Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 4 marzo 1985, n. 17.

Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato.

(B.U. 13 marzo 1985, n. 11)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' e destinatari)

La Regione Piemonte con gli interventi previsti dalla presente legge si propone, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, di favorire lo sviluppo e la qualificazione del settore dell'artigianato, creando condizioni per la salvaguardia dei livelli di occupazione, la riconversione dell'apparato produttivo e la qualificazione dei servizi.
Per i fini di cui al precedente comma la Regione agevola l'accesso delle Imprese artigiane al credito ed ai finanziamenti parabancari, incentiva la realizzazione di programmi di potenziamento e di sviluppo aziendale, sostiene e sviluppa l'associazionismo economico, ricerca e promuove, con la collaborazione dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - e degli Istituti di credito operanti nella regione, ogni iniziativa utile a reperire sul mercato finanziario nazionale ed europeo, risorse creditizie aggiuntive da destinare attraverso la definizione di progetti specifici, al consolidamento ed allo sviluppo del settore artigiano.
La Regione ricerca il concorso e l'apporto degli Enti locali e delle rappresentanze sindacali della categoria nella attuazione delle politiche di tutela e sviluppo dell'artigianato e si avvale dell'Istituto finanziario regionale -Finpiemonte S.p.A. - per promuovere la creazione di servizi di assistenza tecnica, tecnologica e organizzativo-manageriale.
Gli interventi sono attuati a favore delle Imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonche' dei gruppi di Imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge che hanno sede e svolgono la propria attivita' nel territorio della regione.

Art. 2.
(Indirizzo e coordinamento degli interventi)

Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e qualificazione dell'artigianato piemontese, anche in rapporto alla sua articolazione settoriale e territoriale, la Giunta Regionale esercita - nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo - funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli interventi previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni vengono esercitate, nei limiti di quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il credito alle Imprese artigiane.
Per l'esercizio delle funzioni stabilite con la presente legge la Giunta Regionale si avvale del parere espresso dalla Consulta regionale dell'artigianato di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.
(Consulta regionale dell'artigianato)

La Giunta Regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo precedente, nonche' quanto altro richiesto dalla presente legge, avvalendosi del parere espresso da una Consulta regionale alla quale sono riconosciute altresi' funzioni propositive e di studio relativamente alla materia dell'artigianato, con particolare riguardo alla programmazione regionale, ai bilanci regionali di competenza e alla formulazione delle leggi riguardanti il settore.
La Consulta e' tenuta ad esprimere il proprio parere su ogni problema e/o atto sottopostole dalla Giunta Regionale.
La Consulta regionale dell'artigianato e' composta:
a) dall'assessore regionale incaricato per il settore o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da cinque consiglieri regionali nominati dal Consiglio;
c) da un rappresentante della Commissione regionale per l'artigianato;
d) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
e) dai presidenti e dai segretari regionali delle Confederazioni sindacali artigiane piu' rappresentative;
f) da un rappresentante dell'UNCEM regionale;
g) da un rappresentante dell'ANCI regionale;
h) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall'Associazione Bancaria Italiana e uno dalla Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane;
i) da un rappresentante del Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle Imprese artigiane;
l) da un rappresentante dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A.;
m) da un rappresentante del Consorzio regionale tra le Cooperative artigiane di garanzia Artigianfidi.
Per ognuno dei rappresentanti degli Enti di cui alle lettere d), f), g), h), i), l), m), del presente articolo, e' designato un membro supplente con la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.
La Consulta nomina tre vice presidenti scelti tra i componenti di cui alla lettera e).
Per l'elaborazione dei programmi di attivita' e gli indirizzi di attuazione la Consulta istituisce nel proprio seno un apposito Comitato di presidenza formato dal presidente, dai vice presidenti, da due consiglieri regionali e dal rappresentante della Commissione regionale per l'artigianato.
Alla costituzione della Consulta, che dura in carica tre anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale, provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
La Consulta disciplina, con norme regolamentari soggette ad approvazione del Consiglio Regionale, la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario del servizio artigianato.
Le spese per il funzionamento della Consulta sono a carico della Regione.

