Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 52.

Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65. Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben.

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A.

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale speciale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben, integrante il Parco naturale dell'Argentera, istituito con legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.

Art. 2.
(Confini)

I confini della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben, incidente sul Comune di Valdieri, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dell'Argentera - Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben".
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

A completamento dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie juniperus phoenicea ivi presente e caratterizzante la vegetazione del luogo;
2) tutelare e conservare le altre specie botaniche comprese nel perimetro della Riserva;
3) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area;
4) favorire la conoscenza della specie juniperus phoenicea e gli studi scientifici della stessa.

Art. 4.
(Norme vincolistiche)

Ad integrazione delle norme vincolistiche previste all'articolo 9 delle legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, oltre ai divieti in esso previsti, nell'area della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben e' fatto divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo del Parco naturale dell'Argentera. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo.
Le violazioni al divieto di cui al precedente comma comportano la sanzione amministrativa di cui al 2° comma dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1980 n. 65, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, e cioe' da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

Art. 5.
(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, relative a:
a) durata della destinazione;
b) gestione e funzioni di direzione e di amministrazione;
c) personale;
d) controllo;
e) vincolistica e relative sanzioni;
f) vigilanza;
g) strumenti di pianificazione territoriale;
h) finanziamenti ed entrate.
In particolare la gestione della Riserva naturale speciale e' affidata al Consiglio Direttivo del Parco naturale dell'Argentera che provvede agli oneri relativi con lo stanziamento regionale di cui al capitolo 8050 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984, e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 6.
(Norma transitoria)

Il Consiglio Direttivo del Parco naturale dell'Argentera provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Allegato A.


Allegato: Planimetria
OMISSIS