenze di tutela e per le porzioni di territorio individuate nel Piano dei Parchi con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente;
2 - gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;
3 - l'attivita' edilizia, nei Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, e' limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13 della legge regionale medesima;
4 - l'attivita' edilizia, nei Comuni privi di strumento urbanistico, adottato ed approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 85 della legge regionale medesima, e' limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13 di tale legge.
La vigilanza e' affidata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale".

Art. 3.

L'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' cosi' modificato:
1 - sono abrogate le lettere C) e D);
2 - e' aggiunto il seguente comma:
"Nell'ambito dei Parchi naturali e delle Riserve naturali ed ai loro confini possono essere individuate:
1) Aree attrezzate, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero, compatibilmente con le finalita' di tutela del patrimonio naturalistico;
2) Zone di preparco, istituite al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i Parchi e le Riserve naturali e le aree circostanti;
3) Zone di salvaguardia, istituite al fine di raccordare ed integrare paesaggisticamente e funzionalmente piu' aree sottoposte a tutela".

Art. 4.

L'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' cosi' sostituito:
"I Parchi naturali, le Riserve naturali, le Aree attrezzate, le zone di preparco e le zone di salvaguardia sono istituiti, in conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:
a) i confini;
b) il tipo di classificazione, secondo le tipologie previste al precedente art. 4;
c) la durata della destinazione;
d) la gestione;
e) le norme vincolistiche, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
f) le norme provvisorie relative all'edificabilita' ed alla costruzione di strade, in attesa del piano dell'area di cui al successivo Titolo II, norme immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici generali vigenti;
g) i finanziamenti per far fronte agli oneri di gestione".

Art. 5.

L'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' cosi' sostituito:
"Le leggi istitutive dei Parchi naturali, delle Riserve naturali, delle Aree attrezzate, delle zone di preparco e delle zone di salvaguardia, fissano le modalita' per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo, ove si verifichi un effettivo danno economico ai proprietari stessi.
Le leggi istitutive di cui al precedente articolo 5 possono preordinare, per particolari motivi di tutela, l'espropriazione, l'acquisto o l'affitto di aree o di altri beni immobili".

Art. 6.

L'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, e' cosi' sostituito:
"Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
Le violazioni al divieto di cui al primo comma, lettera d), ed alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 3) e 4), del precedente articolo 3, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 1), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
Le violazioni alle limitazioni di cui al terzo comma, sub 2), dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettere a), b), d) e di cui al terzo comma del medesimo articolo sub 1), 2), 3) e 4) comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La mancata esecuzione delle opere di ripristino di cui al comma precedente comporta:
1 - nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato;
2 - nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera b), primo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato o delle opere eseguite;
3 - nel caso di violazione ai divieti ed alle limitazioni di cui alla lettera d), primo comma, alla seconda parte del punto 1) ed ai punti 3) e 4), terzo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle opere eseguite;
4 - nel caso di violazione alla limitazione di cui al punto 2), terzo comma, del precedente articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle piante tagliate e del materiale asportato.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione".

Art. 7.

L'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, e' abrogato.

Art. 8.

Il titolo del Titolo II della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' cosi' modificato: "Formazione dei piani dell'area".

Art. 9.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, sono abrogati e sostituiti dagli articoli 8, 9 e 10 di cui al presente articolo: l'articolo 13 e' abrogato.
La formulazione del nuovo articolo 8, e' la seguente:
"Art. 8 (Piani dell'area)
Per ogni zona istituita in Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, e per le eventuali zone di preparco e di salvaguardia, la Regione redige, occorrendo, secondo le direttive contenute nella legge istitutiva, un piano dell'area.
Il piano dell'area costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano Territoriale".
La formulazione del nuovo articolo 9, e' la seguente:
"Art. 9 (Redazione ed approvazione dei piani dell'area): i piani dell'area di cui al precedente articolo 8 sono predisposti ed adottati dalla Giunta Regionale, entro i termini previsti dalla legge istitutiva del Parco naturale, della Riserva naturale, dell'Area attrezzata e delle eventuali zone di preparco e di salvaguardia.
I piani adottati sono trasmessi dalla Giunta Regionale agli Enti territoriali e ai Comitati comprensoriali interessati: la Giunta Regionale provvede inoltre a darne notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni naturalistiche economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione".
La formulazione del nuovo articolo 10, e' la seguente:
"Art. 10 (Durata ed efficacia dei piani dell'area)
I piani dell'area hanno validita' a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui al precedente articolo 9.
Le indicazioni contenute nei piani dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei piani e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Dalla data di adozione dei piani dell'area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei piani dell'area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".