Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 gennaio 1985, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

(B.U. 23 gennaio 1985, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1985, e' approvato in L. 4.711.093.884.182 in termini di competenza e in L. 4.916.856.222.529 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento, nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1985.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1985, e' approvato in L. 4.711.093.884.182 in termini di competenza ed in L. 4.916.856.222.529 in termini di cassa.
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1985, con gli allegati prospetti 1 e 2 di cui all'articolo 33, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1985-1987, allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Fondi globali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985:
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa)

Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1985, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in L. 47.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo numero 12900.

Art. 12.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1985, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, la contrazione di mutui per un importo complessivo di 240.000 milioni.
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 19% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 6.800.000.000 per l'anno finanziario 1985 e in L. 47.136.000.000 per l'anno finanziario 1986 e per ciascuno degli anni successivi, si provvede: per l'anno finanziario 1985, con le disponibilita' iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13090 e n. 13095 del bilancio per l'anno finanziario 1985, nella rispettiva misura di L. 6.300.000.000 e L. 500.000.000 e, per gli anni finanziari 1986 e successivi, con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1985-1987.
Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1985, sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero:
1000, 2365, 2655, 2680, 2690, 2720, 2735, 2775, 3020, 3140, 3170, 3220, 3237, 3450, 3460, 3480, 3560, 3586, 3630, 3650, 3655, 3776, 3820, 3830, 3832, 3840, 5010, 5025, 5032, 5036, 5094, 5096, 5285, 5300, 5420, 5640, 5756, 6010, 6020, 6115, 6245, 7075, 7110, 7140, 7260, 7465, 7560, 7633, 7760, 7770, 7800, 8495, 8610, 8620, 8900, 8905, 8960, 9100, 9130, 9150, 9185, 9230, 9293, 9300, 9301, 10110, 11500, 11505, 11695, 11730, 11751, 11765, 11785, 11790, 11800, 12600, 12760.

Art. 13.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 49, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 520.
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 49, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 760.
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 49, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 780.

Art. 14.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 1.100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1300.

Art. 15.
(Contributo all'Ente regionale di sviluppo agricolo del Piemonte)

I contributi di cui all'articolo 17, lettera b) della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificato dall'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1985, in lire 3.300 milioni e in lire 1.320 milioni, e sono iscritti rispettivamente ai capitoli n. 1350 e n. 1355.

Art. 16.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 400 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1400.

Art. 17.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane)

La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 1.300 milioni, ed e' iscritta al capitolo numero 1800.

Art. 18.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 420 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2320.

Art. 19.
(Costituzione dell'Istituto Tecnotex Biella)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 agosto 1984, n. 47, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 140 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2365.

Art. 20.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico e della sua segreteria)

La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico e della sua segreteria di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2390.

Art. 21.
(Interventi in materia di agricoltura e foreste)

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 1.020 milioni, iscritti al capitolo n. 2630, per gli oneri di carattere generale;
- 2.700 milioni, iscritti al capitolo n. 2690, per i contributi in capitale di cui all'articolo 14;
- 3.000 milioni, iscritti al capitolo n. 2735, per i contributi in capitale di cui agli articoli 14 e 39, lettera a) e 45;
- 2.250 milioni, iscritti al capitolo n. 2775, per i contributi negli interessi attualizzati di cui all'articolo 15;
- 1.000 milioni, iscritti al capitolo n. 3170, per contributi in capitale di cui agli articoli 39, lettere b) e c) e 45;
- 1.500 milioni, iscritti al capitolo n. 3220, per le spese di cui all'articolo 23;
- 1.200 milioni, iscritti al capitolo n. 3290, per le spese di cui all'articolo 25;
- 1.500 milioni, iscritti al capitolo n. 3460, per i contributi in capitale di cui all'articolo 30;
- 500 milioni, iscritti al capitolo n. 3480, per i contributi in capitale di cui all'articolo 31;
- 1.500 milioni, iscritti al capitolo n. 3560, per i contributi in capitale di cui all'articolo 34;
- 3.000 milioni, iscritti al capitolo n. 3650, per i contributi in capitale di cui agli articoli 31 e 36,
- 1.000 milioni, iscritti al capitolo n. 3750, per i contributi di cui all'articolo 41 per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica;
- 350 milioni, iscritti al capitolo n. 3751, per i contributi di cui all'articolo 41 per la redazione di progetti e per lo svolgimento di azioni promozionali;
- 700 milioni, iscritti al capitolo n. 3752, per le spese di cui all'articolo 41, per azioni promozionali;
- 300 milioni, iscritti al capitolo n. 3776, per i contributi negli interessi attualizzati di cui all'articolo 44;
- 360 milioni, iscritti al capitolo n. 3783, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 1);
- 1.200 milioni, iscritti al capitolo n. 3790, per le spese di cui agli articoli 47 e 48.
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3820, per i contributi di cui all'articolo 2, punto 3 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3830, per i contributi di cui all'articolo 3, punto 8 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3832, per i contributi di cui all'articolo 2, punto 8 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;
- 1.000 milioni, iscritti al capitolo n. 3840, per i contributi di cui agli articoli 53, 56 e 57.

