Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 8 novembre 1984, n. 60.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1984 e 1985 nonche' devoluzione di quote di assegnazione statali nell'Area di intervento Agricoltura.

(B.U. 14 novembre 1984, n. 46)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A., B.

Art. 1.
(Trasferimento al 1985 di quote di limiti d'impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1984)

E' autorizzato il trasferimento all'anno 1985 della decorrenza di quote di limiti d'impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:
- L. 562.727.330 al capitolo n. 6077
- L. 1.150.000.000 al capitolo n. 6079
- L. 79.244.785 al capitolo n. 6241
- L. 1.319.038.454 al capitolo n. 7451
- L. 1.000.000.000 al capitolo n. 7456
- L. 350.000.000 al capitolo n. 7550
- L. 182.740.919 al capitolo n. 7551
- L. 6.150.000 al capitolo n. 8290
- L. 150.000.000 al capitolo n. 8437
- L. 6.478.000 al capitolo n. 8465
- L. 200.000.000 al capitolo n. 8475
- L. 402.114.825 al capitolo n. 9050
- L. 559.876.164 al capitolo n. 9325
- L. 1.220.340.330 al capitolo n. 9055
- L. 185.619.417 al capitolo n. 10270.

Art. 2.
(Interventi per la sistemazione di immobili regionali)

Per l'anno 1985, per la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione di immobili di proprieta' regionale e di locali occorrenti allo svolgimento dei servizi di interesse regionale, e' autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni.
(capitolo n. 1000)

Art. 3.
(Interventi a seguito di calamita' naturali)

Per l'anno finanziario 1985, per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, sono autorizzate le seguenti spese:
- lire 2.000 milioni per i contributi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d)
(capitolo n. 9300)
- lire 1.350 milioni per i contributi in annualita' di cui all'articolo 2, lettera c)
(capitolo n. 9611)

Art. 4.
(Contributi per le strutture commerciali)

Con decorrenza dal 1985, per gli interventi di cui all'articolo 3 lettera d) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e all'articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, e' autorizzata la spesa di 50 milioni per la concessione di contributi negli interessi a favore di Comuni, loro Consorzi, Comunita' Montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati.
(capitolo n. 5527)

Art. 5.
(Devoluzione di quote di limiti di impegno e successive annualita' assegnati ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352)

Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 10, lettera a ) e 15, lettera c) della legge 10 maggio 1976, n. 352 e iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ai seguenti capitoli:
n. 2599 - n. 2600 - n. 2605 - n. 2610 - n. 2620 - n. 2625 - possono essere utilizzate anche per la concessione dei contributi negli interessi di mutui contratti da imprenditori agricoli con gli Istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 6, lettera a) e 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 6.
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352)

Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 6, lettera c) e 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 al capitolo n. 2829 per lire 230.000.000 in termini di competenza e di cassa e le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 10, terzo comma e articolo 15, lettera d) della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 al capitolo n. 2855 per lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa sono devolute, per carenza di domande e tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 giugno 1984, n. 194, per gli importi sopra indicati, agli interventi di cui all'articolo 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte al capitolo n. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, nella misura di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Passivita' onerose)

Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, per la concessione del concorso negli interessi su mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passivita' onerose e non utilizzate per carenza di domande, possono essere destinate alla concessione del concorso negli interessi su mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1982.

Art. 8.
(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1984, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A), allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B), allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Urgenza)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto.

Allegato A.


Tabella A: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
OMISSIS

Allegato B.


Tabella B: Variazioni allo stato di previsione della spesa
OMISSIS