Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 5 settembre 1983, n. 15.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1983 e 1984 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura' .

(B.U. 7 settembre 1983, n. 36) .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A.

Art. 1.
(Trasferimento al 1984 di quote di limiti di impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1983)

E' autorizzato il trasferimento all'anno 1984 della decorrenza di quote di limiti di impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:
- L. 4.000.000.000, al capitolo n. 6079
- L. 286.702.421, al capitolo n. 8965
- L. 928.526.250, al capitolo n. 9050.

Art. 2.
(Contributi per programmi statali nel settore della viabilita')

Per l'anno 1984 ai fini dell'attuazione della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4, e' autorizzata la spesa di L. 6.000 milioni.
(Capitolo n. 6115).

Art. 3.
(Devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura)

Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403 ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 rispettivamente al capitolo n. 2651 nella misura di lire 131.279.374 in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 2970 nella misura di lire 864.331.291 in termini di competenza e di lire 864.000.000 in termini di cassa, al capitolo n. 2973 nella misura di lire 5.690.000 in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 2974 nella misura di lire 103.691.197 in termini di competenza e di lire 103.000.000 in termini di cassa, al capitolo n. 3213 nella misura di lire 87.127.805 in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 4195 nella misura di lire 14.270.575 in termini di competenza e di cassa, sono devolute, per gli importi sopra indicati, come di seguito specificato:
- per gli interventi di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed iscritte al capitolo n. 3759 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella misura di lire 232.677.754 in termini di competenza e di cassa;
- per gli interventi di cui agli articoli 14, 39 lettera a) e 45 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed iscritte al capitolo n. 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella misura di lire 864.331.291 in termini di competenza e di lire 864.000.000 in termini di cassa;
- per gli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed iscritte al capitolo n. 2780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, nella misura di lire 5.690.000 in termini di competenza e di cassa;
- per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed iscritte al capitolo n. 2818 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, nella misura di lire 103.691.197 in termini di competenza e di lire 103.000.000 in termini di cassa.
Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 lettera c) e 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 al capitolo n. 3835 nella misura di lire 118.068.000 in termini di competenza e di cassa sono devolute agli interventi di cui all'articolo 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed iscritte al capitolo n. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella misura di lire 118.068.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Applicazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

Ai sensi ed in applicazione degli articoli 34 e 40 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono autorizzate le seguenti variazioni:
- gli stanziamenti, sia in termini di competenza che in termini di cassa, dei capitoli n. 10041, n. 10120, n. 10121, n. 10160, n. 10380, n. 10385, n. 10401 e n. 10500, fatti salvi gli impegni gia' assunti e comunque nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono portati in aumento dello stanziamento del capitolo n. 10340;
- gli stanziamenti, sia in termini di competenza che in termini di cassa, dei capitoli n. 10040, n. 10050, n. 10140, n. 10150, n. 10180, n. 10370, n. 10400 e 10405, fatti salvi gli impegni gia' assunti e comunque nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono portati in aumento dello stanziamento del capitolo n. 10350.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1983, assestato, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A), allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, assestato, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B), allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, sono aggiunte le seguenti spese:
capitolo n. 630 - spese ed oneri relativi a pubblicazioni a norma di legge, di avvisi, inserzioni e documenti su giornali, riviste, gazzetta ufficiale, bollettini ufficiali di altre Regioni
capitolo n. 1640 - spese per il funzionamento degli uffici: stampati, carta, cancelleria, corrispondenza postale e comunicazioni telegrafiche, uso impianti telefonici, prestazioni di copiatura, rilegatura, catalogazione, acquisto libri e riviste ed altre spese d'ufficio
capitolo n. 11470 - spese per l'affitto, la pulizia, la custodia, la manutenzione e gli accessori dei locali per gli uffici ed i centri di formazione professionale
capitolo n. 11480 - spese per il funzionamento degli uffici
capitolo n. 12705 - interessi passivi per ritardati pagamenti.

Art. 8.
(Anticipazione regionale per pronto intervento a seguito di avversita' atmosferiche)

In applicazione dell'articolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e' autorizzata l'anticipazione delle spese di pronto intervento previste dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dall'articolo 1 lettera a) della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Per i fini di cui al precedente comma sono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983, i seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:
- capitolo n. 982 di entrata con la seguente denominazione: "Assegnazione di fondi per far fronte ad interventi urgenti per la salvaguardia del patrimonio zootecnico" e con la dotazione di lire 34.000.000 in termini di competenza e di cassa;
- capitolo n. 3852 di spesa con la seguente denominazione: " Pronto intervento. Interventi urgenti per la salvaguardia del patrimonio zootecnico " e con la dotazione di lire 34.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Urgenza)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto.

Allegato A.


Tabella A e Tabella B: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa
OMISSIS