Art. 22.
(Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 36, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 3796.

Art. 23.
(Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali)

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata per l'anno finanziario 1985, la seguente spesa:
- 1.000 milioni, per gli oneri correnti di cui agli articoli 2, ultimo comma, 4, 6, lettere f), h), i), ed l), iscritti al capitolo n. 3310.

Art. 24.
(Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnograficoenologici, le strade del vino)

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 350 milioni per i contributi alle enoteche regionali, alle botteghe del vino, alle cantine consorziali ed ai musei etnografico-enologici, iscritti al capitolo n. 3755;
- 200 milioni per le spese per la segnaletica per le strade del vino, iscritti al capitolo n. 3757.

Art. 25.
(Repressione delle frodi in materia di prodotti vinicoli)

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 150 milioni per i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 5, iscritti al capitolo n. 3779;
- 250 milioni per i contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali, iscritti al capitolo n. 3780;
- 60 milioni, per le spese a carico della Regione, comprese quelle relative alla meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola, iscritti al capitolo n. 3781.

Art. 26.
(Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5010.
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, modificata dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 58, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 2.600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5025.

Art. 27.
(Interventi per l'attuazione della legge 21 maggio 1981, n. 240)

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 200 milioni per i contributi di cui agli articoli 2, secondo comma e 3, iscritti al capitolo n. 5032;
- 900 milioni per il fondo di cui all'articolo 4, iscritti al capitolo n. 5036.

Art. 28.
(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5045.

Art. 29.
(Interventi regionali in materia di migrazioni)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5080.

Art. 30.
(Interventi per l'inserimento di giovani disoccupati e di lavoratori in Cassa integrazione Guadagni)

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 350 milioni per i contributi di avviamento di cui all'articolo 4, secondo comma, iscritti al capitolo n. 5092;
- 2.000 milioni per i contributi di cui agli articoli 4, primo comma e 5, iscritti al capitolo n. 5094;
- 100 milioni per la partecipazione di cui all'articolo 9, iscritti al capitolo n. 5096.

Art. 31.
(Cantieri di lavoro di Enti locali)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 1.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5098.

Art. 32.
(Costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 14 novembre 1979, n. 64, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 3.150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5285.

Art. 33.
(Revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane)

Le spese per la revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 14, sono stabilite per l'anno finanziario 1985, in 140 milioni, ed iscritte al capitolo n. 5295.

Art. 34.
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)

Le spese per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6, lettera b), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, modificata dalle leggi regionali 15 novembre 1976, n. 57 e 29 giugno 1978, n. 39, sono determinate per l'anno finanziario 1985, rispettivamente in lire 1.200.000.000 e lire 200.000.000 e sono iscritte ai capitoli n. 5300 e n. 5390.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera c), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, modificata dalle leggi regionali 15 novembre 1976, n. 57 e 29 giugno 1978, n. 39, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5420.

Art. 35.
(Acquisto di mezzi sgombero neve)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5840.

Art. 36.
(Interventi nel settore del trasporto pubblico di persone)

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, e' autorizzata per l'anno finanziario 1985, la seguente spesa:
- 1.400 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale per il subentro di Enti e di Aziende nei servizi di trasporto, e sono iscritti al capitolo n. 5921.

Art. 37.
(Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28)

La spesa per la concessione alle Province dei contributi di cui all'articolo 2 (manutenzione ordinaria strade), e' determinata per l'anno finanziario 1985, in lire 3.500.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 6000.
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 1 e 2 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature), e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 9.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7260.

Art. 38.
(Interventi per la grande viabilita')

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 20.000 milioni, ed iscritta al capitolo n. 6115.

Art. 39.
(Piani di coordinamento territoriale)

La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7050.

Art. 40.
(Cartografico regionale)

Ai fini dell'applicazione delle leggi regionali 12 ottobre 1977, n. 48 e 30 luglio 1981, n. 25, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 50 milioni per il funzionamento degli uffici del servizio urbanistico regionale, iscritti al capitolo n. 7100;
- 450 milioni per l'attuazione dei programmi operativi, iscritti al capitolo n. 7110.

