Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 febbraio 1985, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni. 'Disciplina degli Organi Istituzionali del Servizio Sanitario Regionale e norme transitorie '.

(B.U. 6 marzo 1985, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' sostituito dal seguente testo:
"Lo Statuto dell'Associazione e' deliberato dai singoli Consigli comunali che ne fanno parte ed e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale".

Art. 2.

L'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' sostituito dal seguente testo:
"Composizione e elezione dell'Assemblea generale della Associazione dei Comuni.
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente art. 3, il numero dei consiglieri componenti l'Assemblea generale e' cosi' stabilito:
a) 30 consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) 40 consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
c) 50 consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.
I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli comunali dell'Associazione dei Comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due Collegi elettorali comprendenti l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero dei consiglieri stabilito per l'Assemblea in proporzione agli abitanti dei Comuni facenti parte di ciascun Collegio elettorale.
Entro tre mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi, per la rinnovazione parziale o totale dell'Assemblea generale, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei Collegi elettorali di cui al secondo comma e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
Le modalita' per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
In esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti 4° e 5° comma, e' costituito presso il Comune in cui e' sede la Associazione dei Comuni l'Ufficio elettorale, composto nel seguente modo:
a) dal Sindaco del Comune o, nel caso di incompatibilita' di cui al successivo comma, da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) da quattro consiglieri dello stesso Comune, nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due;
c) dal segretario del Comune, con funzioni di segretario.
I candidati non possono far parte dell'Ufficio elettorale.
All'Ufficio elettorale di cui al precedente comma spettano i seguenti compiti:
a) ricevere e convalidare le liste dei candidati;
b) proclamare i risultati delle elezioni ed inviare il verbale relativo al Presidente della Giunta Regionale.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto presso la sede comunale.
Ogni consigliere comunale puo' esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
Ciascun Comune provvede a comunicare all'Ufficio elettorale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio Regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del decreto previsto al quarto comma del presente articolo, nomina membri della Assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parita' viene nominato il candidato piu' anziano di eta'.
L'Assemblea generale si rinnova normalmente in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali o quando, per dimissioni o altra causa, non essendo possibile ricorrere alla surroga di cui al penultimo comma del presente articolo, abbia perduto la meta' dei propri membri.
Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due Collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea generale, limitato al numero di consiglieri eletti in uno dei due Collegi e con le modalita' di cui ai commi precedenti, nel caso in cui, dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'Assemblea, siano stati rinnovati Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella di un Collegio.
Nei casi previsti dai precedenti commi i componenti della Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; nello stesso caso devesi procedere alla rielezione del Comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori.
Nel caso di rinnovazione di uno o piu' Consigli comunali, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 14 e 15, i componenti dell'Assemblea generale che appartenevano a detti Consigli se rieletti restano in carica, qualora non rieletti decadono.
La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente della Assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso, con apposito provvedimento della Assemblea generale nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento, viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista.
Non si fa luogo a surrogazione nel caso di dimissioni contestuali di oltre la meta' dei consiglieri assegnati al Collegio".

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' sostituito dal seguente testo:
"Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quello della Comunita' Montana, l'Assemblea generale della Associazione e' quella della Comunita' Montana, che, per la gestione delle competenze di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede ad adeguare ed integrare il proprio Statuto.
Le procedure di approvazione di tali adeguamenti ed integrazioni sono quelle di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17".

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' sostituito dal seguente testo:
"Comitato di Gestione e Presidente
L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione, composto da:
a) 7 membri nei casi di cui al punto a) del primo comma dell'art. 7;
b) 9 membri nel caso di cui ai punti b) e c) del primo comma dell'art. 7.
L'Assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede, nella prima seduta, alla elezione dei membri del Comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unita' superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
La prima riunione dell'Assemblea e' convocata e presieduta dal componente piu' anziano di eta'.
Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'Assemblea.
Il Presidente del Comitato di gestione e' eletto dal Comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.
Con le stesse modalita' viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
La prima riunione del Comitato di gestione e' convocata e presieduta dal componente piu' anziano di eta'.
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'Assemblea, essi partecipano alle sedute della Assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione, occorre procedere alla sostituzione, l'Assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentativita'.
Nel caso di rinnovazione anche parziale della Assemblea generale, ovvero se il numero di componenti da sostituire e' superiore alla meta', l'Assemblea provvede all'integrale rinnovazione del Comitato di gestione.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunita' Montana, le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunita' Montana stessa.
Qualora non vi sia integrale coincidenza, ai sensi dell'art. 15, VIII comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, valgono le norme di cui ai commi precedenti".

Art. 5.

Il 4° comma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' sostituito dal seguente testo:
"Il regolamento di cui al punto a) deve prevedere tra l'altro:
- le modalita' per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la non cumulabilita' tra tale carica e la presidenza del Comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni;
- l'articolazione dell'Assemblea in Commissioni permanenti e gruppi di lavoro; nessuna indennita' puo' essere prevista per la partecipazione a dette Commissioni e gruppi di lavoro, salvo il rimborso delle spese di viaggio eventualmente dovute".

Art. 6.

All'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, viene aggiunto un 4° comma con il seguente testo:
"Alle sedute del Comitato di gestione puo' partecipare il Presidente dell'Assemblea generale. Il Presidente ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio".

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' sostituito dal seguente testo:
"Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verra' corrisposta una indennita' di carica stabilita dall'Assemblea in misura non superiore a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della Unita' Socio-Sanitaria Locale, comunque, nella misura corrispondente a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti".

Art. 8.
(Norme transitorie)

Le norme previste dal 15° comma dell'articolo 2 e dal 1° comma dell'articolo 4 della presente legge trovano applicazione successivamente al primo rinnovo dell'Assemblea generale, in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali.