Legge regionale 8 novembre 1983, n. 19. Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unita' Socio Sanitarie Locali. (B.U. 16 novembre 1983, n. 46) La presente legge detta norme in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in riferimento al decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, concernente "Normativa concorsuale del personale delle Unita' Socio Sanitarie Locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di rapporto di impiego del personale delle Unita' Socio Sanitarie Locali".
Capo I. Concorsi indetti ed espletati dalla regione I Comitati di Gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali attivano le procedure concorsuali presentando annualmente alla Giunta Regionale richiesta di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi per la copertura dei posti che risultino vacanti negli organici dei propri servizi e dei quali si renda necessaria la copertura, anche in relazione alle previsioni del programma di attivita' e spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 7, rispettivamente:
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle richieste delle Unita' Socio Sanitarie Locali, indice con proprio decreto i concorsi successivamente al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del 1° comma del precedente articolo.
Fuori dei termini di cui al precedente art. 2 il Comitato di Gestione della Unita' Socio Sanitaria Locale, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, puo' richiedere alla Giunta Regionale l'indizione e l'espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al 1° comma del precedente art. 2 e dei quali non fosse possibile prevedere la vacanza ai sensi di quanto previsto al 2° comma dello stesso articolo.
Le Unita' Socio Sanitarie Locali sono tenute, sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale, a dare la massima diffusione ai bandi di concorso, in conformita' alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'articolo 2, comma quinto, del decreto ministeriale. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, anche per quanto concerne l'eventuale ricorso a procedure per la gestione informatizzata dei concorsi, direttamente all'ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
Per ciascun concorso e' istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.
L'ammissione dei concorrenti e' disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato. Con lo stesso provvedimento e' disposta altresi' la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.
Il Presidente della Giunta Regionale, nel decreto con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopraccitato articolo 7.
Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio, secondo modalita' e procedure stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
I comitati di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche su richiesta del Presidente della commissione esaminatrice, e sono composti da non meno di tre dipendenti della Regione o delle Unita' Socio Sanitarie Locali, di cui uno con funzioni di segretario. La notifica del calendario e della sede degli esami va effettuata ai singoli concorrenti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il Presidente trasmette i verbali ed ogni altro atto del concorso all'Assessore regionale alla Sanita'.
Sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:
Il Presidente della Giunta Regionale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati alle Unita' Socio Sanitarie Locali in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge.
I posti resisi disponibili per effetto delle esclusioni di cui al terzo comma del precedente articolo 16 sono conferiti dal Presidente della Giunta Regionale ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze espresse o, in carenza di queste, d'ufficio.
Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, composta dai vincitori del concorso e dagli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente articolo 15, lettera c), nonche' di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.
Il personale gia' in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con Unita' Socio Sanitarie Locali della Regione che cessino il rapporto convenzionale ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore, al termine del triennio di formazione il Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale nomina una specifica commissione per ciascuna area funzionale, nella seguente composizione:
Capo II. Trasferimenti Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, pubblica sul Bollettino Ufficiale i posti messi a concorso disponibili nelle diverse Unita' Socio Sanitarie Locali, ai fini di cui al secondo comma del citato articolo.
Le domande di trasferimento ad altre Unita' Socio Sanitarie Locali della Regione, redatte in carta semplice ed in duplice copia, sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e, per conoscenza, al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza.
Prima dell'inizio delle prove d'esame dei singoli concorsi pubblici devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra Unita' Socio Sanitaria Locale, sono conferiti dal Presidente della Giunta Regionale ai candidati dichiarati idonei nel relativo concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Capo III. Selezioni delegate alle unita' socio sanitarie locali Ai sensi del 20 comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' delegata alle singole Unita' Socio Sanitarie Locali la selezione per le assunzioni del personale appartenente ai seguenti profili professionali:
Con periodicita' annuale il Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale individua i posti vacanti e disponibili al 30 giugno negli organici dei propri servizi che intenda ricoprire ai sensi del precedente articolo 25.
Ai fini delle procedure di trasferimento di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'Unita' Socio Sanitaria Locale comunica, entro il 31 luglio, alla Regione - Assessorato alla Sanita' - l'elenco dei posti disponibili che intenda ricoprire ai sensi del precedente articolo 25.
Il Comitato di Gestione della Unita' Socio Sanitaria Locale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento dell'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato che dispone l'assegnazione ai fini dei trasferimenti, indice la selezione per la copertura:
La Commissione esaminatrice e' nominata dal Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale ed e' cosi' composta:
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, alle procedure di assunzione di cui all'articolo 28 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di assunzione di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e le disposizioni di cui al capo primo della presente legge. Capo IV. Incarichi e supplenze presso le UU.SS.SS.LL. Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le Unita' Socio Sanitarie Locali, sentito il Consiglio dei delegati della U.S.S.L. e le organizzazioni sindacali interessate, possono conferire incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti per i quali sia stata disposta l'attivazione della procedura concorsuale, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro 3 mesi dalla vacanza mediante trasferimento interno o comando.
Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio, le Unita' Socio Sanitarie Locali possono conferire supplenze su posti i cui titolari risultino assenti o impediti, qualora non sia stato possibile provvedere, entro 3 mesi dalla disponibilita' del posto stesso, mediante trasferimento interno o comando.
L'incarico e la supplenza sono conferiti dal Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.
Il personale iscritto nel ruolo nominativo regionale cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra Unita' Socio Sanitaria Locale, o presso gli enti di cui all'art. 46 della presente legge, conserva la titolarita' del proprio posto di ruolo per il periodo dell'incarico o della supplenza. Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano nei casi di assunzione di personale straordinario ai sensi dell'articolo 9, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Capo V. Norme particolari dl attuazione del decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, terzo comma, 44, primo e quinto comma, 46, secondo comma, 58 e 59, primo comma e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dall'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, su proposta dell'Ufficio di Direzione, presenta, all'Amministrazione Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intende attuare nel successivo anno per le attivita' di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Il passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, puo' essere disposto su richiesta del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, o a domanda del dipendente interessato, da presentarsi al Presidente del Comitato di Gestione.
La domanda di riammissione in servizio di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, va presentata all'Amministrazione Regionale anche per il tramite dell'Unita' Socio Sanitaria Locale di precedente appartenenza.
Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza, e' tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio la Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza.
Il Consiglio Regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ricondurre i posti delle piante organiche provvisorie approvate con deliberazione n. 186-6511 del 23 luglio 1981 alle qualifiche di cui al decreto ministeriale, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di iscrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali. Con lo stesso provvedimento si procede alla eliminazione degli errori eventualmente contenuti nella deliberazione richiamata, previo accertamento.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le Unita' Socio Sanitarie Locali provvedono, in conformita' al piano sanitario nazionale e regionale, all'approvazione delle piante organiche dei relativi presidi, servizi ed uffici.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti sono assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli da valutarsi, per singolo profilo professionale, con i criteri fissati dal decreto ministeriale e sulla base della documentazione presentata dall'interessato, ovvero contenuta nel relativo fascicolo personale in possesso dell'amministrazione.
Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o distaccato da almeno un anno presso altra Unita' Socio Sanitaria Locale puo' essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita.
La definizione di istituti espressamente demandati a trattativa a livello regionale dal D.P.R. 348/83, che ha recepito l'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'ottavo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' effettuata mediante apposite intese sottoscritte dall'Assessore regionale alla Sanita', a cio' delegato, da n. 5 rappresentanti della sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), da due rappresentanti della delegazione regionale dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo nazionale di lavoro.
Ai fini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e' allegato un elenco nominativo del personale dipendente dall'Ordine Mauriziano e dagli Ospedali Valdesi che insistono sul territorio regionale.
Ai fini della formulazione delle graduatorie dei trasferimenti del personale non laureato ad altra Unita' Socio Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le UU.SS.SS.LL., in sede di prima applicazione della presente legge, comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio 1984, il dato relativo all'anzianita' effettiva di servizio maturata nella posizione funzionale di appartenenza da detto personale alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
La revisione dei ruoli nominativi regionali conseguenti alla correzione di ufficio di errori materiali ed all'accoglimento delle opposizioni presentate al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, e' effettuata, previa deliberazione della Giunta Regionale, nel primo ruolo successivo a quello a cui si riferisce. Capo VI. NORME TRANSITORIE E FINALI La Regione, ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta delle Unita' Socio Sanitarie Locali interessate, adegua con deliberazione del Consiglio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni previste per i servizi ospedalieri nelle piante organiche provvisorie, mediante trasformazione di un numero di posti di assistente ospedaliero e di ispettore sanitario, ancorche' coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti rispettivamente di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario.
In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta Regionale indice ed espleta concorsi riservati su base regionale, unici per ciascuna disciplina, per la copertura dei posti di organico vacanti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario, su richiesta di copertura da inoltrarsi a norma dell'articolo 1 della presente legge.
Nella commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per l 'accesso ai posti vacanti di posizione funzionale apicale nel servizio di assistenza sanitaria di base, la designazione del membro in rappresentanza dell'ordine professionale e' effettuata dalla Federazione Regionale degli ordini dei medici.
Nella prima applicazione del decreto ministeriale, i posti vacanti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari sono conferiti dalla Giunta Regionale ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle di equiparazione annesse al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, previo concorso per soli titoli da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 52 del decreto ministeriale.
Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15, eccettuati quelli riservati per effetto dei precedenti articoli 50, 51 e 52 e' riservato al trasferimento del personale gia' dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.
Per i casi di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge ed in mancanza di graduatoria utilizzabile per gli effetti di cui all'articolo 33, il Comitato di Gestione della Unita' Socio Sanitaria Locale, nei casi di inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, emana avviso pubblico per il conferimento di incarichi o supplenza.
Nella prima applicazione della presente legge i termini indicati agli articoli 2, primo comma, lettera a) e 26, primo comma, nonche' quello previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera b), sono rispettivamente fissati al 1° giorno del secondo e del quarto mese successivo a quello di avvenuta esecutivita' della deliberazione con cui il Consiglio Regionale ha provveduto alla riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 41.
Ai concorsi banditi dalla Regione ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 maggio 1982, n. 272 convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461, si applica la normativa di cui all'articolo 11 della presente legge. A parziale modifica di quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56, la commissione di disciplina della U.S.S.L. e' composta di otto membri titolari e di altrettanti supplenti.
(Oggetto della legge)
Ai fini di cui alla presente legge il decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, concernente "Normativa concorsuale del personale delle Unita' Socio Sanitarie Locali, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761", viene di seguito denominato decreto ministeriale.
(Attivazione delle procedure concorsuali.)
a) alla data del 1° gennaio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- ruolo sanitario, tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- ruolo professionale, tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico, tabelle A, B, C;
- ruolo amministrativo, tabella A;
b) alla data del 1° luglio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- ruolo sanitario, tabelle H, I, L, M, N, limitatamente al quadro 1°;
- ruolo tecnico, tabelle D, E;
- ruolo amministrativo, tabella B.
Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti rispettivamente vacanti alle date di cui al precedente comma, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alle date stesse e fino alla scadenza del semestre successivo, rispettivamente, alle date di cui al primo comma dell'articolo 3.
Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al precedente primo comma devono pervenire alla Giunta Regionale rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno.
Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del Comitato di Gestione nella quale devono figurare l'indicazione della spesa conseguente all'assunzione e le modalita' di copertura della stessa, nonche' i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie. In mancanza di dette indicazioni la Giunta Regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi.
I posti vacanti alle date di cui al precedente primo comma e quelli di cui possa essere prevista la vacanza nei modi e nei tempi di cui al precedente secondo comma, per i quali non sia stata presentata nei termini e nei modi di cui al presente articolo richiesta di indizione di concorso, non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13 commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ne' mediante pubblico concorso indetto ai sensi del successivo articolo 4.
Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, l'Unita' Socio Sanitaria Locale potra' presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.
(Indizione dei concorsi.)
I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.
(Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente)
La Giunta Regionale indice apposito concorso solo nei casi in cui i posti vacanti non possano essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di pubblico concorso gia' espletato o in corso di espletamento.
Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 19 e seguenti della presente legge.
(Pubblicita' dei bandi)
(Domande di ammissione)
Le domande devono essere accompagnate dall'indicazione delle Unita' Socio Sanitarie Locali in cui il candidato e' disposto a prestare servizio.
L'indicazione puo' comprendere una o piu' o tutte le Unita' Socio Sanitarie Locali, elencate in ordine preferenziale .
Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina di posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente rilascera' apposita ricevuta.
(Registrazione delle domande)
Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.
Nel protocollo di arrivo sono altresi' registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.
(Ammissione dei concorrenti)
Ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore puo' partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
(Commissione di sorteggio)
(Procedura per il sorteggio)
Le operazioni di sorteggio si svolgono, di norma, in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonche' per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.
La data ed il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione nel B.U. della Regione, che deve avere luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
(Commissioni esaminatrici)
Per assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 sulla periodicita' annuale dei concorsi e il rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale per la conclusione delle procedure concorsuali, il Presidente della Giunta Regionale puo' delegare la funzione di Presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a membri dei Comitati di Gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali della Regione.
Per i fini di cui al precedente secondo comma, a segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale possono essere nominati anche funzionari amministrativi delle Unita' Socio Sanitarie Locali appartenenti ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo .
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale, nonche' ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione. Cura, altresi', la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature ed il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attivita' della stessa.
L'Assessore regionale alla Sanita' e' delegato ad individuare le Unita' Socio Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' a mettere a disposizione il personale per l'attivita' delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unita' Socio Sanitarie Locali sono a carico della Regione.
Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici e' riconosciuta parita' di trattamento in relazione alle funzioni assolte.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla apposita commissione prevista dall'art. 41, comma 4° del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
(Comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati)
(Notifica del calendario e della sede degli esami)
(Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori)
L'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato, riconosciuta la regolarita' degli atti, provvede mediante decreto alla loro approvazione e alla dichiarazione dei vincitori.
Il decreto di cui al precedente comma e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Posti conferibili)
a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimenti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
c) i posti che successivamente alle date di cui all'articolo 2, 1° comma, e fino alla data di inizio delle prove d'esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione, e per i quali l'Unita' Socio Sanitaria Locale abbia presentato richiesta di copertura entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza;
d) i posti, ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'Unita' Socio Sanitaria Locale che abbia lasciato il servizio entro la data di inizio delle prove d'esame per disdetta o per altro motivo e non venga sostituito, per i quali l'Unita' Socio Sanitaria Locale abbia presentato richiesta di copertura entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
I bandi di concorso devono recare la espressa precisazione che il numero dei posti messi a concorso potra' essere ridotto:
a) per i casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Unita' Socio Sanitarie Locali della Regione, il quale abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali;
b) per i casi di riammissione di cui al successivo articolo 39.
L'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titoli al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili in ciascuna Unita' Socio Sanitaria Locale ai fini dell'assegnazione dei vincitori ai sensi del successivo articolo 16.
(Assegnazione dei vincitori)
Per i candidati dichiarati vincitori che abbiano formulato preferenze per Unita' Socio Sanitarie Locali in cui non risultino posti conferibili, o che non abbiano formulato preferenze, o abbiano formulato unicamente preferenze per i posti conferibili gia' assegnati ad altri candidati, si procedera' d'ufficio alla assegnazione, una volta esaurite le preferenze stesse.
Sono esclusi dalla graduatoria, oltre ai candidati dichiarati vincitori che abbiano rinunciato al posto o che abbiano rinunciato ad una assegnazione rientrante nell'elenco delle preferenze espresse, anche i candidati dichiarati vincitori che abbiano rinunciato ad una assegnazione disposta d'ufficio ai sensi del comma precedente.
(Utilizzazione della graduatoria)
Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le Unita' Socio Sanitarie Locali possono richiedere alla Giunta Regionale, nel termine di trenta giorni dalla disponibilita', la assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti resisi disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori ad avvenuta assegnazione, e dei posti resisi vacanti successivamente all'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 15, comma primo, lettere a) e b), esclusi quelli di nuova istituzione, nonche' quelli gia' individuati ai fini dell'indizione dei concorsi ai sensi del precedente art. 2.
Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate secondo le modalita' di cui al 1° comma, con provvedimento da adottarsi con scadenza semestrale.
(Conferimento dei posti e assegnazione dei vincitori di concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali)
In caso di conferimento di posto a personale non appartenente ad Unita' Socio Sanitaria Locale della Regione che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di leggi statali, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.
I posti non coperti mediante l'utilizzazione della graduatoria unica di cui al precedente primo comma, sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.
Ai fini dell'utilizzazione della graduatoria a norma del precedente articolo 17, la commissione procede alla formulazione di apposita graduatoria per titoli comprendente gli interessati al trasferimento che non l'abbiano ottenuto e, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, concorrenti dichiarati idonei in numero pari a quello dei posti da conferire.
