Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 39.

Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di carattere pubblico.

(B.U. 22 agosto 1984, n. 34)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

In attuazione a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, il controllo sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, aventi nel territorio della Regione Piemonte propri presidi ospedalieri e di ricerca e' esercitato per quanto concerne le deliberazioni aventi per oggetto materia di carattere assistenziale dal Comitato Regionale di Controllo, previsto secondo le modalita' di cui all'art. 49 della L. 833, come sostituito dall'art. 13, V comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Art. 2.

Sono soggette al controllo di legittimita' e di merito della Giunta Regionale le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura con carattere scientifico di diritto pubblico, con sede nella Regione Piemonte, concernenti le materie indicate nell'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.
Entro dieci giorni dalla loro adozione gli Istituti sono tenuti a trasmettere alla Giunta Regionale copia autentica delle deliberazioni di cui al primo comma corredata dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la Giunta Regionale, sentita sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19 - ultimo comma - del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 la competente Commissione consiliare che ha quindici giorni di tempo dalla richiesta per pronunciarsi, le approva, ovvero le respinge per motivi di legittimita', ovvero le restituisce all' Istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del Consiglio di Amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al Presidente del Collegio dei Revisori.
Sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 e' sentito altresi' il parere del Comitato di Gestione dell'U.S.S.L., nel cui ambito territoriale e' ubicato l'Istituto, che si intende acquisito qualora non sia pervenuto alla Giunta Regionale nel termine di quindici giorni dalla richiesta.
Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma senza che la deliberazione sia restituita all'Istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o gli elementi integrativi richiesti o la nuova deliberazione senza che sia adottato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.
Il provvedimento negativo di controllo che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.
Copia delle deliberazioni e dei relativi atti di controllo e' trasmessa dagli Istituti al Ministero della Sanita'.

Art. 3.

La Regione esprime parere con atto motivato dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro sette giorni dalla data richiesta dall' Istituto, sulle deliberazioni degli Istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del IV comma dell'art. 45 succitato.