Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 dicembre 1984, n. 62.

Modificazione alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, relativa a: 'Modificazioni alla legge regionale 56/77 '.

(B.U. 12 dicembre 1984, n. 50)

Art. 1, 2

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 20, della legge approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, di modifica dell'art. 17, L.R. 56/77, e' soppresso.

Art. 2.

L'articolo 68 della legge approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, e' sostituito dal seguente:
"L'art. 85 e' soppresso e cosi' sostituito:
Art. 85. Disciplina transitoria dell'attivita' costruttiva.
Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:
a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici; gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; e' fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;
b) nell'ambito del perimetro degli abitati; gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreche' le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;
c) fuori dal perimetro degli abitati:
c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc. su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;
c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione e' rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e non puo' essere concessa piu' di una volta per lo stesso impianto;
c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attivita' di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservite;
c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonche' le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'.
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purche' non siano in contrasto con prescrizioni piu' restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.
Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano:
a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamita' o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti.
b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.
Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, ai sensi del Titolo III della presente legge, dalla data di trasmissione alla Regione sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 13, nonche' alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 ,quinquies, 1° comma, lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato.
In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione.