Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 18 aprile 1985, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione Piemonte nel settore del trasporto pubblico di persone).

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

La legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, e' cosi' modificata ed integrata.
Dopo l'art. 6 viene inserito un nuovo articolo 6 bis, che recita:
"A sostegno di servizi sociali di concessione regionale imposti dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1983 o che verranno inseriti nella programmazione regionale, puo' essere accordato nei limiti delle disponibilita' finanziarie regionali, su proposta della Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente, un contributo integrativo a favore degli Enti o Aziende concessionarie. Tale contributo e' definito a parziale ripiano dei minori introiti tariffari effettivi del concessionario fino alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 1° della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Il contributo regionale massimo ammissibile e' stabilito rispetto alla percorrenza aziendale.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, il concessionario interessato dovra' trasmettere il relativo rendiconto dei ricavi effettivi entro il 30 maggio di ogni anno.
Il contributo integrativo previsto nel 1° comma e' anche erogabile in via straordinaria da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, per fronteggiare impreviste ed eccezionali situazioni di crisi aziendale ed occupazionale, dovuta a riduzioni notevoli di ricavi effettivi dal traffico non dipendenti dal concessionario, ad esclusione delle linee con oneri a carico del committente, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti riconosciuti socialmente utili e non sopprimibili".
All'art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Gli immobili di cui al 3° comma, punto due del presente articolo sono ammessi a beneficiare di contributo regionale in conto investimenti sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 25 anni.
Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione di 1° grado presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari con spesa a carico del beneficiario: la Giunta Regionale e' autorizzata a disciplinare eventuali forme di vincolo parziale rispetto all'entita' del contributo previsto.
Le aziende ed Enti pubblici, con esclusione delle aziende pubbliche costituite in societa' di capitale, provvedono alla dichiarazione di vincolo di destinazione venticinquennale con deliberazione del Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di contributo regionale.
La durata del vincolo di destinazione e' ridotta a 10 anni per gli immobili sui quali sono compiuti interventi di ammodernamento, con contributo regionale superiore ad una soglia minima stabilita annualmente dalla Giunta in sede di deliberazione dei piani di intervento regionale.
In via eccezionale, qualora le Aziende e Enti di trasporto previa autorizzazione regionale e delle Autorita' competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalita' di esercizio degli stessi, e' ammessa la revoca dei suddetti vincoli di destinazione salvo restituzione alla Regione delle quote di contributo non ammortizzate, ferma restando l'indicizzazione delle stesse rispetto alle modalita' di cui all'art. 4, comma 4° della deliberazione C.R. del 16 febbraio 1984, n. 658-2041.
Gli investimenti ammessi a contributo in conto capitale sono contabilizzati conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3° e 4° della deliberazione del C.R. del 16 febbraio 1984, n. 658-2041: diversamente i finanziamenti regionali relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali ( autostazioni, pensiline di sosta e similari ) sono concessi a fondo perduto trattandosi di infrastrutture di pubblico interesse".
Dopo il 1° comma dell'art. 12, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il contributo per il subentro puo' essere erogato anche in assenza delle condizioni previste nel comma precedente per situazioni straordinarie riconosciute dalla Giunta Regionale, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti socialmente utili e non sopprimibili e per fronteggiare imprevisti ed eccezionali crisi occupazionali, dovuti a riduzione di ricavi per ridimensionamento di servizi e di traffico non dipendenti dal concessionario.
L'Azienda subentrante e' tenuta a fornire alla Giunta Regionale idonee garanzie atte ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.
La Giunta Regionale puo' erogare alla Azienda subentrante, per il periodo transitorio massimo di 1 anno dal subentro il contributo di esercizio nella misura risultante dal costo effettivo revisionato, con riferimento agli utilizzi effettivi accertati del materiale rotabile e del personale viaggiante.
Entro il periodo transitorio la Giunta Regionale opera interventi di ristrutturazione o mediante aumento dei servizi o con riduzione del materiale rotabile e del personale.
Gli immobili oggetto del contributo per il subentro sono vincolati alla specifica destinazione con le modalita' del successivo art. 3. Per quanto riguarda il materiale rotabile, le attrezzature d'officina e le tecnologie di controllo, la Giunta Regionale ha facolta' di imporre l'iscrizione ipotecaria di 1° grado per la durata da 5 a 10 anni, con spesa a carico del beneficiario".
All'art. 14 della legge, vengono aggiunti i seguenti commi:
"La Giunta Regionale puo' deliberare piani di investimenti pluriennali relativamente al titolo secondo della presente legge nei limiti del periodo di decorrenza del bilancio regionale pluriennale approvato.
Tale periodo puo' essere dilatato in relazione all'eventuale piu' ampio arco temporale di previsione della dotazione del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 24 aprile 1981, n. 151".

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 1 della presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, il seguente nuovo capitolo:
"Contributi in conto esercizio agli Enti e Aziende di trasporto concessionari di servizi sociali di linea con limitati ricavi del traffico", con la dotazione di 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale iscritto al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985.
Per i successivi anni gli stanziamenti saranno stabiliti con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 3.
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.