Titolo II. Programma di potenziamento e di sviluppo aziendale e promozione dell'associazionismo

Art. 4.
(Interventi)

Allo scopo di favorire la realizzazione di qualificati programmi di potenziamento e di sviluppo aziendale e di promuovere l'associazionismo nel settore dell'artigianato, la Regione Piemonte puo' concedere:
a) contributi in capitale per la realizzazione di progetti di investimento in infrastrutture, strutture di laboratori e macchinari, all'interno di aree attrezzate per insediamenti artigiani, di aree che utilizzano immobili industriali da ristrutturare oppure di piani particolareggiati per i centri storici. I progetti di investimento devono essere promossi da Consorzi e Societa' consortili fra Imprese artigiane, oppure da apposite Societa' di intervento costituite dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - con la partecipazione di Istituti di credito, Associazioni di Imprese, Consorzi di Imprese artigiane e altri Enti, oppure da Consorzi e Societa' consortili fra Imprese artigiane;
b) contributi nelle spese di impianto, come tali definite ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile, sostenute da Consorzi e Societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, da Imprese artigiane, per uno o piu' degli scopi indicati dall'articolo 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240;
c) contributi nelle spese straordinarie di gestione derivanti da convenzioni stipulate dai soggetti di cui al precedente punto b) con Enti, Istituti, Organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttivita', il miglioramento delle fasi di commercializzazione delle Imprese associate;
d) contributi annuali nelle spese di funzionamento del centro regionale delle strutture associative dell'artigianato, costituito dai Consorzi e Societa' consortili indicati al precedente punto b), con lo scopo di promuovere lo studio delle esperienze di associazionismo economico e di favorirne la diffusione nel settore dell'artigianato. Al centro regionale delle strutture associative possono aderire le organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative della regione, nonche' altri Enti pubblici e privati che si propongano finalita' di sviluppo dell'associazionismo economico nell'artigianato.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, unitamente alla documentazione richiesta, ai sensi dei successivi articoli, devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5.
(Contributi in capitale)

I contributi previsti dalla lettera a) del precedente articolo 4, sono accordati in misura non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile qualora si tratti di iniziative localizzate in territori montani e nei territori dei Comuni definiti insufficientemente sviluppati ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e in misura non superiore al 40% della spesa ritenuta ammissibile per le rimanenti zone.
L'importo dei contributi, nei limiti stabiliti dal comma precedente, e' determinato dalla Giunta Regionale sulla base del numero di Imprese per le quali e' realizzato il progetto e degli effetti occupazionali che esso determina.
In ogni caso tale importo non puo' essere superiore a 500 milioni di lire per ciascun progetto di investimento.
E' esclusa dal computo della spesa ammissibile la quota di investimenti che puo' beneficiare del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.
L'ammissione dei progetti ai contributi e' deliberata dalla Giunta Regionale previo parere della Consulta prevista dal precedente art. 3. I contributi, da erogarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono anticipati alla Societa' di intervento che dovra' obbligarsi a cedere gli investimenti realizzati ad Imprese artigiane, trasferendo contestualmente i benefici regionali alle Imprese medesime. Nel caso in cui i progetti siano promossi da Consorzi e Societa' consortili fra Imprese artigiane i contributi verranno corrisposti direttamente a questi ultimi.
La Giunta Regionale accerta attraverso i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai contributi. In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione dei finanziamenti alle finalita' dichiarate, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede con proprio decreto per la revoca dei contributi concessi maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.
La Giunta Regionale e' autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo.
Per l'istruttoria dei progetti di investimento presentati la Giunta Regionale si avvale degli Enti locali interessati e puo' fare ricorso alla collaborazione dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - stipulando con quest'ultimo apposita convenzione.
I criteri di istruttoria dovranno tendere, a parita' di altre condizioni, a massimizzare l'efficacia degli interventi e della spesa regionale, avuto riguardo alle esigenze di sviluppo socio-economico del territorio e di ripresa produttiva nelle aree caratterizzate da fattori di crisi industriale.

Art. 6.
(Contributi nelle spese di impianto)

I contributi previsti dalla lettera b) del precedente articolo 4, sono accordati in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 5 milioni di lire.
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale unitamente:
- ad una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- all'elenco nominativo dei soci del Consorzio o della Cooperativa, con indicazione per ciascun socio della rispettiva attivita' professionale e domicilio.
Alla concessione ed erogazione dei contributi provvede la Giunta Regionale previo parere della Consulta di cui al precedente art. 3.

Art. 7.
(Contributi nelle spese straordinarie di gestione)

I contributi nelle spese straordinarie di gestione, previsti dalla lettera c) del precedente articolo 4, sono accordati in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 50 milioni di lire. Con la deliberazione di concessione dei contributi sono altresi' determinate le modalita' di erogazione.
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:
- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attivita' professionale e domicilio;
- copia autenticata della convenzione di cui alla lettera c) del precedente art. 4;
- piano tecnico-finanziario della consulenza o della ricerca che forma oggetto della convenzione, con allegata relazione illustrativa.
La Giunta Regionale potra' richiedere qualsiasi altra documentazione legale attinente alla attivita' della Cooperativa o del Consorzio.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni in merito stabilite con la deliberazione di concessione, la Giunta Regionale provvede alla revoca del contributo concesso.

Art. 8.
(Centro regionale delle strutture associative)

I contributi annuali nelle spese di funzionamento del centro regionale delle strutture associative dell'artigianato sono accordati in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque per non piu' di 75 milioni di lire all'anno.
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale, dal legale rappresentante del centro, unitamente a:
- copia dell'ultimo bilancio approvato con l'elencazione delle spese sostenute dal centro;
- relazione previsionale e programmatica di attivita'.
La concessione dei contributi e' disposta dalla Giunta Regionale previo parere della Consulta di cui al precedente art. 3.

Titolo III. Promozione degli investimenti attraverso operazioni dl credito a medio termine e dl locazione finanziaria

Art. 9.
(Interventi)

La Regione Piemonte promuove la realizzazione di investimenti, da parte di Imprese artigiane singole o associate, finalizzati al raggiungimento di obiettivi di ammodernamento aziendale o di riconversione produttiva. A tal fine la Regione puo' concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari assunti per iniziative di investimento concernenti impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori, nonche' acquisto di macchinari e attrezzature.
Qualora le iniziative di investimento previste dal presente articolo siano realizzate attraverso operazioni di locazione finanziaria, la Regione puo' concedere contributi in conto canoni, in misura equivalente in valore attuale a quella dei contributi in conto interessi, sulle medesime operazioni di locazione.
Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi la Regione interviene con propri conferimenti, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel finanziamento dell'apposito fondo istituito presso la Cassa per il credito alle Imprese artigiane.
Le quote di conferimento, destinate rispettivamente alla copertura dei contributi in conto interessi e dei contributi in conto canoni, sono fissate dalla Giunta Regionale.

Art. 10.
(Modalita' dei conferimenti e poteri della Regione)

I conferimenti regionali sono utilizzabili per la parte di finanziamento non coperta dai contributi di derivazione statale che affluiscono al fondo istituito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni. Le disponibilita' finanziarie di derivazione statale e quelle derivanti dai conferimenti regionali, entrambe imputate sul suddetto fondo, saranno assoggettate dalla Cassa per il credito alle Imprese artigiane a gestioni contabili separate.
La Giunta Regionale, ai sensi del precedente articolo 2 e nell'ambito dei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:
a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;
b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attivita' e ubicazione territoriale;
c) disciplina dei rapporti con gli Istituti finanziatori;
d) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.
I rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle Imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta Regionale.
I contributi previsti dai conferimenti regionali sono concessi con le stesse procedure e modalita' dei contributi derivanti dai fondi statali.

Art. 11.
(Adempimenti della Cassa per il credito alle Imprese artigiane)

Con periodicita' trimestrale, la Cassa per il credito alle Imprese artigiane provvede tramite il proprio ufficio regionale per il Piemonte, a fornire al Presidente della Giunta Regionale adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo in conto interessi o in conto canoni e quelle respinte con la specificazione delle motivazioni, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del fondo.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle Imprese artigiane provvede direttamente a comunicare al Presidente della Giunta Regionale i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle direttive e dei criteri che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale.

