Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 2 dicembre 1983, n. 24.

II provvedimento recante disposizioni finanziarie per l'anno 1983.

(B.U. 7 dicembre 1983, n. 49)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
All. A.

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1983, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A), allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B), allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Lo stanziamento del Fondo di Riserva di cassa di cui al capitolo numero 12900 e' determinato in L. 4.336.634.002.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo n. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata la non reimpostazione per l'anno 1983 delle economie di spesa relative alle somme assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, in applicazione dell'articolo n. 130 del D.P.R. 616/1977, effettuata nel capitolo n. 5849 del bilancio per l'anno 1983.

Art. 5.

A parziale modificazione ed integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 14, le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 sui capitoli numero:
1000 - 1020 - 1060 - 1680 - 2190 - 2680 - 2703 - 2720 - 2730 - 2751 - 2913 - 2966 - 2970 - 2976 - 3020 - 3060 - 3140 - 3150 - 3161 - 3170 - 3220 - 3450 - 3469 - 3575 - 3586 - 3610 - 3630 - 3650 - 3840 - 5025 - 5165 - 5175 - 5200 - 5205 - 5280 - 5285 - 5300 - 5386 - 5617 - 5640 - 5750 - 5756 - 5820 - 5921 - 6010 - 6020 - 7110 - 7140 - 7260 - 7626 - 7630 - 7745 - 7755 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8370 - 8380 - 8405 - 8450 - 8465 - 8466 - 8480 - 8482 - 8530 - 8610 - 8900 - 8920 - 8930 - 8940 - 8960 - 9100 - 9130 - 9150 - 9185 - 9255 - 9300 - 9406 - 9440 - 9530 - 9550 - 10100 - 10807 - 11165 - 11500 - 11505 - 11690 - 11695- 11730 - 11765 - 11785 - 12600 - 12760.

Art. 6.

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 15, la devoluzione relativa al capitolo n. 3213 e' limitata all'importo di L. 79.427.805 in termini di competenza e di cassa.
Il capitolo n. 3759 e' conseguentemente incrementato di L. 224.977.754 anziche' di L. 232.677.754.

Art. 7.

All'elenco n. 3, relativo ai capitoli alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, e' aggiunto il capitolo n. 2708.

Art. 8.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Tabella A e Tabella B: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa
OMISSIS