Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67. Conseguimento patenti di mestiere. (B.U. 2 gennaio 1985, n. 1) La Regione puo' istituire, convenzionare o riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere attenendosi alla vigente normativa statale o regionale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie d'insegnamento e le prove di esame.
La composizione delle Commissioni esaminatrici e' quella determinata dalle norme statali o regionali in materia.