Legge regionale 28 marzo 1983, n. 9. Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unita' Socio-Sanitarie Locali. (B.U. 6 aprile 1983, n. 14) Titolo I. Norme generali I beni patrimoniali attribuiti alle Unita' Socio-Sanitarie Locali si classificano in:
La titolarita' patrimoniale dei beni di cui all'art. 1, ad esclusione dei nuovi beni acquisiti in base ad eredita', legato o donazione, compete al Comune in cui sono collocati.
I beni destinati ai servizi sanitari sono concessi in uso dai Comuni all'Unita' Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni stessi, con apposito provvedimento. La concessione in uso si intende a tempo indeterminato col vincolo della destinazione del bene ai sensi del successivo art. 4 e fino all'intervenuto svincolo d'uso, ai sensi del successivo art. 9.
Titolo II. Beni immobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari I beni immobili e mobili registrati, destinati alla erogazione dei servizi sanitari, sono acquisiti dai Comuni, nel rispetto delle norme di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 e successive modificazioni:
I Comuni acquisiscono la titolarita' patrimoniale dei beni gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, con le seguenti modalita':
L'acquisizione dei beni immobili in base a contratti a titolo oneroso deve essere prevista dal programma zonale di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.
L'accettazione di eredita', legati e donazioni concernenti beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari da parte dei Comuni destinatari avviene previa acquisizione del parere dell'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale e' compreso il Comune, in merito alla compatibilita' con le prescrizioni del programma zonale di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10-3-1982, n. 7. La gestione dei beni di cui al presente titolo e' affidata all'Unita' Socio-Sanitaria Locale che li ha in uso.
I beni di cui al presente titolo, qualora non risultino piu' necessari ai servizi sanitari, vengono sottratti alla destinazione originaria con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale.
Titolo III. Beni immobili non destinati alla erogazione dei servizi sanitari I beni immobili ed i beni mobili registrati non destinati alla erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti dai Comuni nel rispetto delle norme di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 e successive modificazioni:
I Comuni acquisiscono la titolarita' patrimoniale dei beni gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, con le seguenti modalita':
L'accettazione di eredita', legati e donazioni di beni non immediatamente destinabili ai servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione a detti servizi anche per effetto di trasformazione o alienazione del bene, compete al Comune destinatario dell'eredita', legato o donazione.
La gestione dei beni di cui al presente titolo e' affidata al Comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego trasformazione o alienazione, per il reinvestimento dei capitali ricavati in opere di miglioramento e di realizzazione di strutture adibite o da adibirsi a servizi sanitari.
I beni immobili di cui al presente titolo possono essere adibiti, anche mediante adattamenti o trasformazioni ai servizi sanitari con provvedimento dell'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale e' collocato il Comune che ha in carico il bene.
Il Comune che ha la titolarita' patrimoniale dei beni di cui al presente titolo puo' procedere, ai fini della conservazione o valorizzazione dei beni amministrati, alla trasformazione dei medesimi, acquisito in via preventiva il parere dell'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale il Comune medesimo e' compreso.
Titolo IV. Beni mobili I beni mobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti:
I beni mobili non destinati alla erogazione dei servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione sono acquisiti:
Titolo V. Norme finali e transitorie I Comuni e le Unita' Socio-Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione in base alla legislazione nazionale e regionale. Le Unita' Socio-Sanitarie Locali ed i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ogni modificazione intervenuta nello stato dei beni immobili attribuiti alle Unita' Socio-Sanitarie Locali. In assenza di indicazioni nel programma zonale di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, i provvedimenti indifferibili in ordine a movimenti patrimoniali dei beni immobili oggetto della presente legge sono adottati dall'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale, e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale. Le Unita' Socio-Sanitarie Locali, nella gestione dei beni immobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari, possono avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni compresi nel loro ambito territoriale. Alla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, sono apportate le seguenti varianti:
(Classificazione dei beni)
a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari, gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria oppure di nuova acquisizione;
b) altri beni, non destinati all'erogazione dei servizi sanitari, gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, o derivanti da trasformazione oppure di nuova acquisizione.
(Titolarita' patrimoniale)
Per i beni mobili registrati si fa riferimento al Comune ove e' collocato il presidio od ufficio che li ha in dotazione.
(Utilizzo dei beni)
L'Unita' Socio-Sanitaria Locale ha la disponibilita' dei beni di cui al comma precedente, nei termini previsti dal titolo secondo della presente legge.
I beni non destinati ai servizi sanitari sono gestiti dai Comuni titolari fino alla concessione in uso all'Unita' Socio-Sanitaria Locale per essere destinati ai servizi sanitari, o fino all'alienazione o trasformazione di essi, per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari, nei termini previsti dal titolo terzo della presente legge.
