Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 18 aprile 1985, n. 42.

Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 - 'Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia '.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, e' cosi' modificato:
"I confini del Parco naturale Alta Valsesia incidente sui Comuni di Alagna, Rima, Carcoforo, Rimasco, Fobello e Rimella, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge".

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, e' cosi' sostituito:
"Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti:
1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, culturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del Parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente;
3) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, didattici, scientifici e ricreativi;
4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
5) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuita' del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona;
6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attivita' nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1".

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, e' cosi' sostituito:
"Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono affidate alla Comunita' Montana Valsesia che si avvale di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive, costituito con deliberazione del Consiglio della Comunita' Montana".

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, la lettera g), e' cosi' sostituita:
"g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dal precedente articolo 3".

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS