Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate.

(B.U. 14 marzo 1984, n. 11)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi regionali in materia di Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni per le quali e' prevista la sanzione amministrativa sono compiuti dal personale di vigilanza oppure dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, con le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689: decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 16 della citata legge per l'esercizio della facolta', da parte dell'interessato, del pagamento della sanzione in misura ridotta, il soggetto che ha accertato la violazione presenta rapporto all'ufficio regionale competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fatta salva la facolta' per l'interessato di presentare scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere personalmente sentito dall'ufficio regionale competente e fatti salvi gli altri adempimenti previsti dal 1° e 2° comma dell'articolo 18 della citata legge 689/1981, il Presidente della Giunta Regionale determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento ovvero pronunzia ordinanza di archiviazione.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 689/1981.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, cosi' come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7, e' cosi' sostituito:
"Nelle aree individuate nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5 e comunque per non piu' di 5 anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale della deliberazione di approvazione del Piano medesimo, e' fatto divieto di:
a) aprire cave;
b) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
c) esercitare l'attivita' venatoria, fatti salvi gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50.
Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attivita' sono attualmente praticate oppure siano previste dai piani agricoli zonali.
Gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'attivita' urbanistica e' regolata in base alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
La vigilanza e' affidata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale".
L'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, cosi' come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7, e' cosi' sostituito:
"Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa proporzionale di L. 3.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi.
Le violazioni alla limitazione di cui al 2° comma dell'articolo 3 della presente legge comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al 3° comma dell'articolo 3 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione".

Art. 3.

Le sanzioni minime previste dalle seguenti normative regionali in L. 50.000:
L.R. 20 marzo 1978, n. 14, art. 9, 2° comma;
L.R. 2 giugno 1978, n. 29, art. 8, 2° comma;
L.R. 21 agosto 1978, n. 53, art. 13, 2° comma;
L.R. 21 agosto 1978, n. 54, art. 11, 3° comma;
L.R. 23 agosto 1978, n. 55, art. 9, 2° comma;
L.R. 28 dicembre 1978, n. 84, art. 9, 2° comma;
L.R. 19 aprile 1979, n. 18, art. 9, 2° comma;
L.R. 28 agosto 1979, n. 51, art. 10, 2° comma;
L.R. 31 agosto 1979, n. 52, art. 13, 2° comma;
L.R. 3 dicembre 1979, n. 66, art. 9, 2° comma;
L.R. 28 gennaio 1980, n. 5, art. 9, 2° comma;
L.R. 24 aprile 1980, n. 29, art. 9, 2° comma;
L.R. 28 aprile 1980, n. 30, art. 9, 2° comma;
L.R. 28 aprile 1980, n. 31, art. 9, 2° comma;
L.R. 28 aprile 1980, n. 32, art. 9, 2° comma;
L.R. 2 maggio 1980, n. 34, art. 9, 2° comma;
L.R. 16 maggio 1980, n. 45, art. 9, 2° comma;
L.R. 16 maggio 1980, n. 46, art. 9, 2° comma;
L.R. 16 maggio 1980, n. 47, art. 12, 2° comma;
L.R. 16 maggio 1980, n. 48, art. 9, 2° comma;
L.R. 20 maggio 1980, n. 51, art. 9, 2° comma;
L.R. 30 maggio 1980, n. 65, art. 10, 2° comma;
L.R. 30 maggio 1980, n. 66, art. 10, 2° comma,
sono ridotte a L. 25.000.
Le sanzioni minime previste dalle seguenti normative regionali in L. 100.000:
L.R. 9 dicembre 1982, n. 37, art. 7, 1° comma
L.R. 9 dicembre 1982, n. 38, art. 7, 2° comma,
sono ridotte a L. 25.000.
Contestualmente per le violazioni previste con le sanzioni di cui ai commi precedenti il massimo e' ridotto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a L. 250.000.
Per le violazioni al divieto di esercizio venatorio ed al divieto di pesca previsti dalle leggi regionali in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca.
Ove normative statali prevedano l'applicazione di sanzioni penali, non si applicano le eventuali sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali di cui alla presente legge, salvo il disposto di cui all'ultima parte del 2° comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sono abrogate le norme di cui alle leggi regionali richiamate ai commi precedenti, contrastanti con le norme di cui alla presente legge.

Art. 4.

Per le violazioni a norme di legge in materia di Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, accertate e non definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale, entro 90 giorni da tale data, provvede a notificare ai trasgressori il relativo processo verbale di contestazione con l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Qualora il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato nei termini di cui al precedente comma, la sanzione amministrativa e' applicata secondo le procedure previste al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1984 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.