Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6. Integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, concernente 'Disciplina dei mercati all'ingrosso '. (B.U. 1 febbraio 1984, n. 5) Dopo il 15° comma dell'art. 9 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, e' aggiunto il seguente comma:
le sedute della Commissione Consultiva Regionale Mercati sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.