Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 21 giugno 1984, n. 28.

Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex-dipendenti di Aziende in crisi in Cooperative gia' formate o di nuova costituzione.

(B.U. 27 giugno 1984, suppl. al n. 26)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Art. 1.
(Finalita' della legge)

La Regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilita' interaziendali.
La Regione, anche in relazione alla particolare gravita' della crisi industriale e occupazionale in atto, concorre quindi, nell'ambito delle iniziative nazionali in materia, con la collaborazione delle Associazioni cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali, nonche' degli Enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Destinatari degli interventi)

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con esclusione delle Cooperative edilizie e di consumo:
a) Le Cooperative, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, che sono formate per almeno il 60% dei soci, da:
- giovani disoccupati di eta' tra i 18 e i 29 anni e/o
- lavoratori che si trovavano in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella Cooperativa e/o
- lavoratori direttamente provenienti da Aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.
b) Le Cooperative che prevedono, nell'arco di validita' del progetto di cui al successivo art. 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento lavorativo di disoccupati e/o di lavoratori con le caratteristiche di cui al precedente punto a).
Tali Cooperative devono inoltre ispirarsi ai principi di mutualita' di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per le Cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilita' e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di Cassa Integrazione Guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.

Art. 3.
(Progetti di sviluppo)

Le Cooperative di cui al precedente articolo 2, per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo triennale o, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 100 milioni, almeno biennale.
I progetti devono:
- indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita' della programmazione regionale cosi' come specificate dalla deliberazione quadro della Giunta Regionale di cui al successivo art. 6;
- indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;
- contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacita' di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneita' della Cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicita', assicurando una ragionevole stabilita' del bilancio e la remunerazione del lavoro;
- contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validita' del progetto;
- prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30% con l'apporto diretto dei soci.
Le Cooperative di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dal successivo art. 4, 2° comma, devono altresi' analiticamente indicare le spese previste o anche gia' sostenute a tale titolo.
Le Cooperative di cui al punto b) del precedente articolo 2, devono altresi' presentare un piano occupazionale che indichi quantita', tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti, nonche' i profili professionali richiesti per i nuovi occupati.
Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le Cooperative indicate all'art. 2 possono avvalersi dei servizi attivati dalla Regione d'intesa con le Associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli Enti Strumentali regionali, come disposto dall'art. 10 della presente legge.

Art. 4.
(Entita' dei contributi)

Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art. 3, la Regione puo' concedere alle Cooperative di cui al precedente art. 2 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 40% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature.
La Regione puo' concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle Cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive), da sostenere o anche gia' sostenute nel primo anno di esercizio, dalle Cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un contributo non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non puo' superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

Art. 5.
(Contributi per operazioni di leasing)

In sostituzione del contributo di cui al precedente articolo 4, 1° comma, qualora gli investimenti siano realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria con societa' di leasing appositamente convenzionate con la Regione puo' essere concesso un contributo fino al 40% del valore dei beni oggetto del contratto di locazione.
La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare le convenzioni di cui al comma precedente con le societa' di leasing per disciplinare le modalita' e le procedure di erogazione dei contributi.
Le suddette convenzioni devono anche prevedere che in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la quota di contributo regionale sui canoni non pagati dalla Cooperativa sia restituita alla Regione entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto.

Art. 6.
(Delibera quadro per l'esame delle domande)

La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per la cooperazione di cui alla L.R. 15 maggio 1978, n. 24, previo parere della competente Commissione Consiliare, entro il 30 ottobre di ogni anno, assume una deliberazione quadro che fissa, per l'anno successivo, le priorita' per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui al successivo art. 7, sulla base degli obiettivi indicati dal Piano di Sviluppo e dei seguenti criteri:
a) stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nei diversi settori produttivi e/o nelle diverse aree territoriali regionali;
b) contributo all'assorbimento della disoccupazione in specie giovanile e/o alla ricollocazione produttiva dei lavoratori provenienti da aziende in crisi;
c) rapporto tra risorse finanziarie richieste e sviluppo della occupazione.
Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale determina inoltre le modalita' di riparto del fondo di cui all'art. 14 fra le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 nonche', per le Cooperative di cui all'articolo 2 lettera b), le dimensioni minime delle stesse, le caratteristiche e l'entita' dell'incremento occupazionale da effettuarsi ai fini dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge.

Art. 7.
(Modalita' e termini per la presentazione e l'esame delle domande)

Le Cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, presentano domanda al Presidente della Giunta Regionale.
Le Cooperative di cui all'art. 2, lettera a), devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della loro costituzione e, qualora si siano costituite nel primo semestre dell'anno, possono anticipare la presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno stesso; le Cooperative di cui all'art. 2, lettera b), presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate della documentazione fissata nel disciplinare adottato con deliberazione della Giunta Regionale.
La Giunta Regionale, accertato che le Cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge e sentita la Commissione Regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, previa informazione alla Commissione Consiliare competente, delibera l'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri e delle priorita' di cui al precedente art. 6.
Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta Regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato tecnico.
Il suddetto Comitato e' composto da persone esperte in economia, finanza aziendale, marketing, organizzazione e tecnologia dell'impresa in numero non superiore a 5 ed e' nominato, annualmente, con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente in materia di cooperazione.
Alle spese di funzionamento si provvede a norma della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.
La Giunta Regionale ed il Comitato di cui al comma precedente possono avvalersi altresi' ai sensi e secondo le modalita' della L.R. 6 novembre 1978, n. 65, della collaborazione e della consulenza degli Enti Strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame e/o, quando richiesto da particolari esigenze tecniche, di esperti scelti, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 8.
(Modalita' e controlli per l'erogazione dei contributi)

La prima rata del contributo per investimenti di cui al 1° comma dell'art. 4 e gli eventuali contributi per l'avviamento di cui al 2° comma dell'articolo 4, sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione di concessione.
L'erogazione delle rate successive dei contributi di cui all'art. 4, primo comma, e' effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa dimostrazione da parte delle Cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, della attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai progetti di sviluppo per l'anno precedente.
Le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 5 saranno disciplinati dalle convenzioni di cui all'articolo stesso.
Le Societa' Cooperative che beneficiano delle provvidenze previste dagli artt. 4 e 5 precedenti sono tenute, per tutti gli esercizi relativamente ai quali le stesse sono imputate, a non erogare ai soci somme aggiuntive rispetto ai salari normali, ne' a distribuire utili in ragione del capitale versato e a destinare gli utili stessi ad un fondo di riserva indivisibile come previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Nel periodo di validita' dei progetti di sviluppo, la Giunta Regionale puo' effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle Cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
Rilevanti modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle Cooperative interessate.
La Giunta Regionale puo' disporre inoltre, previo parere della Commissione Regionale per la cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle Cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 3 ed alle modalita' fissate dalla Giunta Regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.
I contributi per gli investimenti delle Cooperative di cui alla lettera a) dell'art. 2, sono concessi per un solo progetto di sviluppo.
Resta pero' in facolta' di tali Cooperative la possibilita' di richiedere il finanziamento di un ulteriore progetto di sviluppo ove esse si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni per le medesime iniziative.

Art. 9.
(Fondo di garanzia)

Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio e la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni di investimento da parte delle Cooperative di cui al precedente art. 2, la Regione Piemonte promuove la costituzione di un apposito fondo di garanzia con la partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., di Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute o di Societa' finanziarie o Consorzi da esse costituite, e degli Enti locali che ne facciano richiesta.
Le modalita' e le condizioni della partecipazione della Regione saranno determinate su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 10.
(Servizi di assistenza)

A favore delle Cooperative di cui all'art. 2 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 3, per l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative produttive.
La Giunta Regionale provvedera' a stipulare convenzioni con le Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute e con gli Enti Strumentali regionali e in particolare con la Finpiemonte S.p.A, al fine di definire, con le organizzazioni cooperative stesse e con gli Enti Strumentali della Regione, le modalita' dell'erogazione dei servizi sopra indicati.
Le Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute presteranno l'attivita' di supporto tecnico-gestionale di cui al secondo comma del presente articolo nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24.
Per le finalita' di cui al 1° comma del presente articolo la Giunta Regionale promuove altresi' le opportune collaborazioni con gli Enti locali interessati.

