Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13.

Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 'Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavre' '.

(B.U. 27 febbraio 1985, n. 9)

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.

La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 66, e' sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, che modifica a tutti gli effetti i confini individuati all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 66/80.

Art. 2.

1) Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' modificato:
"Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente";
2) il quarto comma dell'articolo 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' soppresso;
3) il quinto comma dell'articolo 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' sostituito:
"Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo Statuto";
4) il sesto comma dell'articolo 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' modificato: le parole "le Giunte esecutive" sono sostituite dalle parole "la Giunta esecutiva";
5) il settimo comma dell'articolo 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' soppresso;
6) il decimo comma dell'articolo 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' modificato: le parole "delle Giunte esecutive" sono sostituite dalle parole "della Giunta esecutiva";
7) il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' modificato: aggiungere in fine, dopo "Consiglio direttivo", "e della Giunta esecutiva";
8) il terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' modificato: aggiungere, dopo "Consiglio direttivo", "con la Giunta esecutiva";
9) il quinto comma dell'articolo 8 della legge 30 maggio 1980, n. 66, e' cosi' modificato: aggiungere, dopo "Consiglio direttivo", "e della Giunta esecutiva".

Art. 3.

All'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, al primo comma, sub b), dopo le parole "legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50", sono aggiunte le parole: "per la predisposizione di piani di abbattimento e/o di cattura, da redigersi sentiti i Comparti alpini interessati, al fine di ricostruire condizioni di equilibrio faunistico e botanico-forestale autoctone, secondo gli orientamenti che la tradizione e la presenza antropica e le attivita' agro-silvo-pastorali hanno configurato".
All'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, il quarto comma e' cosi' sostituito:
"Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima: il piano di assestamento forestale di cui al presente comma, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e' gestito dall'Ente Parco su finanziamento regionale. L'area del Parco e' inoltre oggetto di apposito piano naturalistico redatto secondo le norme contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57".
Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti commi:
"In conformita' a quanto previsto dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, sono sempre ammessi, senza vincoli o limitazioni, lo sfalcio a scopo di fienagione, il pascolo ed ogni altra operazione, ivi compresa la pulizia dei pascoli con eliminazione delle specie infestanti, effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
Il Consiglio Direttivo del Parco puo' interdire temporaneamente, con propria deliberazione, le attivita' di cui sopra con riferimento alle specie vegetali protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario e all'avente diritto".

Art. 4.

Il Consiglio Direttivo riadotta, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Parco modificato secondo le direttive contenute nella presente legge. Per l'approvazione dello Statuto si applica la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS