Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 settembre 1983, n. 17.

Norme transitorie alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni.

(B.U. 5 ottobre 1993, n. 40)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici la Provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, puo' istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale.
Ciascuna Provincia puo' istituire dette zone, anche aventi superficie superiore a 20.000 ettari, fino al 30% della propria superficie agro-forestale; detto limite, d'intesa tra le Province interessate puo' essere superato in alcune di esse, fermo restando il limite del 30% della superficie agro-forestale regionale.

Art. 2.

Le Province possono, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, avvalendosi di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'art. 5 della legge citata, in attesa della costituzione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, costituire, entro il limite indicato dal precedente articolo, zone in regime di caccia controllata.
La Regione, sentite le Province, regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni, e ne determina il numero, comunque non inferiore alla media regionale, calcolato in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale.

Art. 3.

Non e' tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 64 della legge 17 ottobre 1979, n. 60, chi, nell'anno anteriore all'entrata in vigore dell'ampliamento della zona faunistica delle Alpi disposto, a norma dell'art. 61, dal Consiglio Regionale in data 27 luglio 1982, sia titolare della licenza di caccia ed abbia la residenza in uno dei Comuni compresi in tutto od in parte, nei nuovi confini.
La Provincia rilascia certificazione di tale stato su domanda contenente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla titolarita' della licenza di caccia ed alla residenza durante i 12 mesi anteriori all'ampliamento.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.