Art. 11.
(Relazione Consuntiva)

La Giunta Regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di deliberazione di cui all'art. 6, presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
A tal fine la Giunta Regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della Commissione regionale per la cooperazione, degli Enti locali, degli Enti Strumentali regionali e degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 12.
(Norme transitorie per la prima applicazione della legge)

Al fine di garantire immediata operativita' alla presente legge, per l'anno 1984, le Cooperative in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 possono presentare le domande intese ad ottenere i contributi, di cui al precedente articolo 4, in alternativa ai termini di cui al 1° e 2° comma del precedente articolo 7, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande, sono corredate della documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alla presente legge, nonche' dei progetti di sviluppo di cui al precedente art. 3.
Le Cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 2 possono presentare le domande, di cui ai commi precedenti, soltanto qualora si impegnino a realizzare, nel piano occupazionale contenuto nel progetto di sviluppo, un incremento occupazionale pari almeno al 20% del totale dei lavoratori dipendenti delle Cooperative e dei soci lavoratori partecipanti alle stesse all'atto della presentazione della domanda. L'incremento occupazionale predetto non puo' essere comunque inferiore alle 5 unita'.
Le Cooperative con le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 che siano state costituite nei 2 anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e siano tuttora operanti, possono presentare domanda, corredata della documentazione di cui al precedente 2° comma, per ottenere i contributi di cui all'art. 4, 1° comma e nel caso in cui tali Cooperative siano state costituite nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge, anche per i contributi di cui all'articolo 4, 2° comma.
In alternativa al disposto di cui al precedente comma, tali Cooperative possono chiedere unicamente i contributi di cui all'articolo 4, 1° comma riferendoli agli investimenti compiuti anziche' a quelli da compiere. In tal caso, in sostituzione del progetto di sviluppo di cui al precedente articolo 3, la Cooperativa richiedente deve presentare una relazione analitica che documenti gli investimenti effettuati, l'attivita' svolta, quella attualmente in corso, nonche' l'esistenza di condizioni di stabilita' imprenditoriale delle iniziative Cooperative stesse.
Le Cooperative di cui ai precedenti due commi devono inderogabilmente presentare le domande, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'accoglimento delle domande di cui al presente articolo la Giunta Regionale da' priorita' alle iniziative che interessino le aree e i settori di maggior crisi occupazionale e che contribuiscano maggiormente al reinserimento produttivo di lavoratori disoccupati e/o in CIG e/o all'inserimento di giovani disoccupati.

Art. 13.
(Norme finanziarie per i contributi di avviamento)

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, 2° comma della presente legge e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 300 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle Cooperative per spese generali dl avviamento" e con la dotazione di L. 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Norme finanziarie per i contributi di investimento)

Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 4, 1° comma e 5 a favore delle Cooperative di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa complessiva di L. 700 milioni.
All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo un apposito capitolo con la denominazione "finanziamenti e contributi in conto capitale alle Cooperative per l'attuazione di progetti di sviluppo" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 700 milioni.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia)

Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 e con l'iscrizione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Partecipazione alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito di esercizio delle Cooperative" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 100 milioni.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984, sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Norme finanziarie per i servizi di assistenza)

La Giunta Regionale e' autorizzata a corrispondere all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. - e agli Enti Strumentali regionali il rimborso degli oneri sostenuti per quanto previsto dall'art. 10 della presente legge.
Alla determinazione dell'entita' delle erogazioni di cui al precedente comma ed al relativo finanziamento si provvedera' sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 10, valutata la richiesta presentata da tali Enti in relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente, con le leggi di approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1985 e seguenti.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verra' iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione: "Somme da corrispondere a Finpiemonte ed Enti Strumentali regionali per l'assistenza tecnico-gestionale alle Cooperative", con la dotazione che verra' stabilita in sede di approvazione del relativo bilancio.