Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 marzo 1984, n. 19.

Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308: 'Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia '.

(B.U. 28 marzo 1984, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
All. A., B.

Titolo I. Finalita'

Art. 1.
(Obiettivi)

La Regione Piemonte, in armonia con le direttive del Piano Energetico Nazionale e in attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, predispone e realizza, nell'ambito delle proprie competenze, gli interventi diretti al contenimento dei consumi di energia e all'utilizzo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
A tal fine sono concessi:
1) contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;
2) contributi sugli interessi, per mutui deliberati dagli Istituti di Credito, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale o, in alternativa, contributi in conto capitale.
I contributi sono destinati prioritariamente secondo gli obiettivi indicati dal Piano Energetico Nazionale, tenendo conto delle condizioni climatiche, socio-economiche e della struttura residenziale presenti nella Regione.
Sono considerati prioritari:
a) nel settore dell'edilizia gli interventi volti a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici pubblici, sportivi, residenziali;
b) nei settori agricolo e industriale gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo per la riduzione dei consumi energetici.
Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate quelle indicate nell'art. 1, 2° comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, per quanto applicabile al territorio regionale.

Titolo II. Contributi ed opere finanziabili

Art. 2.
(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia)

Gli interventi di cui al presente articolo hanno il fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi.
Sono concessi contributi in conto capitale a favore dei soggetti pubblici e privati nella misura massima del 30% della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi.
1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20% e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A);
2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nell'allegata tabella B) sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;
3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui e' attuato l'intervento, nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del D.L. 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;
4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80%;
6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purche' dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove previsti dalla normativa vigente.
Ai fini degli interventi di incentivazione di cui al presente articolo il termine intervento deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti cosi' come indicato nella tabella A) e non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio.
In particolare, il 20% del risparmio di energia deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.
Nel caso di interventi a favore di Cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento e per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validita' degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Art. 3.
(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale)

Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale sono concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli Istituti di Credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.
Sono ammesse al contributo le iniziative che conseguano per gli impianti un'economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo, considerando prioritari gli investimenti volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nelle piccole e medie industrie e nell'artigianato. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.
I contributi non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di 500 milioni di lire.
In alternativa a quanto previsto dal 1° comma, la Regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, puo' concedere contributi in conto capitale fino al 25% della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni di lire.
Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da Istituti e accettate dalla Regione.
La Regione eroga i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad essa assegnato.
Per l'ammissione al credito agevolato occorre altresi' presentare domanda ad uno degli Istituti di Credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata dalla relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalita' ed ai requisiti di cui al presente articolo.
Ai fini della concessione del credito agevolato, l'Istituto di Credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla Regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.
Il Presidente della Giunta Regionale decreta la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla meta' del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
Per la definizione dei rapporti con gli Istituti di Credito di cui sopra, la Regione puo' avvalersi dell'opera della Finpiemonte S.p.A. di cui al successivo art. 8.

Titolo III. Procedure

Art. 4.
(Istruttoria e assegnazione dei contributi)

Il contributo e' concesso a seguito di presentazione di domanda da formularsi in conformita' delle direttive contenute nel regolamento di applicazione della presente legge.
Il regolamento e' approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La domanda di contributo e' trasmessa alla Regione, secondo le modalita' contenute nel regolamento di applicazione che stabilisce altresi' le procedure istruttorie e di finanziamento.
La Giunta Regionale, visto il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 6, e sentita la competente Commissione consiliare, delibera l'ammissione al contributo degli interventi finanziabili organizzati in un programma.
L'erogazione del contributo e' autorizzata con delibera della Giunta Regionale.
Il regolamento di applicazione della presente legge prescrivera' le modalita' di verifica della realizzazione delle opere.

Art. 5.
(Comitato tecnico)

Per l'applicazione della presente legge, e' istituito un Comitato tecnico con funzioni consultive.
Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale per l'Energia, resta in carica per il periodo della legislatura in cui e' stato nominato e i suoi componenti possono essere riconfermati: rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.
Il Comitato tecnico consultivo e' composto da:
1) l'Assessore regionale all'Energia, con funzione di Presidente;
2) quattro funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale, con specifiche e provate competenze nella materia di cui alla presente legge;
3) quattro rappresentanti, uno per ciascuno, dell'ENEL, dell'ENI, dell'ENEA e del CNR.
La partecipazione dei rappresentanti di questi Enti e' subordinata ai consenso ed alla designazione degli Enti stessi.
4) quattro esperti nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, scelti in base a documentata e riconosciuta attivita' scientifica e professionale, nominati dal Consiglio Regionale con votazione limitata a due nominativi.
Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario addetto al Servizio regionale per l'Energia.
Il funzionamento del Comitato e' disciplinato nell'ambito del regolamento di applicazione della presente legge di cui all'art. 4.
Ai membri del Comitato tecnico, non dipendenti dell'Amministrazione Regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 6.
(Compiti del Comitato)

Il Comitato tecnico ha il compito di:
a) fornire un supporto tecnico per la predisposizione delle idonee normative e dei provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
b) esprimere i pareri ai sensi del IV comma dell'art. 4 sugli interventi finanziabili, verificandone la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di priorita' nazionali e regionali, e l'esistenza di requisiti di fattibilita' tecnico-economica, anche in base alla quantita' di energia primaria risparmiata per unita' di capitale investito nell'intervento.