Art. 41.
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 400 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7140.

Art. 42.
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)

La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 140 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7160.

Art. 43.
(Interventi per l'edilizia scolastica minore)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 2.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7800.

Art. 44.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 3.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7910.

Art. 45.
(Contributo all'Azienda Regionale dei Parchi suburbani)

La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 1.700 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7920.

Art. 46.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia), e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 400 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 700 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7980.
La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7990.
La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre', e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 120 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8005.
La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Val Sesia, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8010.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Garzaia di Valenza, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8020.
La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8025.
La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre', e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8040.
La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8050.
La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8060.
La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8065.
La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8070.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 10 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8085.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8120.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8148.
La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 60 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8180.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8185.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8190.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8195.

Art. 47.
(Interventi per la promozione della domanda turistica)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 26 giugno 1979, n. 35, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 2.200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8230.

Art. 48.
(Interventi per il turismo alpino e speleologico)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 350 milioni, ed e' iscritta ai capitoli n. 8510, n. 8530 e n. 8540, nella rispettiva misura di 150 milioni, 170 milioni e 30 milioni.

Art. 49.
(Contributi per il completamento e il recupero di impianti sportivi)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 3.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8610.

Art. 50.
(Contributo per l'allestimento di aree per il tempo libero)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 56, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 900 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8620.

Art. 51.
(Contributi per l'incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 400 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8680.

Art. 52.
(Contributi per la programmazione sportiva)

La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1985, e' determinata in 400 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8690.

Art. 53.
(Interventi per la sistemazione di bacini montani ed opere idraulico forestali)

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 8.000 milioni per spese relative ad opere idraulico forestali, iscritti al capitolo n. 8900;
- 4.000 milioni per contributi per opere idraulico forestali, iscritti al capitolo n. 8905.

Art. 54.
(Disciplina degli scarichi delle attivita' produttive)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8950.

Art. 55.
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, modificata con la legge regionale 10 marzo 1979, n. 22, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 10.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8960.

Art. 56.
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)

La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 8.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9100.
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 900 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9130.
La spesa relativa alla concessione dei contributi per l'integrazione dei costi annui di gestione, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28 e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9140.

Art. 57.
(Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9150.

Art. 58.
(Tutela dell'ambiente naturale)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e' stabilita per l'anno finanziario 1985, in 1.050 milioni, ed e' iscritta ai capitoli n. 9175 e n. 9185, nella rispettiva misura di 350 milioni e 700 milioni.

Art. 59.
(Pronto intervento)

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 6.000 milioni per interventi a tutela dell'incolumita' pubblica nonche' contributi per fabbricati danneggiati da calamita' naturali, iscritti al capitolo n. 9300;
- 2.000 milioni per spese relative ad interventi di pronto soccorso, iscritti al capitolo n. 9301.

Art. 60.
(Attivita' ed interventi di formazione professionale)

Le spese per l'attuazione delle attivita' e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, sono stabilite per l'anno finanziario 1985, in 41.880 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11500, n. 11505, n. 11510, n. 11520, n. 11550, n. 11590, n. 11615 e n. 11630, nella rispettiva misura di 1.110 milioni, 5.690 milioni, 700 milioni, 535 milioni, 31.225 milioni, 2.000 milioni, 400 milioni, 220 milioni.

Art. 61.
(Formazione professionale degli operatori degli asilinido)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11600.

Art. 62.
(Insegnamento dello sci in Piemonte)

La spesa per gli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 220 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11620.

Art. 63.
(Museo Regionale di Scienze Naturali)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 1.050 milioni, ed e' iscritta ai capitoli n. 11665 e n. 11695, nella rispettiva misura di 300 milioni e 750 milioni.

Art. 64.
(Promozione delle attivita' del teatro di prosa)

Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68, sono determinate per l'anno finanziario 1985 in 3.000 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11715, n. 11720 e n. 11730, nella rispettiva misura di 1.000 milioni, 1.500 milioni e 500 milioni.

Art. 65.
(Interventi per la realizzazione del servizio di lettura)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 1. aprile 1980, n. 19, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 1.100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11740.

Art. 66.
(Sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 1.450 milioni, iscritti al capitolo n. 11751, per spese per l'acquisto e la produzione di beni o materiali culturali;
- 3.200 milioni, iscritti al capitolo n. 11753, per spese per la promozione e la realizzazione di attivita' culturali;
- 500 milioni iscritti al capitolo n. 11765, per contributi a Enti per attrezzature e restauro di beni storico-artistici di musei, biblioteche, centri culturali e dello spettacolo;
- 1.000 milioni, iscritti al capitolo n. 11785, per contributi in capitale per interventi edilizi;
- 1.400 milioni, iscritti al capitolo n. 11795, per contributi per attivita' di promozione culturale.

Art. 67.
(Ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 2 marzo 1984, n. 16, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 750 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11790.

Art. 68.
(Promozione di attivita' educative)

Ai fini dell'applicazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:
- 600 milioni, iscritti al capitolo n. 11800, per contributi ad Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali di rilevante interesse regionale;
- 150 milioni, iscritti al capitolo n. 11805, per spese per oneri derivanti da supporti e servizi relativi ad attivita' culturali di rilevante interesse regionale.

Art. 69.
(Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino)

Le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10, sono determinate per l'anno finanziario 1985, in 1.000 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11845 e n. 11850, nella rispettiva misura di 700 milioni e di 300 milioni.

Art. 70.
(Contributi agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11860.

Art. 71.
(Borse di studio)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 40, e' determinata per l'anno finanziario 1985, in 65 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11905.

Art. 72.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1984)

L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1984 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985, nell'ammontare di lire 507.846.532.000, e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli:
260 (per L. 1.390.921.243) 2506, 2525, 2530, 2550, 2565, 2575, 2584, 2589, 2594, 2599, 2610, 2625, 2640, 2652, 2703, 2705, 2730, 2740, 2751, 2755, 2761, 2780, 2799, 2813, 2818, 2819, 2825, 2829, 2840, 2855, 2860, 2870, 2976, 2983, 2993, 2998, 3038, 3045, 3055, 3075, 3080, 3110, 3150, 3161, 3195, 3214, 3216, 3218, 3231, 3233, 3240, 3247, 3255, 3301, 3303, 3305, 3325, 3369, 3370, 3385, 3405, 3423, 3427, 3469, 3500, 3509, 3547, 3575, 3610, 3675, 3695, 3705, 3762, 3767, 3769, 3770, 3793, 3794, 3798, 3804, 3805, 3808, 3809, 3811, 3857, 3860, 3880, 3881, 3889, 3892, 3895, 3900, 3910, 3920, 3930, 3950, 3975, 3981, 4005, 4013, 4015, 4022, 4028, 4030, 4040, 4044, 4047, 4115, 4126, 4135, 4155, 4164, 4166, 4175, 4183, 4190, 4199, 4206, 4209, 4225, 4230, 4335, 4395, 4520, 4525, 5035, 5559, 5617, 5795, 5857, 5932, 6090, 6100, 6110, 7270, 7280, 7290, 7626, 7637, 7684, 7688, 7689, 7707, 7741, 7745, 7755, 8912, 8915, 8930, 8940, 8992, 8999, 9255, 9295, 9299, 9406, 9425, 9430, 9435, 9440, 9445, 9450, 9455, 9460, 9530, 9550, 9565, 9570, 9575, 9580, 9585, 9590, 9595, 10060 (per L. 1.094.844.906), 10100, 10105, 10421, 10441, 10445, 10460, 10480, 10495, 10540, 10570, 10580, 10672, 10675, 10679, 10681, 10682, 10683, 10684, 10690, 10695, 10712, 10715, 10720, 10730, 10735, 10740, 10760, 10770, 10780, 10785, 10790, 10795, 10800, 10802, 10804, 10980, 11530, 11559, 11566, 11611, 11981, 12720, 12730, 12750, 12800.

Art. 73.
(Variazioni compensative)

Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 520-760, 780-795, 3751-3752, 3792-3795, 5545-5547, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 74.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 14000 - 14010 - 14020 - 14050 - 14060 - 14070 - 14080 - 14145, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 75.
(Bilancio degli Enti dipendenti)

Sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1985, dei seguenti Enti, allegati alla presente legge:
- Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;
- Parco naturale dell'Alpe Veglia;
- Azienda regionale dei Parchi Suburbani - Venaria Reale;
- Parco naturale dell'Alta Valle Pesio;
- Riserva naturale della Garzaia di Valenza;
- Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre';
- Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
- Parco naturale della Val Troncea;
- Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- Parco naturale dell'Argentera;
- Parco naturale delle Lame del Sesia;
- Parco naturale Orsiera-Rocciavre'.

Art. 76.
(Approvazione del Piano di Attivita' del Museo Regionale di Scienze Naturali)

E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di Attivita' per l'anno finanziario 1985, del Museo Regionale di Scienze Naturali, allegato alla presente legge.

Art. 77.
(Urgenza)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985
OMISSIS