Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 agosto 1984, n. 43.

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 5 settembre 1984, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Il numero d'ordine 14 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e succ. mod., e' cosi' sostituito:
Concessione di costituzione di:
Tassa rilascio Tassa annuale
1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro 8.000 8.000
2) centro privato di produzione di selvaggina 240.000 240.000
- Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 36, 6 e 24, quarto comma
- legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod. - art. 57
Nota: Le tasse annue debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Le tasse di rilascio ed annue dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie sono ridotte ad un decimo per le aziende individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.
La concessione ed il rinnovo sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod..

Art. 2.

Il numero d'ordine 15 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e succ. mod., e' cosi' sostituito:
Abilitazione all'esercizio venatorio:
Tassa rilascio Tassa annuale
a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco 38.500 38.500
b) con fucile a due colpi 54.000 54.000
c) con fucile a piu' di due colpi 68.500 68.500
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99
- legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 24
- legge regionale 4 settembre 1979, n. 58 e succ. mod.
- legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod.
Nota: La tassa annuale non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Art. 3.

Il numero d'ordine 16 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e succ. mod., e' cosi' sostituito:
Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciate ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, nonche' della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7:
Tipo A - Licenza per la pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti
Tassa rilascio Tassa annuale
29.000 29.000
Tipo B - Licenza per i pescatori dilettanti con canna con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50
Tassa Tassa
Rilascio annuale
14.500 14.500
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p)
Nota: Le licenze hanno la validita' di sei anni dalla data di rilascio.
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente le seguenti soprattasse:
per la licenza di tipo A: L. 11.000
per la licenza di tipo B: L. 7.500
Il versamento della tassa annuale ha la validita' di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non e' dovuta qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

Art. 4.

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi in vigore il 31 dicembre 1984, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Nei casi in cui le tasse ed i contributi siano da determinarsi in relazione a quantita' variabili, l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.