Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 aprile 1985, n. 32.

Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

Sono delegate alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative, di competenza regionale, relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui agli articoli 1 e 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 2.

Al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali, emana le opportune disposizioni anche in conformita' ai decreti ministeriali di cui all'articolo 1 della succitata legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 3.

La Regione provvede, attraverso le Province, agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 23 gennaio 1984.
A tal fine la Giunta Regionale definisce, con i provvedimenti di cui al precedente articolo 2:
- le modalita' per la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate;
- le modalita' ed i tempi per la rilevazione da parte delle Province, con la collaborazione dei competenti uffici comunali, dei necessari dati tecnici e di circolazione riferiti alla rete stradale interessante il territorio di ciascuna Provincia.

Art. 4.

Al fine di disciplinare la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati, gli Enti proprietari delle strade dovranno apporre l'opportuna segnaletica atta ad indicare gli obblighi e le limitazioni localmente imposti, ovvero ad indicare percorsi obbligatori.

Art. 5.

L'indennizzo di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 23 gennaio 1984, cosi' come modificato dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 1984, deve essere versato direttamente agli Enti proprietari delle strade interessate.
L'indennizzo di cui all'articolo 8 del sopracitato Decreto Ministeriale 23 gennaio 1984 e sue modificazioni deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli Enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione dei Comuni.
I criteri di ripartizione possono tenere conto anche degli oneri derivanti dagli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Fino all'entrata in vigore della nuova articolazione dei Servizi, ai sensi delle norme di attuazione della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, il Servizio Impianti Fissi e Merci della Regione cura gli adempimenti regionali connessi alla delega delle funzioni amministrative in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali ed in particolare:
- il coordinamento delle attivita' degli Enti delegati anche al fine di realizzare uniformita' di procedure per le richieste ed il rilascio di autorizzazioni;
- la tenuta e l'aggiornamento del catasto stradale concernente la rete viaria regionale di cui al precedente articolo 3;
- la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali.

Art. 7.

Ai fini dell'introito degli indennizzi di cui all'articolo 5 della presente legge e' istituito, con la denominazione "Decreto Ministeriale 23 gennaio 1984 - Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade", apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso e' iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000 milioni.
Ai fini della corresponsione agli Enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione e' istituito con la denominazione "Ripartizione indennizzi usura strade", apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso e' iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000 milioni.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Con la presente legge e' abrogata la legge regionale 7 luglio 1982, n. 15.

Art. 9.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Piemonte.