Legge regionale 11 gennaio 1984, n. 2. Rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 'Contributi alle Comunita' Montane per attivita' divulgative della cultura e dell'informazione televisiva '. (B.U. 18 gennaio 1984, n. 3) Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi gia' ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la Giunta Regionale puo' concedere alle Comunita' Montane a modifica ed integrazione del 2° comma dell'art. 1 della stessa legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 ulteriori contributi una-tantum fino al massimo di lire 20 milioni per ogni impianto del quale siano stati avviati in modo significativo i lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo di un terzo del medesimo, la Giunta Regionale puo' concedere finanziamenti per nuove opere.
Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 550 milioni.
La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
L'entita' del contributo e' stabilita dalla Giunta Regionale, sentite la Delegazione piemontese UNCEM e la Commissione consiliare competente.
Il contributo cosi' concesso viene erogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale; puo' esser revocato ove l'attivazione dell'impianto non avvenga entro sei mesi dalla data del decreto di erogazione.
Per la concessione del contributo le Comunita' Montane dovranno far pervenire apposita domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; tale domanda dovra' essere corredata da una relazione tecnica sui lavori svolti e su quelli da ultimare alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' dal preventivo aggiornato di spesa esclusivamente per opere connesse alla diffusione dei programmi irradiati sui canali della Concessionaria RAI TV.
Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa dell'intervento proposto e dal preventivo di spesa.
L'entita' del contributo sara' stabilita dalla Giunta Regionale, sentite la Delegazione piemontese UNCEM e la Commissione consiliare competente, previo parere tecnico della RAI.
Il contributo, comunque non superiore a lire 30 milioni per ogni impianto, sara' erogato in unica soluzione, in base ad un certificato di regolare esecuzione sottoscritto dai servizi tecnici della Comunita' Montana interessata e ad una dichiarazione di idoneita' tecnica rilasciata dalla RAI.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di un capitolo con la denominazione "Contributi alle Comunita' Montane per attivita' divulgative della cultura e dell'informazione televisiva" e con lo stanziamento di lire 550 milioni in termini di competenza e di cassa.