Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 26.

Attuazione art. 5 della L.R. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi.

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5 della L.R. 18 marzo 1982, n. 8, la Regione provvede ad acquisire mediante espropriazione o con atto di acquisto diretto - attraverso l'approvazione di progetti per successivi stralci operativi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6 marzo 1980, n. 11 - le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano.
La Regione si assume altresi' l'onere del finanziamento delle relative opere di urbanizzazione primaria; lo schema di convenzione di cui all'art. 5, II comma della L.R. n. 8/82, sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 2.

Per la realizzazione della struttura prevista dall'art. 1 della presente legge, non si applica l'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11.
Il Centro Intermodale di Orbassano, in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, 4° comma e 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, rientra tra le opere previste dall'art. 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente alle opere ed alle attrezzature progettualmente definite come strettamente attinenti al ciclo intermodale.

Art. 3.

La Giunta Regionale e' autorizzata a concedere, se del caso anticipazioni fino all'ammontare massimo di L. 600 milioni ed alla durata massima di 2 anni, a favore della S.I.T.O. S.p.A. per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano, sia per gli oneri di progettazione generale ed esecutiva sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, primo comma, della presente legge e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 2.500 milioni.
Ai sopradetti oneri si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 6115 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 e con l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Spese per l'acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione del Centro Intermodale merci di Orbassano" e con la dotazione di lire 2.500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per l'attuazione dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge e' autorizzato, con decorrenza dall'anno 1986, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
Ai conseguenti oneri si fara' fronte con una riduzione di pari importo delle disponibilita' iscritte al capitolo n. 12400 del bilancio pluriennale 1985-1987 e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Prima annualita' di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per le spese di urbanizzazione primaria, da realizzarsi anche in concessione attraverso la S.I.T.O. S.p.A." e con la dotazione di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1985 l'anticipazione massima di lire 600 milioni.
A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1985 e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Rimborso delle somme anticipate alla S.I.T.O. S.p.A. per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano" e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo a disposizione per la concessione di anticipazioni alla S.I.T.O. S.p.A. per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano" e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.