Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979. (B.U. 1 febbraio 1984, n. 5) La legge regionale 4 settembre 1979 n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, e' cosi' modificata:
1) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' soppresso;
2) l'articolo 7 e' cosi' sostituito:
"Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate".
3) L'articolo 8 e' integrato con i seguenti commi: "Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutivita' della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici".