Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 aprile 1985, n. 44.

Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione del metano.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

La Regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la metanizzazione di cui al successivo articolo 2 e della pianificazione energetica regionale, promuove, al fine del riequilibrio socio-economico e territoriale, l'ampliamento della rete di trasporto e di distribuzione del metano.

Art. 2.

La Giunta Regionale, per la finalita' del precedente art. 1, in conformita' del Piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale, e' autorizzata a stipulare con la S.p.A. SNAM apposite convenzioni per la realizzazione di specifici tronchi della rete di trasporto e distribuzione del metano con la erogazione di congrui contributi.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000, da erogarsi in cinque rate annuali.
Per l'anno finanziario 1985 e' autorizzata la spesa di lire 4.300.000.000.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede: quanto a L. 3.000.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di cassa, del fondo globale iscritto al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985: quanto a L. 1.300.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesima, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Contributi agli oneri di realizzazione di nuovi metanodotti realizzati nell'ambito della convenzione ENI/Regione Piemonte dell'8 marzo 1982" e con la dotazione di lire 4.300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Per gli anni finanziari 1986 e successivi si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.