Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8.

Legge di correzione degli errori materiali e di mancato coordinamento della L.R. 56/77, cosi' come modificata dalle leggi regionali 50/80 e 17/82, e della legge regionale 61/84.

(B.U. 6 febbraio 1985, n. 6)

Art. 1, 2

Art. 1.

La legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' cosi' modificata:
- all'articolo 23, che sopprime e sostituisce l'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al 3° comma, sono soppresse le parole "di cui al 3° comma dell'art. 21" e sostituite da: "nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti";
- all'articolo 24, che sopprime e sostituisce l'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la lettera "b)" richiamata alla terza riga del punto 2), va sostituita con la lettera "d)";
- all'articolo 27, che sopprime e sostituisce l'articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, alla lettera m) del 2° comma, ed alla lettera c) del 3° comma, dopo le parole: "penultimo ed ultimo comma", vengono inserite le parole: "dell'articolo 2";
- all'articolo 34, che modifica l'articolo 34, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dopo il primo comma, di seguito, viene aggiunto: "le parole: "2° comma" sono sostituite con le parole: "3° comma";
- all'articolo 49, che modifica l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, il secondo comma e' soppresso e sostituito da: "al 2° comma, punto d), sono soppresse le parole: "di cui al 6° comma dell'art. 33";
- all'articolo 59, che sopprime e sostituisce l'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, all'ultimo comma, il richiamo alla legge regionale: "2 luglio 1977, n. 33", e' corretto in "2 luglio 1976, n. 33";
- all'articolo 65, che modifica l'articolo 82, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono soppressi gli ultimi 3 commi;
- all'articolo 66, che modifica l'articolo 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' aggiunto il seguente comma: al secondo comma le parole: "di cui al successivo settimo comma" vanno sostituite con: "di cui al successivo sesto comma"; al quinto comma: "di cui al secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "di cui al primo, secondo e terzo comma"; al sesto comma, le parole: "di cui al successivo settimo comma" sono sostituite con le parole: "di cui al successivo sesto comma";
- all'articolo 67, che modifica l'articolo 84, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al testo di modifica viene aggiunto: "sempre al primo comma le parole: "secondo e del terzo comma", sono sostituite con le parole: "primo e del secondo comma"";
- all'articolo 72, che sopprime e sostituisce l'articolo 91 bis, il titolo e' cosi' sostituito: "Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali";
- al 1° e 4° comma dopo le parole: "per i beni", sono aggiunte le parole: "culturali e";
- all'articolo 73, che modifica l'articolo 91 quinquies della legge 5 dicembre 1977, n. 56, dopo i primi due commi viene aggiunto: al primo comma, le parole: "degli articoli 19/81", sono soppresse e sostituite con le parole: "dell'articolo 81" ";
- all'art. 75 di inserimento di un nuovo articolo 91 septies, all'ultimo comma le parole: "120 giorni", sono sostituite dalle parole: "360 giorni".
La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalle leggi 20 maggio 1980, n. 50 e 11 agosto 1982, n. 17, e' cosi' modificata:
- all'articolo 80, al primo comma, le parole: "quarto comma", sono sostituite con le parole: "sesto comma"; al secondo comma le parole: "secondo e terzo comma", sono sostituite con le parole: "quarto e quinto comma";
- all'articolo 87, terzo comma le parole: "di cui all'ultimo comma del presente articolo", sono sostituite da: "di cui agli ultimi due commi del presente articolo";
- all'articolo 90, il penultimo comma e' soppresso; all'ultimo comma, le parole: "del 15° comma", sono sostituite da: "dell'ultimo comma".

Art. 2.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.