(Riserva di posti in favore di personale gia' in servizio presso strutture private convenzionate)
A tali fini gli interessati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso, o alla selezione per chiamata diretta, la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che danno loro titolo alla riserva di posto. Detta documentazione e' costituita:
a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di lavoro continuativo ai sensi degli articoli 2096 e ss. del Codice Civile per almeno due anni, nonche' l'intervenuto licenziamento - entro il biennio precedente la data del bando - per i motivi di cui al primo comma del presente articolo;
b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata, comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
La percentuale dei posti messi a concorso da riservare al personale di cui ai precedenti commi e' stabilita nei bandi di concorso nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso.
Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
(Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione)
- il Presidente del Comitato di Gestione o un componente da lui delegato: Presidente
- il coordinatore sanitario: Componente
- tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata: Componenti
- un funzionario amministrativo in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea: Segretario
Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero superiore a tre, il Comitato di Gestione procede all'individuazione tenendo conto dell'esigenza che nella commissione siano rappresentate discipline diverse e, in particolare, rappresentanti delle discipline a cui appartengono i posti sui quali deve essere effettuato l'inquadramento.
Se i dipendenti appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero inferiore a tre, il Comitato di Gestione procede all'integrazione con personale di altra Unita' Socio Sanitaria Locale della Regione.
La commissione formula proposte al Comitato di Gestione per il definitivo inquadramento a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali e' articolata l'area funzionale secondo le modalita' e i criteri previsti dall'articolo 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
(Pubblicizzazione dei posti disponibili)
Per i posti di personale medico deve essere data indicazione di quelli compresi in strutture, divisioni o servizi per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno; per i posti di assistente medico e di veterinario collaboratore deve essere indicata rispettivamente la disciplina e l'area funzionale cui i posti stessi si riferiscono.
Le Unita' Socio Sanitarie Locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformita' alle disposizioni della Giunta Regionale.
(Domande di trasferimento)
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei posti vacanti e disponibili ai sensi del precedente articolo 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le modalita' di presentazione e registrazione delle domande di trasferimento si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
Il personale allega alla domanda di trasferimento tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
La domanda di trasferimento e' unica e revocabile entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Nella domanda devono essere indicate le sedi disponibili richieste, secondo l'ordine di preferenze.
Il personale medico e' tenuto a precisare se la domanda si riferisce anche a posti per i quali, ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Puo' presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato favorevolmente il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore puo' presentare domanda di trasferimento solo per posti ricadenti nell'area funzionale di appartenenza ed il trasferimento e' disposto secondo l'ordine di anzianita' nella posizione funzionale nell'area di appartenenza.
Puo' presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti ed istituzioni aventi sede nel territorio della Regione che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di leggi statali.
(Graduatoria dei trasferimenti)
Per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la stessa commissione costituita per il rispettivo concorso, in relazione ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti per rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale e' trasmesso all'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato per l'approvazione.
Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede l'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato, secondo l'ordine di anzianita' degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.
Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono approvate con deliberazione dell'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato.
In caso di parita' di punteggio o di anzianita' di servizio si applicano, per le preferenze, le norme vigenti per i concorsi a posti della amministrazione civile dello Stato.
Con lo stesso provvedimento l'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato, dispone l'assegnazione alla Unita' Socio Sanitaria Locale degli aventi titolo al trasferimento per l'adozione, entro 60 giorni, della deliberazione di nomina da parte del Comitato di Gestione.
Alla nomina nel posto di cui e' titolare il trasferendo, va data decorrenza dalla data di immissione in servizio del vincitore del corrispondente concorso; ovvero, nel caso in cui l'Unita' Socio Sanitaria Locale di provenienza partecipi nulla osta al trasferimento anticipato, dalla data che e' fissata nel provvedimento di nomina da parte del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale ricevente.
Il provvedimento dell'Assessore regionale alla Sanita' e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Copertura dei posti che si rendono vacanti a seguito dei trasferimenti)
(Delega alle Unita' Socio Sanitarie Locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta)
Ruolo Sanitario
Tabella I, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;
Tabella N, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;
Ruolo Tecnico
Tabella F, profilo professionale: operatori tecnici
Tabella G, profilo professionale: agenti tecnici
Ruolo Amministrativo
Tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi
Tabella D, profilo professionale: commessi.
