Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 21.

Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore.

(B.U. 20 marzo 1985, n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita' e obiettivi)

La Regione Piemonte promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
La Regione, in conformita' alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, intende qualificare e orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:
a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore;
b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore;
c) la promozione e l'attuazione di una politica di informazione del consumatore;
d) la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e piu' razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;
e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori.
La Regione, in attuazione degli artt. 2, 4, 9 e del titolo IV dello Statuto riconosce alle Associazioni libere e volontarie, sorte per la difesa e la tutela del consumatore, una funzione sociale ed un ruolo importante nella determinazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

Art. 2.
(Istituzione della Consulta)

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
Scopo della Consulta e' favorire la partecipazione delle Associazioni di rappresentanza, difesa e tutela del consumatore, all'attuazione della politica regionale e realizzare un rapporto diretto tra cittadini ed istituzione regionale per la loro miglior tutela.

Art. 3.
(Compiti della Consulta)

Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studiare i problemi della difesa del consumatore e proporre alla Giunta ulteriori indagini, studi e ricerche, finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge;
b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela del consumatore e alla difesa dei suoi diritti;
c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa del consumatore al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;
d) esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi alle Associazioni di difesa dei consumatori;
e) esprimere parere su altre questioni in materia di difesa del consumatore quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta Regionale;
f) dibattere e rispondere ai quesiti posti secondo il successivo art. 8;
g) redigere una relazione annuale di attivita' da presentare al Consiglio Regionale.

Art. 4.
(Criteri di ammissione delle Associazioni dei consumatori)

Fanno parte della Consulta le Associazioni locali e regionali, e le sezioni di Associazioni regionali e nazionali, che hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attivita' che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.
Per partecipare alla Consulta le Associazioni e le sezioni, debbono avere almeno cinquanta soci ed una effettiva e valida rappresentativita' nella vita sociale e politica ed operare da almeno un anno in Piemonte; debbono inoltre avere un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticita'.
Le Associazioni provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.
Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerate le Associazioni di consumatori costituite e operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Composizione della Consulta)

La Consulta regionale per la difesa del consumatore e' nominata dalla Giunta Regionale.
E' composta da:
a) Assessore regionale al Commercio, o da un suo delegato, che la presiede;
b) un numero di membri, non inferiore a sette e non superiore a quindici, in rappresentanza delle Associazioni di cui all'art. 4, in base alla loro rappresentativita';
c) due rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro in rappresentanza della minoranza;
d) quattro rappresentanti dell'Universita' di Torino, designati rispettivamente dalle Facolta' di Medicina, Farmacia, Agraria, Economia e Commercio;
e) l'Assessore regionale, o altro suo rappresentante, per i seguenti Assessorati: Agricoltura, Industria, Sanita';
f) un rappresentante dell'Unione Camere di Commercio.
Per ogni membro della Consulta puo' essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura adottata per quelli effettivi.
I componenti la Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta in base alle designazioni delle Associazioni ed Enti suddetti.
Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale al Commercio, designato dal Presidente della Consulta.

Art. 6.
(Presidenza)

La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti, scelti fra i membri rappresentanti le Associazioni.
L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede all'ascolto dei soggetti interessati per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 8.

Art. 7.
(Funzionamento della Consulta)

La Consulta e' nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Per la partecipazione alle sedute della Consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
La Consulta e' convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.
La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 8.
(Raccolta di segnalazioni e reclami)

L'Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e reclami scritti, relativi alla tutela del consumatore, posti dalle Associazioni di cui all'art. 4 o da almeno 20 cittadini .
Le segnalazioni e i reclami, di cui al comma precedente, devono recare in calce le firme dei rappresentanti le Associazioni o le generalita' dei singoli firmatari con l'indicazione della residenza.
L'Ufficio di Presidenza esamina gli esposti ricevuti e procede alla necessaria istruttoria.
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di segnalazioni e reclami e intraprende le iniziative ritenute necessarie.

Art. 9.
(Gruppi di lavoro e collaborazioni)

La Consulta regionale si puo' avvalere della consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse e delle strutture esistenti presso i vari assessorati, anche per costituire gruppi di lavoro per l'analisi di problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.
La Consulta puo' procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.
La Consulta puo' rivolgere quesiti e richiedere analisi di campioni alle UU.SS.SS.LL. ed ai laboratori specializzati. Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.
La Consulta propone alla Giunta Regionale la diffusione di informazioni e la pubblicizzazione di analisi e studi, nell'interesse dei consumatori, attraverso ogni opportuna forma di comunicazione.

Art. 10.
(Contributi alle Associazioni)

Le Associazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono presentare alla Giunta Regionale programmi di attivita' e di iniziative per la difesa e tutela del consumatore.
La Consulta, ne esamina la validita' e propone alla Giunta Regionale la concessione di specifici contributi.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri per il funzionamento della Consulta, di cui all'art. 7, II comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Per gli oneri derivanti dalle attivita' e iniziative della Consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di L. 110 milioni. Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:
- Spese per l'attivita' della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore relative a consulenze, ricerche, analisi di laboratorio, informazione (L.R. 21/85, art. 9) - L. 70.000.000.
- Contributi alle Associazioni di rappresentanza, tutela e difesa del consumatore (L.R. 21/85, art. 10) - L. 40.000.000.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.