Legge regionale 5 aprile 1985, n. 29. Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 - 'Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali '. (B.U. 17 aprile 1985, n. 16) Alla legge regionale "Ordinamento e piante organiche degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali", approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il 2° comma dell'articolo 1 e' cosi' sostituito:
"Al personale dipendente dagli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge".
- al 3° comma dell'articolo 1, la parola "precedente" e' sostituita dalla parola "presente";
- all'articolo 2, dopo le parole "Il personale", sono aggiunte le parole "di ruolo";
- all'articolo 6, 2° comma, le parole "del Consorzio" sono sostituite dalle parole "di un Ente consorziato";
- all'articolo 7 il 2° comma e' cosi' sostituito:
"Alla 2a qualifica dirigenziale (Direttore) si accede mediante le procedure concorsuali previste per il personale regionale";
- all'articolo 7, 3° comma, dopo le parole "relativi annessi" sono aggiunte le parole "senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda";
- all'articolo 4, 1° comma, del regolamento allegato alla legge, sono abrogate le parole "salvo diversa indicazione delle leggi istitutive".