Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55.

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali.

(B.U. 24 ottobre 1984, n. 43)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita' della legge)

La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui piu' grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cantieri scuola e di lavoro - gia' normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 - l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli Enti locali di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilita'.

Art. 2.
(Soggetti e natura degli interventi)

I Comuni, o loro Consorzi e le Comunita' Montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilita' attraverso l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro di cui all'art. 1 della presente legge.
Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.
(Attribuzioni alle Province)

Al fine di una gestione decentrata della legge che, nell'ambito dei criteri, delle priorita' e dei vincoli stabiliti nelle deliberazioni quadro del Consiglio Regionale di cui al successivo articolo 4, consenta la scelta e il coordinamento degli interventi a livello locale, tenendo conto delle diverse situazioni sociali ed economiche, sono attribuite alle Province, con le modalita' di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:
a) la raccolta ed istruttoria delle domande, la scelta e l'approvazione dei progetti di intervento;
b) il conseguente rilascio delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunita' Montane, sia nel caso di iniziative con contributo regionale, sia nel caso di iniziative a carico degli Enti locali proponenti;
c) l'assegnazione e l'erogazione degli eventuali contributi regionali;
d) il controllo sulle modalita' di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.

Art. 4.
(Delibera quadro e contributi regionali)

La Regione annualmente assegna alle Province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunita' Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 2 della presente legge.
Il Consiglio Regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta, stabilisce:
a) il riparto dei fondi disponibili fra le Province per i fini e secondo il criterio di cui al comma 1° del presente articolo;
b) l'entita' dell'indennita' giornaliera di cui al successivo articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
c) la quota dell'indennita' giornaliera, fino ad un massimo di 1/3 della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia;
d) i criteri e le priorita' dell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.
Qualora la peculiarita' della situazione occupazionale e l'entita' dei fondi disponibili lo rendano opportuno, il Consiglio Regionale, nella deliberazione di cui al presente articolo, puo' effettuare la ripartizione di cui al precedente comma 2° lettera a), fra quelle Province in cui la natura dei problemi della disoccupazione richiede interventi prioritari.
Nella approvazione dei progetti da finanziarsi con contributo regionale le Province dovranno rispettare i limiti di assegnazione dei fondi per esse stabilite con il riparto di cui al comma 2° del presente articolo.
Le Province possono comunque erogare contributi aggiuntivi a carico del proprio bilancio e/o fornire assistenza tecnica agli Enti locali nella realizzazione dei progetti; resta ferma la titolarita' dell'iniziativa e la conseguente responsabilita' del Comune, o loro Consorzi, o della Comunita' Montana proponente per l'attivazione e la gestione del cantiere.

Art. 5.
(Domande ed autorizzazioni)

I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunita' Montane che intendono realizzare le iniziative di cui alla presente legge, presentano, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio Regionale di cui al precedente articolo, domanda al Presidente dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro ed il relativo contributo finanziario, con allegato il progetto di intervento di cui al successivo art. 6.
La Provincia verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruita' e la conformita' del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, l'idoneita' dell'Ente promotore ad assicurare la soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, l'esistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto.
Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4 e nel termine massimo di 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la Provincia decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rilasciando, nel caso di approvazione, con singoli provvedimenti amministrativi, le relative autorizzazioni agli Enti locali all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro; la validita' ed efficacia delle autorizzazioni e' subordinata alla osservanza di quanto disposto nella presente legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 4.
Contestualmente, la Provincia predispone l'elenco dei progetti approvati e ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate, trasmettendolo, nello stesso termine, alla Regione.
L'elenco deve contenere:
a) l'indicazione dei Comuni, o loro Consorzi, o Comunita' Montane autorizzati all'apertura e alla gestione dei cantieri di lavoro;
b) la sintetica descrizione dell'attivita' prevista dal progetto di intervento;
c) la durata dell'attivita' e il numero dei lavoratori interessati;
d) l'indicazione dei costi ripartiti per tipo, delle modalita' della copertura finanziaria distinta in: mezzi propri dell'Ente promotore, contributo regionale, eventuale contributo provinciale.
Il totale dei finanziamenti indicati come a carico dei fondi regionali non potra' in alcun modo superare la somma prevista per la Provincia dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.
Nel caso di mancato accoglimento della domanda per esaurimento delle disponibilita' finanziarie, i Comuni, o loro Consorzi, o le Comunita' Montane possono presentare domanda ai sensi del successivo articolo 10 della presente legge.

Art. 6.
(Contenuto del progetto)

Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:
a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;
b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;
c) le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;
d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 10, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione;
e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennita' ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
g) le fonti di finanziamento previste.
Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente proponente dovra' dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto puo' essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10.

Art. 7.
(Beneficiari degli interventi)

Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento, individuati secondo criteri stabiliti d'intesa fra l'Ente locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle direttive della Commissione Regionale per l'Impiego.
La partecipazione dei lavoratori ai progetti e' volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'Ente promotore e gestore, ne' costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli Enti o nelle Aziende pubbliche.
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al Collocamento.
L'articolazione dell'attivita' lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.
L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti all'attivita' stessa.

