Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 49.

Norme per l'erogazione di contributi regionali ad Enti, Istituti, Fondazioni e Associazioni di rilievo regionale.

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Piemonte sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni che, con continuita' e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attivita' educative e culturali, erogando contributi ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.
A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, gli Istituti, le Fondazioni e le Associazioni elencati nella tabella di cui al successivo art. 2 sono ammessi a contributo annuale della Regione Piemonte nella misura indicata nella tabella stessa.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 presentano domanda per l'inclusione nella tabella.
Entro i trenta giorni successivi alla presentazione delle domande, il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, formula la composizione della tabella nonche', sulla base degli stanziamenti dello specifico capitolo di spesa la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna Istituzione.
Nella determinazione dell'importo da assegnare dovranno essere valutati con particolare rilievo gli oneri aggiuntivi derivanti ai soggetti inseriti in tabella da eventuali attivita' di ricerca nonche' da compiti di conservazione, valorizzazione e fruibilita' dei loro patrimoni bibliografici, archivistici, storici, artistici e monumentali di rilevante interesse.

Art. 2.

E' istituita la tabella degli Enti, degli Istituti delle Fondazioni e delle Associazioni di rilievo regionale.
Condizioni per l'iscrizione nella tabella sono che:
a) gli Enti, gli Istituti, le Fondazioni e le Associazioni svolgano servizi di rilevante valore scientifico;
b) gli Enti, gli Istituti, le Fondazioni e le Associazioni svolgano attivita' da almeno tre anni e dispongano delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attivita';
c) gli Enti, gli Istituti le Fondazioni e le Associazioni garantiscano una larga utenza delle loro iniziative e accessibilita' pubblica ai servizi culturali offerti.

Art. 3.

La Giunta Regionale provvede, annualmente, con propria deliberazione all'erogazione dei contributi agli Enti, agli Istituti, alle Associazioni e per gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 2 della presente legge.
Ogni eventuale variazione negli stanziamenti sul capitolo di competenza comportera' da parte della Giunta Regionale una variazione proporzionale degli importi definiti in tabella per gli Enti, gli Istituti, le Fondazioni e le Associazioni.
Sulla base della documentazione di cui al successivo art. 7 della presente legge nonche' delle eventuali domande presentate da soggetti non inseriti nella tabella, la Giunta Regionale puo' proporre, ogni due anni, al Consiglio Regionale di deliberare modificazioni circa la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna Istituzione e variazioni nella composizione della tabella.

Art. 4.

L'Amministrazione Regionale, per la realizzazione del proprio programma di attivita' culturali, puo', mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

La Regione Piemonte per iniziative culturali promosse dagli Enti, dagli Istituti, dalle Fondazioni e dalle Associazioni, di cui alla presente legge, puo' assumere in via straordinaria, a proprio carico oneri derivanti da.
- spazi attrezzati per svolgimento di convegni, seminari, mostre ed altre iniziative culturali;
- risorse informatiche;
- attivita' editoriali e di pubblicizzazione;
- supporti per la catalogazione, l'inventariazione e la conservazione del materiale bibliografico, archivistico, storico e artistico;
- supporti, servizi e collaborazione tecnica per la realizzazione di particolari programmi.
Ai benefici del presente articolo sono ammessi anche gli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28.

Art. 6.

Le Biblioteche e i Centri di Documentazione degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni di cui alla presente legge sono inseriti nel Servizio Bibliografico Regionale.

Art. 7.

Gli Enti, gli Istituti, le Fondazioni e le Associazioni inserite nella tabella di cui all'art. 2 sono tenuti a fornire alla Regione Piemonte i documenti statutari, programmatici, di bilancio nonche' relazione sulle attivita' svolte annualmente, ferma restando la possibilita' dell'Amministrazione Regionale di richiedere ulteriore documentazione, nell'esercizio della sua attivita' di istituto.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dalle finalita' di cui alla presente legge ammontano complessivamente a 3.010 milioni a cui si fara' fronte nell'arco di cinque anni. Per l'esercizio 1984 e' autorizzata la spesa di 510 milioni cui si fa fronte per 500 milioni con i fondi di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, mediante la riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa dello stanziamento previsto a copertura del disegno di legge avente per oggetto: "Recepimento contratto di lavoro 1982-1984 per i dipendenti regionali" e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi ad Enti, Istituti, Fondazioni ed Associazioni culturali di rilevante interesse regionale" e lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa. Ai rimanenti 10 milioni si fa fronte con la riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo 11740 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la denominazione: "Spese per oneri derivanti da supporti e servizi relativi ad attivita' svolte da Enti, Istituti, Fondazioni ed Associazioni culturali di rilevante interesse regionale" e lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli esercizi 1985 e successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, sono abrogati.