Art. 7.
(Convenzione e servizi)

La Giunta Regionale, al fine di ottenere assistenza nell'attuazione della presente legge, puo' avvalersi di convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA e il CNR, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, nonche' con le aziende municipalizzate competenti in materia energetica e le loro espressioni regionali e con gli Enti strumentali regionali.
La Giunta Regionale e' autorizzata a dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di sua competenza previsti dalla presente legge regionale di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, nonche' della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Art. 8.
(Istituti di Credito)

Per la concessione dei contributi sugli interessi dei mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.
Per la definizione dei rapporti e la stipula delle convenzioni con gli Istituti di Credito, di cui al comma precedente, la Giunta Regionale puo' avvalersi della propria finanziaria regionale, denominata Finpiemonte S.p.A.
Nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge la Regione Piemonte promuove la realizzazione di progetti, anche integrati, particolarmente significativi sotto il profilo del risparmio energetico.
A tal fine la Finpiemonte S.p.A. puo' assicurare, oltre alla relativa assistenza tecnica, il reperimento delle fonti di finanziamento necessarie sia direttamente mediante la prestazione di garanzie, fidejussioni, finanziamenti, sia mediante l'organizzazione di specifiche fonti di finanziamento, ovvero mediante la promozione di idonei strumenti giuridici di intervento.

Titolo IV. Norme finanziarie, finali e transitorie

Art. 9.
(Norme finanziarie e riparto fondi)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le assegnazioni disposte a favore della Regione ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1984 sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:
- "Assegnazione di fondi per la concessione di contributi in capitale a sostegno dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6, legge 308/82)" e con la dotazione di lire 39.273.800.000, in termini di competenza e di cassa;
- "Assegnazione di fondi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi ovvero di contributi in capitale, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, legge 308/82)" e con la dotazione di L. 43.807.500.000, in termini di competenza e di cassa.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984, sono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:
-"Contributi in capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6, legge 308/82)" con la dotazione di lire 39.273.800.000, in termini di competenza e di cassa;
-"Contributi nel pagamento degli interessi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, legge 308/82)" con la dotazione di lire 43.807.500.000, in termini di competenza e di cassa;
- "Contributi in capitale, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, legge 308/82)" con la dotazione indicata per memoria.
Sono autorizzate variazioni compensative da apportare con atto amministrativo tra gli ultimi due capitoli del comma precedente.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Le dotazioni sopra indicate potranno essere incrementate in base a successivi provvedimenti di riparto.
Contestualmente all'approvazione del regolamento di applicazione della presente legge, verra' approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, il piano di riparto dei fondi per singoli settori d'intervento, unitamente ai criteri di priorita' di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 10.
(Relazione annuale)

La Giunta Regionale trasmette annualmente, entro il mese di febbraio al Ministero dell'Industria, una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente per interventi di cui alla presente legge ed alla legge 308/82.
La relazione e' accompagnata da una valutazione globale del quadro degli interventi finanziati in rapporto alle direttive nazionali ed alla programmazione regionale.

Art. 11.
(Varianti in corso d'opera)

Nel caso di modifiche da apportarsi al progetto presentato, il richiedente deve produrre alla Regione, prima dell'esecuzione delle opere difformi dal progetto approvato, la documentazione relativa alla variante, completa di tutti gli elaborati atti a provare che l'adozione delle modificazioni non comporta la diminuzione della resa energetica dell'intervento.
Il Presidente della Giunta Regionale, visto il parere del Comitato tecnico, espresso sulla base di specifica istruttoria, di cui al regolamento di applicazione della presente legge, decreta l'approvazione della variante.
L'approvazione della variante non comporta l'aumento del contributo.
Nel caso in cui la variante non sia approvata il richiedente deve eseguire le opere in conformita' del progetto approvato.
La realizzazione di opere in difformita' del progetto approvato comporta la revoca del contributo.

Art. 12.
(Norme transitorie)

Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla legge medesima.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 29 maggio 1982, numero 308.

Art. 13.
(Norme urbanistiche)

Ai sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 308:
a) le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;
b) gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed agli artt. 12, 3° comma, lettera b) e 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni;
c) l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera e quindi non e' soggetta ad autorizzazione specifica.

Art. 14.
(Norme di limitazione)

Ai soggetti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge non sono applicabili le provvidenze previste dalla legge regionale 14 novembre 1979, n. 65.

Allegato A.

Tabella A (Art. 2, n. 1)

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 6 nel caso di edifici esistenti
Strutture da coibentare - L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a. t (m' °Ch/kal) dove t e' il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1052 del 28 giugno 1977 e "a" e' il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti- a = 0,1
Terrazzi e porticati- a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno- a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine- Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno- a = 0,04
Doppi vetri - Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal D.M. 10 marzo 1977 e purche' sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno a una permeabilita' all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell'acqua calda
Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

Allegato B.

Tabella B (Art. 2, n.ri 2 e 3)

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:
- in condizione di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto non inferiore al 90%;
- nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85% quando il tempo di accensione sia uguale al 20% del tempo totale di inserzione.
Ai fini degli interventi di incentivazione di cui al punto 3 dell'art. 2 della presente legge, le pompe di calore da ammettere all'incentivazione devono avere un coefficiente di prestazione uguale o maggiore a 2,65.