Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 marzo 1985, n. 27.

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 'Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina '.

(B.U. 3 aprile 1985, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.

All'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole "Ente di diritto pubblico" che sono sostituite dalle parole "con la denominazione ufficiale di Riserva naturale speciale del Parco Burcina - Felice Piacenza".

Art. 2.

All'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole "a cura dell'Ente gestore della Riserva".

Art. 3.

L'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, e' abrogato e sostituito dal seguente articolo:
"Gestione - I Piani di intervento per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3, sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con i Comuni di Biella e di Pollone e sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui al successivo articolo 5 bis.
Le attivita' di gestione, di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Biella. Con apposita convenzione tra il Comune di Biella e il Comune di Pollone, da stipularsi entro il 31 dicembre 1986, sono regolate le modalita' per lo svolgimento delle attivita' gestionali.
Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente articolo al Comune di Biella, il Comune stesso puo' avvalersi di proprio personale oltre che di quello di cui al successivo art. 6".

Art. 4.

Dopo l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, e' inserito il seguente articolo: "Articolo 5 bis - Commissione tecnico-scientifica - E' istituita una Commissione tecnico-scientifica con compiti consultivi in merito alla predisposizione dei Piani di intervento di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed alla loro attuazione.
La Commissione tecnico-scientifica e' presieduta dal Sindaco di Biella o suo delegato ed e' inoltre composta da:
a) cinque rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Biella, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;
b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Pollone, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Biella;
d) un esperto in materia botanica nominato dal Consiglio Regionale.
La Commissione tecnico-scientifica adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, un proprio Regolamento da sottoporre all'approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La Commissione tecnico-scientifica formula proposte ai Comuni di Biella e di Pollone ed alla Giunta Regionale in merito alle attivita' di gestione ed ai Piani di intervento.
I membri della Commissione tecnico-scientifica durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati".

Art. 5.

All'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole "sentito il Consiglio Direttivo".

Art. 6.

L'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, e' abrogato e sostituito dal seguente articolo:
"Controllo - Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo delle deliberazioni del Comune di Biella relative alle funzioni di gestione di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51".

Art. 7.

All'articolo 10, sub a ), della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole "o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5".

Art. 8.

Gli articoli 15 e 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono abrogati.

Art. 9.

Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'articolo 3 della presente legge il Comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei Piani e di vigilanza della Riserva naturale.

Art. 10.

Il Consiglio Direttivo dell'"Ente Riserva naturale speciale del Parco Burcina", fino al termine del mandato dei Consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, assume le funzioni della Commissione tecnico-scientifica prevista all'articolo 4 della presente legge.

Art. 11.

Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del Parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, primo comma, sub a), della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29. Il Comune di Biella subentra inoltre nei rapporti di lavoro relativi al personale addetto alla manutenzione dell'area in servizio alla data del 1° gennaio 1985.
A norma dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la Regione assicura direttamente la retribuzione del personale di ruolo della Riserva previsto nell'organico di cui all'articolo 2, primo comma, sub a), della legge medesima.

Art. 12.

Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del Parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, facenti capo all'Ente medesimo, ivi comprese la gestione finanziaria e tutte le pendenze debitorie e di credito derivanti dall'amministrazione dell'Ente.