Legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8. Legge di correzione degli errori materiali e di mancato coordinamento della L.R. 56/77, cosi' come modificata dalle leggi regionali 50/80 e 17/82, e della legge regionale 61/84. (B.U. 6 febbraio 1985, n. 6) La legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' cosi' modificata:
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
- all'articolo 23, che sopprime e sostituisce l'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al 3° comma, sono soppresse le parole "di cui al 3° comma dell'art. 21" e sostituite da: "nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti";
- all'articolo 24, che sopprime e sostituisce l'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la lettera "b)" richiamata alla terza riga del punto 2), va sostituita con la lettera "d)";
- all'articolo 27, che sopprime e sostituisce l'articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, alla lettera m) del 2° comma, ed alla lettera c) del 3° comma, dopo le parole: "penultimo ed ultimo comma", vengono inserite le parole: "dell'articolo 2";
- all'articolo 34, che modifica l'articolo 34, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dopo il primo comma, di seguito, viene aggiunto: "le parole: "2° comma" sono sostituite con le parole: "3° comma";
- all'articolo 49, che modifica l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, il secondo comma e' soppresso e sostituito da: "al 2° comma, punto d), sono soppresse le parole: "di cui al 6° comma dell'art. 33";
- all'articolo 59, che sopprime e sostituisce l'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, all'ultimo comma, il richiamo alla legge regionale: "2 luglio 1977, n. 33", e' corretto in "2 luglio 1976, n. 33";
- all'articolo 65, che modifica l'articolo 82, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono soppressi gli ultimi 3 commi;
- all'articolo 66, che modifica l'articolo 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' aggiunto il seguente comma: al secondo comma le parole: "di cui al successivo settimo comma" vanno sostituite con: "di cui al successivo sesto comma"; al quinto comma: "di cui al secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "di cui al primo, secondo e terzo comma"; al sesto comma, le parole: "di cui al successivo settimo comma" sono sostituite con le parole: "di cui al successivo sesto comma";
- all'articolo 67, che modifica l'articolo 84, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al testo di modifica viene aggiunto: "sempre al primo comma le parole: "secondo e del terzo comma", sono sostituite con le parole: "primo e del secondo comma"";
- all'articolo 72, che sopprime e sostituisce l'articolo 91 bis, il titolo e' cosi' sostituito: "Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali";
- al 1° e 4° comma dopo le parole: "per i beni", sono aggiunte le parole: "culturali e";
- all'articolo 73, che modifica l'articolo 91 quinquies della legge 5 dicembre 1977, n. 56, dopo i primi due commi viene aggiunto: al primo comma, le parole: "degli articoli 19/81", sono soppresse e sostituite con le parole: "dell'articolo 81" ";
- all'art. 75 di inserimento di un nuovo articolo 91 septies, all'ultimo comma le parole: "120 giorni", sono sostituite dalle parole: "360 giorni".
La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalle leggi 20 maggio 1980, n. 50 e 11 agosto 1982, n. 17, e' cosi' modificata:
- all'articolo 80, al primo comma, le parole: "quarto comma", sono sostituite con le parole: "sesto comma"; al secondo comma le parole: "secondo e terzo comma", sono sostituite con le parole: "quarto e quinto comma";
- all'articolo 87, terzo comma le parole: "di cui all'ultimo comma del presente articolo", sono sostituite da: "di cui agli ultimi due commi del presente articolo";
- all'articolo 90, il penultimo comma e' soppresso; all'ultimo comma, le parole: "del 15° comma", sono sostituite da: "dell'ultimo comma".