Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 28.

Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.

(B.U. 17 aprile 1985, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A.

Titolo I. Norme generali

Art. 1.

La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.
Il personale dipendente dagli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali e' inquadrato nelle qualifiche funzionali previste per i dipendenti regionali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico in vigore per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge.
Il personale di cui al precedente articolo e' iscritto dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, rispettivamente alla CPDEL e all'lNADEL fatte salve le eventuali opzioni gia' esercitate in base a norme di legge; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.
Il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali e' inquadrato nei ruoli dei singoli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve e dipende direttamente dagli Enti stessi.

Art. 2.

Il personale attualmente in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali e' collocato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge secondo la seguente tabella di equiparazione:
D.P.R. 810/80 qualifica regionale
III III
IV IV
VI VI
VIII VII
IX VIII
X e XI prima qualifica dirigenziale.

Art. 3.

Le retribuzioni del personale di cui alla presente legge sono direttamente effettuate dalla Regione utilizzando il capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1985 ed i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
A quanto previsto dal comma precedente fa eccezione l'Azienda regionale dei parchi suburbani che provvede direttamente alle retribuzioni del proprio personale sul bilancio dell'Azienda.

Titolo II. Dotazioni organiche

Art. 4.

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
1) 20 marzo 1978, n. 14;
2) 23 agosto 1978, n. 55, e 21 maggio 1984, n. 26;
3) 28 dicembre 1978, n. 84;
4) 28 agosto 1979, n. 51;
5) 3 dicembre 1979, n. 66;
6) 28 gennaio 1980, n. 5;
7) 28 aprile 1980, n. 32;
8) 16 maggio 1980, n. 45;
9) 16 maggio 1980, n. 46;
10) 20 maggio 1980, n. 51;
11) 30 maggio 1980, n. 65, e 3 settembre 1984, n. 52;
12) 30 maggio 1980, n. 66;
sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:
a) Parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 6 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame: n. 11 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 9
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
c) Parco naturale Alta Valle Pesio: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 5
VI: n. 2
VIII: n. 1 (Direttore)
d) Riserva naturale della Garzaia di Valenza: n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
e) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre': n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
f) Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea: n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
h) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 6
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
l) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 6
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
m) Parco naturale dell'Argentera: n. 24 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 1
V: n. 20
VI: n. 2
VIII: n. 1 (Direttore)
n) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavre': n. 20 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 16
VI: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore).

Art. 5.

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
1) 2 giugno 1978, n. 29;
2) 24 aprile 1980, n. 29, e successive modificazioni;
3) 28 aprile 1980, n. 30, e successive modificazioni;
4) 28 aprile 1980, n. 31;
5) 2 maggio 1980, n. 34;
6) 16 maggio 1980, n. 48;
con le quali sono stati istituiti la Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale speciale del Parco Burcina, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco e il Parco naturale della Rocca di Cavour, affidandone la gestione ai Comuni di Castagneto Po, Biella, Varallo, Rocchetta Tanaro, Chianocco e Cavour, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:
a) Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj: n. 4 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore)
b) Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n. 4 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore)
c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VI: n. 1
VIII n. 1 (Direttore)
d) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 4 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore)
e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco: n. 1 dipendente di V qualifica: sulla base di apposita convenzione con l'Ente Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavre, si puo' avvalere del personale di vigilanza del Parco stesso e del suo Direttore;
f) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 4 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore)
Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, con la quale e' stato istituito il Parco naturale dell'Alta Valsesia affidandone la gestione alla Comunita' Montana Valsesia, e' prevista la seguente dotazione organica: n. 9 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 7
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore).

Art. 6.

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
1) 21 agosto 1978, n. 53;
2) 31 agosto 1979, n. 52;
3) 16 maggio 1980, n. 47;
per i Consorzi di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:
a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 27 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
III: n. 5
IV: n. 3
V: n. 14
VI: n. 4
VIII: n. 1 (Direttore)
b) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 20 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV: n. 2
V: n. 15
VI: n. 2
VIII: n. 1 (Direttore)
c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore)
I Consorzi di gestione di cui al presente articolo possono altresi' avvalersi di un Segretario del Consorzio non facente parte dell'organico degli Enti.
Gli Statuti dei Parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago debbono essere modificati dai rispettivi Consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

Art. 7.

La dotazione organica dell'Azienda regionale dei parchi suburbani consiste in 110 unita' ed e' cosi' definita per qualifiche:
III: n. 8
IV: n. 53
V: n. 27
VI: n. 5
VII: n. 6
VIII: n. 7
prima qualifica dirigenziale: n. 3
seconda qualifica dirigenziale: n. 1 (Direttore)
Al Direttore dell'Azienda e' attribuita la seconda qualifica dirigenziale in base ad apposita procedura concorsuale.
Per i dipendenti per i quali sia necessaria, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza o di custodia e per lo svolgimento delle attivita' aziendali, la residenza continuata nei Parchi affidati alla gestione dell'Azienda, con contrattazione integrativa a livello aziendale, sono definiti gli aspetti inerenti l'abitazione e i relativi annessi.

Titolo III. Norme finali

Art. 8.

La Giunta Regionale, previa comunicazione agli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali, si avvale dei funzionari aventi la qualifica di Direttori per lo svolgimento di particolari attivita' scientifiche connesse alla protezione degli ambienti naturali.

Art. 9.