Art. 8.
(Trattamento economico dei lavoratori)

Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennita' giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.
Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge gia' previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori".

Art. 9.
(Erogazione dei finanziamenti alle Province)

Entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 1° dell'articolo 5, le Province trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco, di cui allo stesso articolo, dei progetti approvati ed ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate.
La Giunta Regionale provvede conseguentemente alla erogazione alle Province di una quota di finanziamento corrispondente al 50% delle somme dovute come contributi regionali; la suddetta quota di anticipazione puo' essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessita' connesse all'attuazione dei progetti approvati.
All'erogazione della quota a saldo la Giunta Regionale provvede con successiva deliberazione, sulla base del rendiconto trasmesso dalla Provincia alla chiusura dei cantieri di lavoro.
La Giunta Regionale puo' effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione concernente l'attuazione dei progetti; puo' stabilire inoltre eventuali direttive organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente legge.

Art. 10.
(Iniziative per cui non si richiede il contributo finanziario regionale)

Le Province possono altresi' autorizzare, ai sensi e con la osservanza delle norme di cui alla presente legge non esplicitamente derogate dal presente articolo, l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, attraverso l'apertura e la gestione dei cantieri di lavoro da parte di Comuni o loro Consorzi e di Comunita' Montane, che assumono interamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi.
Anche in questo caso il trattamento economico spettante ai lavoratori partecipanti ai progetti e' quello indicato dalla delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° dell'art. 4.
Nell'ipotesi di cui al presente articolo le domande di autorizzazione dei Comuni o loro Consorzi e delle Comunita' Montane, corredate dal progetto di cui all'art. 6, sono presentate alla Provincia anche successivamente ai termini previsti al comma 1° dell'art. 5. Esse devono contenere formale dichiarazione del Comune, o del Consorzio di Comuni, e della Comunita' Montana proponente dell'assunzione a proprio carico degli oneri finanziari relativi e dell'esistenza nel proprio bilancio della necessaria disponibilita' finanziaria.
La Provincia approva il progetto di intervento e rilascia l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere di lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia deve dare atto di quanto previsto ai commi precedenti per quanto concerne il finanziamento delle iniziative autorizzate.
E' comunque in facolta' della Provincia erogare, con fondi a carico del proprio bilancio, eventuali contributi ai Comuni, o loro Consorzi, e alle Comunita' Montane e/o fornire assistenza tecnica nella realizzazione dei progetti.
Dell'eventuale contributo provinciale deve essere dato atto nella delibera di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4° e 5°.
Delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo e' data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 11.
(Norma transitoria per la prima applicazione)

Al fine di consentire l'immediata operativita' della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1984, di cui al successivo articolo 12, e' ripartita tra le Province per la concessione, ai sensi della presente legge, di contributi destinati all'apertura e gestione di cantieri di lavoro di Comuni, o loro Consorzi, e di Comunita' Montane, secondo quanto di seguito indicato:
Provincia diTorino L. 130.000.000
Provincia di Alessandria L. 24.000.000
Provincia di Asti L. 24.000.000
Provincia di Cuneo L. 24.000.000
Provincia di Novara L. 24.000.000
Provincia di Vercelli L. 24.000.000
Le domande di cui all'articolo 5, corredate dal relativo progetto di intervento ai sensi dell'art. 6 devono essere presentate alla Provincia di appartenenza entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Entro i 30 giorni successivi le Province svolgono gli adempimenti di propria competenza.
L'indennita' giornaliera da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai progetti autorizzati ai sensi del presente articolo, e' determinata in lire 30.000 lorde; la quota finanziabile con i contributi regionali, nel limite della assegnazione per ciascuna Provincia di cui al comma 1° del presente articolo, e' stabilita in lire 10.000.
Per l'approvazione dei progetti le Province danno la priorita' alle domande presentate dai Comuni, o loro Consorzi, e dalle Comunita' Montane nelle cui aree piu' grave si manifesta la situazione occupazionale.
La Giunta Regionale e' autorizzata, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, ad anticipare alle Amministrazioni Provinciali l'intera somma di cui al comma 1° del presente articolo prevedendo nell'atto deliberativo le modalita' per il recupero all'Amministrazione Regionale delle somme che sulla base dei rendiconti presentati non risulteranno essere state utilizzate.
Per i progetti approvati dalle Province ai sensi del precedente articolo 10, anteriormente all'adozione della prima delibera del Consiglio Regionale di cui all'articolo 4; l'indennita' giornaliera per i lavoratori partecipanti e' fissata in L. 30.000 lorde.
L'attivita' lavorativa e' articolata in 5 giorni alla settimana, per 7 ore giornaliere, fatta salva la facolta' di partecipare alle chiamate pubbliche del Collocamento.
Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri di lavoro sono individuati secondo criteri stabiliti d'intesa tra l'Ente locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 250.000.000.
La spesa per gli anni finanziari successivi, verra' stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.
Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Assegnazione di somme alle Province per la concessione di contributi ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunita' Montane per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro" e con la dotazione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.