Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 48.

Norme per la razionalizzazione della rete di distributori carburanti.

(B.U. 5 settembre 1984, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Piano di razionalizzazione della rete distributiva)

La Regione, sulla base delle direttive del Governo e del C.I.P.E., provvede alla predisposizione ed alla approvazione del piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti tendente al raggiungimento delle seguenti finalita':
a) soddisfacimento del requisito di pubblico servizio e miglioramento della qualita' del servizio erogato in relazione alle esigenze del traffico e di sviluppo economico del territorio regionale, tenuto conto della necessita' di recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali e di non intralcio della circolazione;
b) sufficiente redditivita' degli impianti, da realizzare anche attraverso la graduale chiusura degli impianti marginali; in ogni caso deve essere prevista la presenza di impianti di distribuzione nei centri isolati o caratterizzati da turismo stagionale.
L'esercizio delle funzioni amministrative, di cui ai successivi articoli, viene regolamentato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei Comuni, dalla normativa di attuazione di "Piano".

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

Sono riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni amministrative delegate in materia di impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione degli impianti situati lungo le autostrade e sui raccordi autostradali, concernenti:
a) l'approvazione dello strumento delle localizzazioni degli impianti dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti di cui al successivo art. 3;
b) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo, il trasferimento della titolarita' della concessione;
c) la revoca, la decadenza, la sospensione della efficacia delle concessioni relative ad impianti stradali;
d) il "nulla-osta" per i provvedimenti comunali di trasferimento, di concentrazione e di potenziamento di impianti stradali operanti in Comuni diversi nell'ambito regionale;
e) il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, riferite rispettivamente agli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e a quelli per natanti nonche', il rinnovo, la decadenza e revoca dei provvedimenti medesimi.
Le funzioni previste alla lettera d) del presente articolo sono delegate al competente Assessore Regionale.
In attuazione delle direttive del Governo esplicitate nel D.P.C.M. 31 dicembre 1982 la Regione provvede a revocare le concessioni afferenti gli impianti che nel 1976 abbiano avuto un erogato non superiore a 100.000 lt. di prodotti salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa di attuazione del "Piano".
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emanera' norme con le quali sara' subdelegato agli Enti Locali l'esercizio di altre funzioni amministrative in materia.

Art. 3.
(Funzioni dei Comuni)

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di "Piano" i Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni, per modifiche, trasferimenti, concentrazioni, potenziamenti ed installazioni di apparecchiature self-service pre-payment degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti.
I Comuni devono trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite.
Entro due anni dalla data di approvazione della presente legge i Comuni, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, adottano uno "Schema di riferimento delle localizzazioni degli impianti stradali di distribuzione carburanti" approvato dal Presidente della Giunta Regionale.
Nello stesso ambito temporale i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti adottano una deliberazione programmatica delle localizzazioni degli impianti stradali di distribuzione carburanti che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e successive modificazioni e integrazioni.
Sia lo Schema di riferimento che la deliberazione programmatica di cui sopra devono essere predisposti conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa di attuazione del "Piano".
Le determinazioni localizzative previste negli strumenti comunali predetti costituiscono oggetto di variante al PRGC; la variante viene adottata dal Comune e non abbisogna dell'autorizzazione regionale secondo quanto prescritto all'art. 17 - 3° comma - della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di persistente inattivita' dei Comuni nell'esercizio delle funzioni o dei compiti loro attribuiti dalla presente normativa - qualora le inattivita' comportino adempimenti da svolgere entro termini prefissati o risultanti dalla natura degli interventi - il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida all'Ente Locale interessato, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione comunale mediante la nomina di un Commissario.

Art. 4.
(Commissione consultiva regionale)

E' costituita presso la Regione una Commissione consultiva nominata dal Presidente della Giunta Regionale in base alle designazioni fornite da Enti ed organizzazioni di seguito elencati.
La Commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente e' cosi' composta:
- un rappresentante degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione;
- un rappresentante dei Vigili del Fuoco;
- un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- un rappresentante dell'E.N.I.;
- un rappresentante dell'Unione Petrolifera;
- un rappresentante delle organizzazioni a carattere nazionale della categoria commercianti all'ingrosso dei prodotti petroliferi piu' rappresentative nella Regione;
- un rappresentante delegato dalle compagnie petrolifere non aderenti ad alcuna organizzazione;
- un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;
- un rappresentante dell'A.C.I.;
- un rappresentante dell'A.N.C.I.
Partecipano inoltre con diritto a voto limitatamente agli argomenti di loro interesse che di volta in volta vengono trattati:
- il Sindaco o un Assessore dell'amministrazione comunale interessata;
- un rappresentante della Comunita' Montana, per i Comuni montani ed uno della Amministrazione Provinciale interessata;
- un rappresentante designato dall'associazione nazionale distributori stradalig.p.l. per autotrazione;
- un rappresentante delle organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano per autotrazione piu' rappresentative nella Regione;
- un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;
- un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;
- un rappresentante delle organizzazioni degli autotrasportatori.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.
La Commissione puo' avvalersi di esperti del settore indicati dalla stessa e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Con la stessa procedura di quelli effettivi sono anche nominati i membri supplenti. I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.
La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione, e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione, mentre le sue deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
L'ordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. In casi urgenti la Commissione puo' essere convocata, a mezzo comunicazione telegrafica, almeno 48 ore prima della riunione.
La Commissione viene consultata per la predisposizione del piano regionale di razionalizzazione della rete, di eventuali revisioni dello stesso, delle direttive da impartire ai Comuni.
Puo' inoltre essere consultata su provvedimenti riservati dalla presente normativa alla Giunta Regionale e in ordine ad ogni altro argomento concernente la distribuzione di carburante per autotrazione che il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato ritenga opportuno sottoporle.
Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione Regionale spetta l'indennita' di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalita' previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 5.
(Collaudo Vigilanza)

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla Commissione istituita dalla Regione per ognuna delle Province. La domanda va inoltrata dal concessionario dell'impianto all'Assessorato regionale competente.
Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumita' pubblica, affidati dalle norme di legge in vigore alla competenza dell'U.T.I.F. e del Comando dei Vigili del Fuoco.
La vigilanza amministrativa e' effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi, da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle loro funzioni e' pertanto fatto obbligo ai concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti, nonche' di fornire alle Amministrazioni Regionali e Comunali le informazioni richieste.

Art. 6.
(Sistema informativo)

Per una costante verifica di coerenza tra gli stati di avanzamento dal processo di trasformazione della rete e gli obiettivi di Piano la Regione istituisce un sistema informativo automatizzato in grado di coordinare il flusso delle informazioni che attengono le variazioni strutturali, amministrative e gestionali di ciascun impianto.
La Giunta Regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti in funzione degli obiettivi fissati dal Piano e contestualmente eventuali variazioni al Piano stesso.

Art. 7.
(Norme finali)

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla normativa di attuazione del "Piano" si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 nonche' quelle contenute nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 intendendosi sostituiti, agli organi dello Stato, quelli della Regione e dei Comuni per le rispettive competenze.
Sono abrogate la legge regionale 10 dicembre 1979, n. 69 concernente la "Organizzazione delle funzioni amministrative subdelegate in materia di impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione", la deliberazione C.R. 578-2374 del 20 marzo 1980 recante direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia nonche' ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.