L'attuazione delle piante organiche previste agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e' subordinata al preventivo parere favorevole della Giunta Regionale, espresso in modo formale.
Sono fatti salvi i pareri gia' rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1980, n. 35, e relativo regolamento, e 31 agosto 1982, n. 29.
La lettera g) dell'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' soppressa: conseguentemente le lettere h), i) e l) divengono rispettivamente le lettere g), h) e i).
Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.
Restano abrogati gli articoli 9 e 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

Allegato A.


Atto in allegato: Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali

Art. 1.
Il personale in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali opera alle dirette dipendenze degli organismi di gestione di ciascun Parco o Riserva per adempiere alle finalita' previste dalle singole leggi istitutive.

Art. 2.
Il Direttore di ogni Parco o Riserva naturale regionale ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attivita' del Parco o della Riserva naturale, ne risponde direttamente agli Organi di gestione, partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi medesimi, cura l'esecuzione delle deliberazioni, esercita ogni altro compito inerente all'attivita' del personale ed alla gestione del Parco o della Riserva naturale.

Art. 3.
Il personale in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali e' tenuto ad osservare le disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali, per quanto non previsto nel presente regolamento, nonche' all'adempimento di quanto disposto dagli Organi di gestione del Parco o Riserva naturale presso cui opera.
Le mansioni assegnate a ciascun dipendente devono essere quelle proprie della qualifica attribuita.
Il personale addetto alla vigilanza (guardia-parco), a cui e' attribuita la V qualifica, e' tenuto a svolgere anche funzioni di manutenzione delle aree a Parco o Riserva naturale nelle quali svolgono servizio: inoltre, al personale medesimo sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria. Al personale di cui al presente comma e' rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal Presidente del Parco o della Riserva naturale.
Il personale di vigilanza e' inoltre tenuto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti nel rispetto della gerarchia: e' d'obbligo, per tale personale, l'uso dell'uniforme. Al personale che violi gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri si applicano le disposizioni vigenti per il personale regionale.

Art. 4.
La copertura dei posti previsti nell'organico di ogni Parco o Riserva naturale, salvo diversa indicazione delle leggi istitutive, viene effettuata mediante pubblico concorso da bandirsi secondo le disposizioni legislative vigenti e integrate dalla normativa di seguito riportata.
Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneita' attraverso la valutazione di eventuali titoli e prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalita' e procedimenti che sono fissati nei singoli bandi di concorso sulla base di apposito regolamento e, comunque, rapportati alla professionalita' richiesta per il posto messo a concorso.

Art. 5.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale dei Parchi o delle Riserve naturali regionali sono nominate dagli Enti di gestione delle aree medesime e sono cosi' costituite:
a) dal Presidente del Parco o della Riserva naturale o da un membro del Consiglio da lui delegato con funzione di Presidente;
b) da due membri del Consiglio, di cui uno di minoranza;
c) da due esperti della materia oggetto d'esame di cui un funzionario della Regione designato dalla Giunta Regionale;
d) da un rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Parco o della Riserva naturale regionale, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso.
Nella fase di prima attuazione dei concorsi, per i Parchi o Riserve naturali regionali ancora sprovvisti di personale, le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Giunta Regionale.
Le materie oggetto d'esame sono indicate nei singoli bandi di concorso che debbono essere approvati con deliberazione del Consiglio del Parco o della Riserva naturale.

Art. 6.
I requisiti d'accesso dall'esterno nei Parchi e nelle Riserve naturali regionali sono cosi' stabiliti:
a) per accedere alla III qualifica e' necessaria la licenza della scuola dell'obbligo e, se richiesta, qualificazione professionale;
b) per accedere alla IV qualifica e' necessaria la licenza della scuola dell'obbligo e, se richiesta, specializzazione professionale;
c) per accedere alla V qualifica (guardia-parco) e' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado, sana e robusta costituzione, assenza di organiche imperfezioni, attitudine fisica e psichica necessaria a disimpegnare le mansioni inerenti al posto da ricoprire: gli aspiranti devono inoltre possedere i requisiti audiovisivi necessari per conseguire la patente di guida di tipo B, nonche' i requisiti per ottenere il decreto di approvazione a guardia giurata. Tra le prove d'esame per accedere al V livello (guardiaparco) devono essere previste la stesura di una relazione su un argomento concernente la fauna, la flora e le caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del Parco o della Riserva naturale da vigilare e una prova pratica;
d) per accedere alla VI qualifica e' richiesta la licenza di scuola media superiore o equipollente;
e) per accedere alla VII qualifica e' richiesto il diploma di laurea;
f) per accedere all'VIII qualifica e' richiesto il diploma di laurea nonche' la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale;
g) per accedere alla prima ed alla seconda qualifica dirigenziale e' richiesto il diploma di laurea ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica direttiva o dirigenziale corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie della qualifica immediatamente precedente.

Art. 7.
L'articolazione dell'orario di servizio e' determinato, in base alle esigenze di funzionamento di ogni singolo Ente di gestione dei Parchi o delle Riserve naturali regionali, con deliberazione del Consiglio di ciascun Ente.

Art. 8.
Ogni Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali si dota, previa contrattazione interna, di un regolamento del personale: ogni regolamento di cui al presente comma e' adottato dai singoli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali con apposita deliberazione e diviene esecutivo dopo approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.

Art. 9.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai regolamenti vigenti per il personale regionale.