Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 23.

Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
All. A.

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale speciale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.

Art. 2.
(Confini)

I confini della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, incidente sul Comune di Asti, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale della Valleandona e della Val Botto", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale della Valleandona e della Val Botto, sono specificate secondo quanto segue:
a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l'Universita' e il Politecnico, lo studio e l'attivita' di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell'articolo 4, 3° comma, sub 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'articolo 4, 3° comma, sub 10), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuita' delle attivita' agricole.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

I Piani di intervento per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3, sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune di Asti.
Le attivita' di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Asti che puo' avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta Regionale, di proprio personale e degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Asti.

Art. 7.
(Controllo)

Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi del Comune di Asti relativi alla Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.
(Vincoli e permessi)

Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che regola la tutela delle cose di interesse artistico e storico, con particolare riferimento alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere sottoposta a preventivo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte.
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico, redatto a norma dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.
Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

Art. 9.
(Sanzioni)

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), 1° comma, del precedente articolo 8, comportano una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), 1° comma, ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al 3° comma dell'articolo 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 11.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in lire 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Art. 12.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e Val Botto, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Entrate)

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS