Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 24.

Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa.

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
All. A.

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale speciale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975 n. 43, e' istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale della Bessa, Ente di Diritto Pubblico.

Art. 2.
(Confini)

I confini della Riserva naturale speciale della Bessa, incidente sui Comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 possono essere individuate aree interne alla Riserva naturale classificate come "aree attrezzate", ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.
I confini della Riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Bessa".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche geologiche, naturalistiche e ambientali della Bessa, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali;
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, anche attraverso forme di incentivazione che consentano il recupero di attivita' e di coltivazioni ora abbandonate o parzialmente abbandonate.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a Riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Consiglio Direttivo)

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3, sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) cinque rappresentanti del Comune di Cerrione, di cui due espressi dalla minoranza;
b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, dei Comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena;
c) tre rappresentanti della Comunita' Montana Bassa Valle Elvo, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, designati dal Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Comprensoriale di Biella;
e) tre esperti, nominati dal Consiglio Regionale, in materia geologica, archeologica e naturalistica.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto della Riserva. Lo Statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente.
Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo Statuto.
Lo Statuto deve altresi' prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organismi interessati.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo puo' utilizzare il personale di cui al successivo articolo 6 e puo' avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei Comuni interessati.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Controllo)

Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli organi della Riserva naturale speciale della Bessa, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.
(Vincoli e permessi)

Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Bessa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave. L'attivita' estrattiva e' consentita nell'area individuata con la lettera A nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente legge, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' estrattiva in tale area e' rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo della Riserva naturale;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita' agricola;
e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilita' pubblica della Riserva;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio della Riserva devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare ed ampliare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale medesima.

Art. 9.
(Sanzioni)

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d ) e f) del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 4°, 5° e 6° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza della Riserva naturale speciale della Bessa, e' affidata:
a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 11.
(Piano dell'area)

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunita' Montana Bassa Valle Elvo, al Comitato Comprensoriale di Biella e alla Provincia di Vercelli, e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in lire 1.500.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Art. 13.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrate)

I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
(Norma transitoria)

I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli Comunali di Borriana, Cerrione, Mongrando, Zubiena, dal Consiglio della Comunita' Montana Bassa Valle Elvo e dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS