Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 1.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa' consortile per azioni CONSUSA (Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa).

(B.U. 9 gennaio 1985, n. 2)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

La Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 6 marzo 1980, n. 11, assume una partecipazione azionaria nella Societa' consortile per azioni "Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa - CONSUSA".
L'assunzione di tale partecipazione, ai sensi di quanto sancito dall'art. 72 dello Statuto regionale, e finalizzata agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Piano dei trasporti.

Art. 2.

La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione o l'acquisto di n. 10.000 azioni, del valore nominale unitario di L. 100.000, pari al 18,8% del capitale sociale.

Art. 3.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della CONSUSA S.p.A. la cui nomina sara' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e segg. del C.C., saranno nominati, con le procedure previste dalla legislazione regionale in materia.
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, pari a L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante la riduzione, per un pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 5680 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della S.p.A. consortile CONSUSA ", con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.000.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.