I relativi atti sono adottati dal Comitato di Gestione della Unita' Socio Sanitaria Locale.
(Individuazione dei posti ricopribili)
L'individuazione e' effettuata con apposita deliberazione da adottarsi entro il successivo 15 luglio, nella quale devono essere indicate la spesa conseguente alla assunzione e la modalita' di copertura della stessa.
Ai fini di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti che si renderanno tali per collocamento a riposo o per i motivi di cui all'articolo 12, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro il successivo 31 dicembre.
(Posti disponibili per i trasferimenti Termine per la comunicazione all'Amministrazione Regionale)
Si considerano disponibili, ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente articolo 26, detratti quelli riservati agli aventi titolo al collocamento obbligatorio.
L'Assessore regionale alla Sanita' provvede con le norme e le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente legge.
(Indizione e pubblicazione delle selezioni)
a) dei posti individuati ai sensi del precedente articolo 26 e non coperti mediante trasferimento;
b) dei posti resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.
Il bando di selezione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale provvede altresi' a dare idonea pubblicita' al bando e a notificarlo agli enti cui compete per legge il collocamento obbligatorio .
Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi per l'ammissione e' richiesto, oltre il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 159, secondo comma, del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.
(Commissione esaminatrice)
- Presidente: il Presidente, o un componente del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, suo delegato;
- Componente: un impiegato o un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore regionale alla Sanita';
due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali territoriali di competenza;
un dipendente della Unita' Socio Sanitaria Locale appartenente al profilo professionale del posto da ricoprire, designato dal Comitato di Gestione;
- Segretario: un funzionario amministrativo dell'Unita' Socio Sanitaria Locale.
(Norme applicabili)
(Incarichi su posto vacante)
L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa dalla data di copertura del posto a seguito della conclusione della relativa procedura concorsuale ovvero, in caso di mancata individuazione del posto tra quelli da ricoprire secondo le procedure di cui alla presente legge, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'individuazione stessa.
(Supplenza per assenza o impedimento del titolare del posto)
La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venire meno del presupposto che l'ha determinata.
(Conferimento di incarichi e supplenze)
In mancanza di graduatoria utilizzabile, il Comitato di Gestione emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto e che presenti i maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici o selezioni.
Per particolari posizioni funzionali, ad esclusione di quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, il regolamento organico dell'Unita' Socio Sanitaria Locale puo' stabilire che la selezione avvenga, oltre che per titoli, sulla base di apposita prova orale o pratica volta ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalita'' richiesti.
L'avviso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
L'incarico o la supplenza conferiti con le modalita' di cui al presente articolo decadono all'atto della formale utilizzazione delle graduatorie concorsuali.
(Conservazione titolarita' del posto di ruolo)
(Assunzione di personale straordinario)
(Competenze della Regione)
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, primo comma, e 56, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dall'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato.
(Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnicoscientifico)
La procedura di cui al precedente comma viene utilizzata anche per la definizione dei programmi di aggiornamento concernenti il restante personale.
Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:
a) i servizi interessati;
b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;
c) la spesa complessiva prevista e le relative modalita' di copertura.
L'Assessore regionale alla Sanita', a cio' delegato, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.
Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma, il Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, su proposta dell'Ufficio di Direzione, puo' chiedere alla Regione, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.
L'Assessore regionale alla Sanita', a cio' delegato, si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio decreto da adottare entro il termine di cui al precedente terzo comma.
(Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica)
Ai fini dell'accertamento di sopraggiunta infermita' che rende il dipendente interessato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie della qualifica rivestita, il servizio di medicina legale dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, a mezzo di proprio medico, sottopone a visita ed agli altri accertamenti necessari il dipendente stesso.
L'esito degli accertamenti sanitari e' notificato al dipendente cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandata ad un collegio medico costituito da:
a) un medico designato dal dipendente;
b) un medico nominato dall'Unita' Socio Sanitaria Locale;
c) un medico con funzioni di presidente, designato di comune accordo dai sanitari di cui alle lettere a) e b) nel termine di giorni 10 ovvero, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede legale l'Unita' Socio Sanitaria Locale.