Titolo IV. Cooperative artigiane dl garanzia, loro soci e consorzio regionale fra le stesse cooperative

Art. 12.
(Interventi)

Per sviluppare e potenziare il sistema di garanzie primarie collettive nelle operazioni di credito alle Imprese artigiane, la Regione concede alle Cooperative artigiane di garanzia e al Consorzio regionale fra le stesse Cooperative, nei limiti delle somme stanziate annualmente in bilancio:
a) contributi annuali nelle spese di esercizio;
b) contributi annuali ordinari nella formazione del patrimonio sociale.
Allo scopo di agevolare l'accesso delle Imprese artigiane ai servizi offerti dalle Cooperative artigiane di garanzia la Regione concorre inoltre nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di esercizio contratti da Imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da una Cooperativa di garanzia alla quale le Imprese stesse partecipano in qualita' di soci.
Hanno titolo a conseguire i benefici regionali le Cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo Statuto-tipo approvato dalla Regione e composte da almeno 200 soci.
Per le Cooperative artigiane di garanzia che hanno sede nel territorio di una Comunita' Montana il limite numerico di cui al comma precedente e' ridotto a 100 unita'.
Alle Cooperative artigiane di garanzia gia' costituite e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un numero di soci inferiore a quello previsto ai precedenti commi, possono essere concessi i contributi regionali per non piu' di due anni consecutivi, decorsi i quali la concessione dei contributi resta subordinata al raggiungimento dei limiti numerici previsti dal presente articolo.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi, nella misura stabilita ai successivi articoli 14 e 15, anche al Consorzio regionale costituito fra le Cooperative artigiane di garanzia che operi in conformita' alle disposizioni di cui al successivo articolo 13.
La scelta dei rappresentanti regionali in seno alle Cooperative artigiane di garanzia e' effettuata tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori ufficiali dei conti della Provincia in cui ha sede la Cooperativa, per il presidente del Collegio sindacale, e tra esperti in materia creditizia e finanziaria per le cariche in seno al Consiglio di Amministrazione.
Le Cooperative artigiane di garanzia interessate, nel rispetto dei criteri previsti al comma precedente, possono avanzare proprie proposte di designazione.

Art. 13.
(Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia Artigianfidi)

Il Consorzio regionale costituito fra le Cooperative artigiane di garanzia, ha i seguenti scopi:
1) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari adottati in conformita' agli indirizzi ed ai programmi della Regione Piemonte, la politica creditizia delle singole Cooperative artigiane di garanzia;
2) riassicurare i rischi delle Cooperative associate nella misura e secondo le modalita' che verranno fissate dallo statuto sociale;
3) tutelare, assistere e rappresentare le Cooperative artigiane di garanzia, su loro richiesta, nei rapporti con gli Istituti di credito.
Lo statuto del Consorzio, da approvare con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Consulta di cui al precedente art. 3, deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
b) la presenza di due rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta Regionale, nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un rappresentante nominato dalla Giunta Regionale, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
d) la regolamentazione dei casi di Imprese artigiane iscritte a piu' Cooperative di garanzia e delle conseguenti procedure e sanzioni nei confronti delle Cooperative che non attuino quanto disposto dall'art. 8 - 3° comma - dello Statuto-tipo. A tal fine il Consorzio e' tenuto ad effettuare, con frequenza non inferiore all'anno, appositi controlli e a comunicarne l'esito alla Regione.
Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente articolo, il Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia puo' essere costituito in capo al Consorzio Artigianfidi, che risulta alla data di entrata in vigore della presente legge gia' operante con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A.. A tal fine il Consorzio Artigianfidi dispone il necessario adeguamento della propria struttura organizzativa e dell'assetto contabile interno.

Art. 14.
(Contributi nelle spese di esercizio)

Ad ogni Cooperativa artigiana di garanzia e' corrisposto un contributo fisso di L. 3 milioni per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le Cooperative con oltre 500 soci, della somma di lire 5.000 per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non puo' comunque superare l'importo massimo di lire 5 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.
Per le Cooperative artigiane di garanzia che, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 12 - 3° e 4° comma - dispongono di almeno un segretario, con funzioni di supporto tecnico e manageriale, regolarmente iscritto a libro paga dalla Cooperativa, il contributo spettante in base a quanto previsto al precedente comma puo' essere raddoppiato.
Per il Consorzio regionale costituito tra le Cooperative artigiane di garanzia il contributo annuale nelle spese di esercizio e' stabilito in misura fissa di lire 15 milioni.

Art. 15.
(Contributi nella formazione del patrimonio sociale)

Ad ogni Cooperativa artigiana di garanzia e' concesso un contributo nella formazione del patrimonio sociale il cui importo, determinato in base alle somme stanziate annualmente in bilancio, puo' arrivare fino al 5% delle operazioni di credito effettivamente garantite nell'anno precedente e, in nessun caso, puo' superare l'importo di lire 20 milioni annui per Cooperativa.
Al Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia il contributo nella formazione del patrimonio sociale e' concesso in proporzione ai rischi riassicurati e sulla base delle perdite sofferte nell'anno precedente. L'ammontare del contributo sara' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, e in ogni caso, non potra' superare l'importo di 100 milioni di lire.
Alla approvazione dello statuto del Consorzio la Regione concede un contributo di avviamento, ad integrazione del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, pari a 200 milioni di lire.

