Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 47.

Costituzione dell'Istituto Tecnotex - Biella -S.p.A..

(B.U. 5 settembre 1984, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Titolo I. Regime giuridico e finalita'

Art. 1.

La Regione Piemonte promuove la costituzione con altri soggetti pubblici e privati, secondo l'art. 2615 ter e secondo le modalita' degli articoli 2328 e seguenti del codice civile, di una societa' consortile per azioni denominata "Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A.".
L'Istituto Tecnotex - Biella opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dal 1° comma dell'art. 72 dello Statuto regionale e dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Lo Statuto dell'Istituto Tecnotex - Biella e le sue modifiche devono essere approvati dal Consiglio Regionale.

Art. 2.

L'Istituto Tecnotex - Biella costituisce un complesso integrato di funzioni e di interventi volti al miglioramento e allo sviluppo delle attivita' produttive del settore tessile e delle altre produzioni ad esso collegate con riferimento all'intera Regione.
L'attivita' dell'Istituto Tecnotex - Biella ha come fine la realizzazione, in concorso con altri Enti ed Aziende pubbliche e private, degli obiettivi indicati dal Piano Regionale di Sviluppo per le attivita' ed i settori di specifica competenza dell'Istituto stesso. A tale scopo l'Istituto Tecnotex - Biella opera per attuare in particolare i piani pluriennali ed i programmi annuali di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8.
Tra i compiti dell'Istituto Tecnotex - Biella rientrano:
- la formazione professionale delle maestranze, dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti superiori;
- la formazione e l'aggiornamento dei formatori;
- l'orientamento professionale;
- la sperimentazione e la ricerca applicata dei prodotti, delle tecnologie e dei sistemi di produzione;
- il trasferimento delle tecnologie;
- lo studio e la ricerca economica relativi al settore tessile;
- la divulgazione scientifica e dei risultati delle ricerche e degli studi economici;
- la produzione dei beni economici in conto terzi, intesa quale necessario supporto e completamento della formazione, sperimentazione, ricerca, trasferimento di tecnologie.

Art. 3.

L'attivita' dell'Istituto Tecnotex - Biella si realizza:
- mediante i propri servizi ed uffici in base alle dotazioni organiche stabilite;
- mediante organismi, aziende ed altre strutture idonee create direttamente dall'Istituto stesso;
- tramite convenzioni con Enti, Aziende ed altri Istituti pubblici e privati;
- assumendo partecipazioni in societa' gia' esistenti ovvero promuovendone, in concorso con altri, la costituzione.
Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli Enti e
delle Societa' in cui l'Istituto Tecnotex - Biella assume partecipazioni devono
essere trasmessi alla Regione, a cura dell'Istituto Tecnotex - Biella,
unitamente alla documentazione di cui al successivo articolo 5.
L'Istituto Tecnotex - Biella gestisce autonomamente brevetti e licenze
derivanti dalla sua attivita' e provvede alla commercializzazione dei propri
prodotti.

Titolo II. Capitale - Organi sociali

Art. 4.

La Regione Piemonte, all'atto della costituzione dell'Istituto Tecnotex - Biella sottoscrive azioni nella misura massima del 70% del capitale nominale, ma comunque in misura non inferiore al 51% di esso.
Nei casi di aumento del capitale, la Regione esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria assoluta.

Art. 5.

L'Istituto Tecnotex - Biella presenta ogni anno alla Regione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il proprio bilancio, redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, nonche' una relazione sull'attivita' svolta da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.
Ogni anno entro il 15 settembre l'Istituto Tecnotex -Biella presenta altresi' alla Regione una relazione programmatica della propria attivita' che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.
Le informazioni relative alla partecipazione della Regione all'Istituto Tecnotex - Biella sono fornite ai Consiglieri regionali a richiesta degli stessi con le modalita' previste dalle disposizioni del regolamento del Consiglio Regionale attuative dell'art. 12, comma 3° dello Statuto Regionale.

Art. 6.

La Regione, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Istituto, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto Regionale, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Titolo III. Norme di attuazione

Art. 7.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato a compiere, successivamente all'approvazione dello Statuto di cui all'art.1, tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Istituto Tecnotex - Biella secondo le norme della presente legge.

Art. 8.

La Giunta Regionale e' autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto Tecnotex - Biella, mediante convenzione di comodato, l'edificio sede del Centro di formazione professionale di Biella e le attrezzature didattiche di proprieta' regionale in esso ubicate.

Art. 9.

Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di lire 140 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1984 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione della quota iniziale di capitale azionario dell'Istituto Tecnotex - Biella" e con lo stanziamento di lire 140 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

I finanziamenti della Regione per le attivita' di formazione professionale previsti dai piani pluriennali e dai programmi annuali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, sono oggetto di apposite convenzioni annualmente stipulate tra la Regione e l'Istituto Tecnotex - Biella.
La Regione provvedera' con apposito atto deliberativo alla dotazione iniziale di fondi per le spese di primo impianto e per le attivita' svolte dall'Istituto nel corso del primo esercizio finanziario.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 33, incompatibili con la presente legge regionale.