Nel caso di accertamento della sopraggiunta infermita' che impedisce lo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica posseduta, il medico incaricato dal servizio di medicina legale od il collegio medico indicano se il dipendente e' convenientemente utilizzabile in funzioni equivalenti ascrivibili a qualifica dello stesso o di altro profilo professionale, precisandole.
Accertate le condizioni sanitarie per il passaggio ad altra funzione, nonche' il possesso dei requisiti specifici richiesti per il posto sul quale si propone l'utilizzazione e la vacanza del posto stesso, il Comitato di Gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone all'Assessore regionale alla Sanita' l'adozione del provvedimento.
L'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato, verificata la regolarita' della richiesta, provvede con proprio decreto.
(Riammissione in servizio)
Accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 59 ed acquisito il parere della Unita' Socio Sanitaria Locale di precedente appartenenza, l'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato decide sull'istanza di riammissione con motivato provvedimento, dandone comunicazione all'Unita' Socio Sanitaria Locale.
Nel caso in cui l'Assessore regionale alla Sanita' decida la riammissione in servizio, lo stesso va assunto entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
L'Unita' Socio Sanitaria Locale comunica all'Amministrazione Regionale la data di effettiva assunzione del servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali e della riduzione dei posti previsti dal precedente art. 15, secondo comma, lettera b).
(Assegnazione del personale per soppressione del posto)
Il personale di cui al precedente comma e' assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, se espresse, alle Unita' Socio Sanitarie Locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al primo comma e' collocato in disponibilita' con provvedimento del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale puo' disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra Unita' Socio Sanitaria Locale della Regione per lo svolgimento di attivita' proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale gia' collocato in disponibilita'.
Il personale trasferito da altra Unita' Socio Sanitaria Locale della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale vacanti o di nuova istituzione nell'Unita' Socio Sanitaria Locale di precedente appartenenza.
Il personale in disponibilita' e' richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.
(Riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie)
Il Consiglio Regionale, ove occorra per l'espletamento dei concorsi di assunzione per l'attuazione dei trasferimenti, individua le figure professionali destinate ai diversi servizi e settori operativi, anche ai fini della riconduzione di cui al precedente comma.
(Determinazione delle piante organiche definitive e primo inquadramento del personale)
Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma non sia intervenuta l'approvazione del piano sanitario nazionale da almeno 60 giorni, il termine stesso e' prorogato fino al 60. giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione.
Trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, il Presidente della Giunta Regionale procede alla nomina di commissario per la adozione del relativo provvedimento.
Nel termine di 3 mesi dalla data di approvazione delle piante organiche definitive, le Unita' Socio Sanitarie Locali procedono alla prima collocazione nei posti previsti dalle stesse del personale assegnato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Al personale che risulti in soprannumero a seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle Unita' Socio Sanitarie Locali determinate ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 40.
(Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unita' Socio Sanitarie Locali)
Ai fini di cui al precedente comma il Comitato di Gestione emana un avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito dal medesimo, possono aggiungere alla documentazione gia' in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengono utili ai fini della formazione della graduatoria.
Alla formazione della graduatoria di cui al precedente comma provvede una commissione nominata dal Comitato di Gestione, cosi' composta:
Presidente
- il Presidente dell'Unita' Socio Sanitaria Locale o un componente del Comitato di gestione suo delegato;
Componenti
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale e' bandito il concorso, designato in conformita' a quanto disposto dal decreto ministeriale;
- un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;
- due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;
Segretario
- un funzionario amministrativo dell'Unita' Socio Sanitaria Locale in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
(Personale comandato ad altra Unita' Socio Sanitaria Locale)
In mancanza di posto vacante, l'inquadramento avviene previa istituzione del posto corrispondente e a condizione che quello occupato nell'Unita' Socio Sanitaria Locale di provenienza sia soppresso.
(Definizione di intese a livello regionale)
Le intese regionali vengono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale.
(Personale dell'Ordine Mauriziano e degli Ospedali Valdesi)
I dati per la definizione dell'elenco di cui al precedente comma e per i relativi aggiornamenti vengono forniti dagli Enti interessati, su richiesta della Amministrazione Regionale, con le modalita' e nei tempi fissati per le Unita' Socio Sanitarie Locali.