Art. 16.
(Concessione dei contributi)

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 le Cooperative artigiane di garanzia devono presentare domanda, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale. Le domande devono essere corredate:
- dall'elenco nominativo dei soci risultante dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle Imprese artigiane;
- da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale della Cooperativa da cui risulti l'incremento del numero dei soci registrato e l'incremento delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno;
- da un certificato di iscrizione al registro prefettizio delle Cooperative rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda;
- da una copia dell'ultimo bilancio approvato e dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- da una dichiarazione degli Istituti di credito convenzionati con le Cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno.
La domanda per la concessione del contributo nelle spese di esercizio e nella formazione del patrimonio sociale, da parte del Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia, deve essere presentata nello stesso termine di cui al primo comma del presente articolo e deve essere corredata:
- dall'elenco delle Cooperative artigiane di garanzia associate;
- da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale del Consorzio da cui risulti, oltre all'incremento dell'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nell'anno, il numero e l'importo dei rischi riassicurativi suddivisi per Cooperativa e l'ammontare delle perdite sofferte;
- da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- da un certificato di iscrizione al registro prefettizio delle Cooperative rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda;
- da una attestazione del Consiglio di Amministrazione comprovante modalita' ed esito dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo 13, lett. d).
La mancata presentazione delle domande di contributo e della documentazione allegata, nei termini di cui ai precedenti commi, e' causa di decadenza dai benefici regionali.
La Giunta Regionale, nel rispetto della normativa civile e fiscale, puo' impartire direttive e definire criteri per la formazione del bilancio annuale di esercizio delle Cooperative artigiane di garanzia e del Consorzio regionale fra le stesse.
Le Cooperative artigiane e il Consorzio regionale che beneficiano dei contributi regionali, sono tenuti ad attenersi ai criteri e alle direttive impartite come pure a fornire alla Giunta Regionale, su richiesta di quest'ultima, ogni elemento conoscitivo attinente alle gestioni attuate.
La concessione dei contributi e' disposta con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Consulta prevista dal precedente art. 3 della presente legge.

Art. 17.
(Caratteristiche dei prestiti di esercizio)

La Regione concorre, nella misura del 5% annuo, nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti da Imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da una Cooperativa artigiana di garanzia.
Il concorso di cui al comma precedente e' disposto con riferimento ad un importo massimo di prestito di lire 10 milioni per ciascuna Impresa e con durata non superiore ai 24 mesi. Sono esclusi dal contributo regionale i prestiti che non risultano destinati ad effettive occorrenze di esercizio delle Imprese e quelli che beneficiano di agevolazioni, di qualsiasi natura, disposte da altri Enti.
In caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non puo' essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata stabilito in origine.
Per le Cooperative ed i Consorzi artigiani il contributo regionale e' concesso per un importo massimo di prestito pari al prodotto tra il limite consentito per ciascuna Impresa e il numero di Imprese artigiane consorziate.

Art. 18.
(Concessione ed erogazione dei contributi)

La concessione dei contributi e' disposta, con provvedimento della Giunta Regionale, a seguito di domanda inoltrata dall'Impresa artigiana interessata, tramite la Cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito e previa comunicazione di avvenuta erogazione da parte degli Istituti di credito mutuanti.
L'erogazione dei contributi per il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di esercizio e' effettuata direttamente nei confronti degli Istituti di credito che hanno concesso i prestiti garantiti da fidejussione delle Cooperative artigiane di garanzia.
A tale fine il contributo nel pagamento degli interessi puo' essere erogato agli Istituti di credito in unica soluzione, anticipando il valore attuale delle rate costanti posticipate di concorso regionale.
Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di cui al precedente art. 17, la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Cooperative artigiane di garanzia e con gli Istituti di credito. Le convenzioni dovranno comunque prevedere:
- l'ammortamento dei prestiti a rate costanti semestrali e posticipate, calcolate al tasso agevolato dal contributo regionale;
- le condizioni di recupero dei contributi non dovuti in caso di estinzioni anticipate dei prestiti o di insolvenze definitive da parte dei mutuatari;
- le modalita' di controllo dei prestiti erogati.

Art. 19.
(Consorzio regionale per la gestione di fondi rischi speciali Artigianfidi)

La Regione Piemonte puo' concedere contributi straordinari al Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi - Artigianfidi - costituito dalle Cooperative artigiane di garanzia, con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A. - e di altri Enti pubblici e privati, allo scopo di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine finalizzato ad una o piu' delle seguenti necessita' aziendali:
1) stipulazione di contratti per commesse, forniture e subforniture, anche per l'esportazione, o acquisizione di ordini che per la loro entita' non sono assistibili dalle singole Cooperative artigiane di garanzia;
2) partecipazione a gare, appalti e commesse;
3) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di attivita' scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;
4) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi mercati;
5) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di fattorizzazione "pro soluto", tramite Societa' specializzate o Istituti di credito;
6) realizzazione di programmi di investimento in aree attrezzate per insediamenti artigiani o, comunque, in aree e immobili destinati alla rilocalizzazione aziendale.
I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi al Consorzio soltanto in presenza di uno specifico programma corredato di dettagliate analisi di fattibilita' e di una relazione sull'attivita' svolta.
La misura dei contributi e' determinata dalla Giunta Regionale, previo parere della Consulta di cui al precedente articolo 3, sulla base degli stanziamenti disposti in bilancio e delle seguenti voci e parametri di riferimento:
a) copertura delle spese generali di attuazione del programma, non piu' del 70%;
b) integrazione del fondo rischi, non inferiore al 20% e non superiore al 40% del rischio aggiuntivo previsto dall'attuazione del programma;
c) riduzione degli oneri passivi per le Imprese richiedenti l'intervento del fondo, per gli scopi di cui ai precedenti punti 3 e 4 del presente articolo, non piu' del 2% annuo per ciascuna Impresa sui finanziamenti regolarmente andati a buon fine.
Con il provvedimento di concessione dei contributi sono stabiliti anche i criteri e le modalita' della loro utilizzazione.

Art. 20.
(Statuto del Consorzio)

Lo statuto del Consorzio regionale di cui al precedente articolo 19 e' approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della Consulta di cui al precedente art. 3 della presente legge. Esso deve comunque prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
b) la presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di due rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta Regionale;
c) la carica di presidente del Collegio sindacale ad un rappresentante nominato dalla Giunta Regionale, su designazione della Finpiemonte S.p.A., che risulti iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Titolo V. Servizi alle imprese

Art. 21.
(Fondo per i servizi alle Imprese)

La Regione Piemonte promuove l'organizzazione di servizi alle Imprese per il rinnovamento tecnico e tecnologico, l'assistenza organizzativa e manageriale, il trasferimento di informazioni relative a normative nazionali e comunitarie, l'assistenza di marketing.
Per l'attuazione di servizi previsti dal presente articolo la Regione si avvale dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - stanziando a favore di quest'ultimo appositi fondi in base a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8.

Art. 22.
(Comitato di gestione)

Per l'elaborazione dei programmi da attivare sul fondo di cui all'art. precedente e' istituito, presso la Finpiemonte S.p.A., un Comitato composto:
a) da un rappresentante della Finpiemonte con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario dell'Assessorato competente designato dalla Giunta Regionale;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.
Entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato previsto dal presente articolo predispone i criteri del suo funzionamento e di gestione del fondo e li sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche funzionari regionali esperti nelle aree di attivita' dell'artigianato e della formazione professionale e che, a tal fine, sara' trasmesso ai rispettivi Assessorati l'ordine del giorno delle riunioni con un congruo anticipo di tempo.
Alla costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dalla Finpiemonte S.p.A..

Art. 23.
(Funzionamento del fondo)