(Determinazione anzianita' di servizio nella posizione funzionale ricoperta)
Ai fini di cui al precedente comma sono presi in considerazione i servizi di ruolo e non di ruolo che sulla base della vigente normativa sono utili ai fini dell'anzianita' di servizio.
L'aggiornamento di tale dato sara' operato d'ufficio dalla Regione, salvo formale comunicazione di interruzioni di servizio non computabili in base alla vigente normativa ai fini dell'anzianita', da effettuarsi da parte dell'U.S.S.L. di appartenenza entro trenta giorni dal loro verificarsi, ai sensi dell'art. 8, quarto comma della legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.
(Revisione dei ruoli nominativi regionali conseguente alla correzione d'ufficio di errori materiali e all'accoglimento di opposizioni)
(Adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761)
Ai fini di cui al precedente comma le Unita' Socio Sanitarie Locali provvedono a formulare la proposta di adeguamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Comitato di Gestione.
(Concorsi di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761)
A conclusione delle procedure concorsuali la Giunta Regionale formula:
a) una graduatoria su base regionale da utilizzare per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo 49;
b) distinte graduatorie per qualifica e disciplina, composte dai candidati idonei dipendenti in ruolo della stessa Unita' Socio Sanitaria Locale, da utilizzare per il conferimento secondo l'ordine di punteggio dei posti derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente articolo 49.
I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedono, in ciascuna Unita' Socio Sanitaria Locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina a seguito delle trasformazioni di cui al precedente art. 49; agli assistenti in soprannumero non si applicano le norme di cui al precedente art. 40.
In deroga alle norme di cui ai precedenti articoli 21 e seguenti non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti da effettuare con le modalita' di cui al presente articolo.
(Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi, di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761)
La Giunta Regionale, nella deliberazione con cui provvede alla nomina della commissione di cui al precedente comma, individua un funzionario amministrativo regionale, in possesso di qualifica per la quale e' richiesto il diploma di laurea, cui affidare le funzioni di segretario.
(Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari)
I posti vacanti in ciascuna Unita' Socio Sanitaria Locale sono riservati ai veterinari in servizio o assegnati alla Unita' Socio Sanitaria Locale stessa.
Nei concorsi di cui al presente articolo la valutazione dei titoli e' effettuata da una commissione nominata con deliberazione della Giunta Regionale e composta da un funzionario regionale, in qualita' di Presidente, da uno dei Presidenti dei Comitati di Gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale e da un rappresentante degli ordini dei veterinari, designato dalla Federazione Regionale degli ordini dei medici veterinari.
Funge da segretario un funzionario amministrativo regionale, in possesso di qualifica per la quale e' richiesto il diploma di laurea.
(Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761)
Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale, con la modalita' e nei termini di cui al precedente articolo 22.
I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare, determinata secondo l'anzianita' di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al primo comma.
I candidati prescelti ai sensi del precedente comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 21 e seguenti e sono inseriti nella graduatoria, da formulare ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede l'Assessore regionale alla Sanita' a cio' delegato, secondo l'ordine della graduatoria finale ed in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tale fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettate.
I bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti da ricoprire puo' essere ridotto nei casi in cui siano stati disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.
(Conferimento incarichi e supplenze)
L'incarico o la supplenza e' conferita al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi per i relativi concorsi pubblici o selezioni.
L'avviso, con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande, e' fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni 15 dalla data di pubblicazione .
Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta Regionale, ovvero il Comitato di Gestione della Unita' Socio Sanitaria Locale ai fini indicati nel precedente comma, utilizzano le graduatorie concorsuali relative a concorsi espletati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per le Unita' Socio Sanitarie Locali di riferimento.
(Indizione primi concorsi ai sensi della presente legge)
La Regione comunica alle Unita' Socio Sanitarie Locali la data dell'avvenuta esecutivita' della deliberazione consiliare di cui al comma precedente.
Per l'adozione delle incombenze di cui agli articoli 2, terzo comma, 3, primo comma, 26, secondo e terzo comma, e 27, primo comma, gli enti interessati dispongono di un periodo di pari durata rispetto a quello previsto dalla norma a regime.
(Concorsi ex articolo 2, decreto legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461)
(Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56)
Conseguentemente le nomine e le designazioni previste dalla stessa legge sono riferite a quattro membri.