Per il finanziamento dei programmi di intervento, il Comitato previsto dal precedente art. 22 presenta alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il programma delle iniziative che intende realizzare nell'esercizio finanziario successivo.
Tale programma deve dettagliare:
1) gli obbiettivi che si intendono raggiungere;
2) gli impegni finanziari previsti;
3) le risorse professionali attraverso cui si realizza il programma;
4) gli elementi valutativi dell'interesse per le Imprese artigiane a fruire degli interventi previsti dal programma;
5) gli impegni delle organizzazioni artigiane a promuovere fra le Imprese del settore la diffusione dei servizi realizzati;
6) i criteri di erogazione dei servizi, con l'indicazione dell'onere finanziario da porre a carico delle Imprese artigiane che vi fanno ricorso;
7) i costi amministrativi sopportati dalla Finpiemonte S.p.A. per la gestione del fondo previsto dal programma.
Qualora il programma degli interventi preveda una articolazione in progetti diversi gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere specificati in ordine a ciascun progetto da attuare.
Nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione del programma la Giunta Regionale assume le proprie determinazioni in merito allo stesso. Nel deliberare l'assegnazione di fondi necessari all'attuazione del programma la Giunta Regionale determina la quota dei fondi che puo' essere impiegata per scopi promozionali e la quota da impiegare come fondo rotativo dei servizi offerti alle Imprese.

Art. 24.
(Rendiconto)

Entro il 30 settembre di ogni anno la Finpiemonte S.p.A. presenta alla Regione un rendiconto analitico degli interventi e dei beneficiari del fondo.
Il rendiconto annuale coincidera' con l'esercizio sociale della Finpiemonte; la Regione potra' tuttavia chiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi posti a carico del fondo.
Il rendiconto previsto dal presente articolo e' approvato dalla Giunta Regionale. L'assegnazione di fondi, con cui far fronte al finanziamento di nuovi programmi di intervento, e' subordinata all'approvazione dei rendiconti relativi ai programmi attuati.
I rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A. verranno regolati da apposita convenzione il cui schema verra' approvato dalla Giunta Regionale.

Titolo VI. Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 25.
(Spese per il funzionamento della Consulta regionale dell'artigianato)

Agli oneri di cui all'art. 3, ultimo comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 3 milioni, si fara' fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Per gli anni successivi al 1985 si provvedera' mediante i corrispondenti stanziamenti che verranno annualmente iscritti con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 26.
(Autorizzazioni di spesa per gli interventi)

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di lire 3.850 milioni. Ai conseguenti oneri si fara' fronte mediante riduzione dei capitoli n. 12500 e n. 12600 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di 700 e di 3.150 milioni di lire in termini di competenza e di cassa.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:
- Contributi in capitale per la realizzazione di progetti di investimento all'interno di aree attrezzate per insediamenti artigiani, di aree che utilizzano immobili industriali da ristrutturare oppure di piani particolareggiati per i centri storici: L. 1.000.000.000.
- Spese per l'istruttoria dei progetti di investimento: L. 50.000.000.
- Contributi ai Consorzi e Societa' consortili costituiti anche in forma di Cooperativa da Imprese artigiane: L. 70.000.000.
- Contributo annuale nelle spese di funzionamento del centro regionale delle strutture associative dell'artigianato: L. p.m.
- Conferimenti finanziari alla Cassa per il credito alle Imprese artigiane per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari e in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria: L. 1.500.000.000.
- Contributi per la formazione del patrimonio sociale delle Cooperative artigiane di garanzia e del Consorzio regionale: L. 300.000.000.
- Contributi nelle spese di esercizio delle Cooperative artigiane di garanzia: L. 230.000.000.
- Contributo di avviamento e nelle spese di esercizio del Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia Artigianfidi: L. 200.000.000.
- Contributi nel pagamento degli interessi per prestiti biennali garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia: L. 350.000.000.
- Contributi straordinari al Consorzio regionale Artigianfidi per la gestione di fondi rischi speciali: L. 50.000.000.
- Stanziamenti a favore dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - per la realizzazione di servizi alle Imprese: L. 100.000.000.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.
(Divieto di cumulo)

I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con gli altri previsti per le stesse finalita' se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entita'.

Art. 28.
(Adempimenti)

La Giunta Regionale entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge.

Art. 29.
(Norme transitorie)

Sono abrogate le leggi regionali:
- 9 aprile 1974, n. 10;
- 23 agosto 1974, n. 26;
- 7 maggio 1976, n. 24;
- 28 luglio 1978, n. 47;
fatte salve le disposizioni relative ad impegni contabili gia' assunti in base a formali atti amministrativi nonche' le disposizioni riguardanti le domande di contributo non ancora esaminate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano presentate e regolarmente rubricate a protocollo.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, saranno ritenute valide le domande presentate fino a tutto il 16 gennaio 1984.
Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, per le quali non sia stata ancora disposta la concessione dei contributi regionali, saranno esaminate ai sensi della presente legge.