(Acquisizione dei beni)
a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;
b) in base a contratto a titolo oneroso;
c) in base a eredita', legato e donazione.
(Acquisizione dei beni gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria)
a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi;
b) i beni sono acquisiti dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3;
c) gli atti di cui al punto b), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune.
(Acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso)
L'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale, con propria deliberazione, propone al Comune competente territorialmente l'acquisizione dei beni immobili e ne determina le condizioni contrattuali, prevedendone altresi' la copertura finanziaria.
All'intervenuta esecutivita' della deliberazione di cui al secondo comma, il Comune competente territorialmente delibera formalmente l'acquisto del bene nei termini definiti dall'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale.
L'acquisizione dei beni mobili registrati in base a contratti a titolo oneroso e' disposta dal Comitato di gestione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale.
(Acquisizione dei beni in base a eredita', legato e donazione)
(Gestione dei beni)
L'Unita' Socio-Sanitaria Locale amministra i beni con facolta' di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attivita' idonee a conservare e valorizzare i beni, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione, rifacimento parziale o integrale.
L'Unita' Socio-Sanitaria Locale puo', altresi', destinare i beni ad un uso sanitario diverso da quello previsto all'atto dell'acquisizione, purche' la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione dei servizi sanitari, in conformita' alle prescrizioni del Piano socio-sanitario regionale.
Le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e le modificazioni d'uso sono comprese negli interventi individuati dal programma zonale di attivita' e di spesa di cui all 'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.
(Svincolo d'uso)
Lo svincolo d'uso deve essere conforme alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale e previsto dal programma zonale di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 .
Dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al 1° comma, la gestione dei beni e' assunta dal Comune che ne ha la titolarita' patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, e delle norme di cui al titolo III della presente legge.
(Acquisizione dei beni)
a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;
b) in base ad eredita', legato e donazione.
(Acquisizione dei beni gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria)
a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi;
b) i beni sono acquisiti alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all 'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3;
c) gli atti di cui al punto b), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune.
(Acquisizione dei beni in base ad eredita', legato e donazione)
L'adozione dei relativi provvedimenti, ove sussista un vincolo per la realizzazione di opere definite, dovra' avvenire acquisendo, in via preventiva, il parere dell'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale destinataria delle opere.
(Gestione dei beni)
Il Comune amministra i beni adottando tutti gli atti e svolgendo tutte le attivita' idonee a conservare e valorizzare i beni stessi. Nell'amministrazione dei beni il Comune, ove possibile, tiene conto degli indirizzi eventualmente previsti nel piano regionale di sviluppo e nei piani di intervento settoriali disposti dall'Amministrazione Regionale.
Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e gia' gestiti dai precedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del codice civile, quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del Comune, quest'ultimo puo' in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrita' dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda a una societa' di capitali promossa a tal fine.
(Utilizzo del bene per servizi sanitari)
La destinazione dei beni ai servizi sanitari deve essere conforme alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale e prevista dal programma zonale di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.
Dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al 1° comma, la gestione dei beni e' assegnata all'Unita' Socio-Sanitaria Locale.
(Trasformazione o alienazione dei beni)
Analogo procedimento viene adottato qualora si renda necessario alienare i beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato con vincolo di destinazione ai servizi sanitari.
Il Comune puo' altresi' procedere al trasferimento del vincolo di destinazione da beni di cui al presente titolo ad altri beni del proprio patrimonio non attribuiti alla Unita' Socio-Sanitaria Locale, acquisito il parere dell'Assemblea generale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale, nonche' la valutazione dell'ufficio tecnico erariale competente.
In caso di maggior valore del bene attribuito alla Unita' Socio-Sanitaria Locale, il Comune dovra' reintegrare la differenza destinandola ai servizi sanitari.
L'alienazione dei beni per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari viene prevista dal Consiglio Regionale nel programma di finanziamento delle spese in conto capitale di cui all'art. 18, 1° comma, della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, tenendo conto delle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale e dei programmi zonali di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della L.R. 10-3-82, n. 7.
Il Comune titolare del bene provvede all'alienazione secondo il programma previsto dal comma precedente.
Nel caso in cui si rendesse necessaria l'alienazione dei beni, fermi restando gli eventuali diritti di prelazione esistenti in base alla legislazione vigente, il Comune ove il bene e' ubicato puo' acquisirne la piena disponibilita'. In tale caso non si procede all'alienazione ed il Comune mette a disposizione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale competente il valore riconosciuto dall'ufficio tecnico erariale.
(Acquisizione ed alienazione dei beni destinati alla erogazione di servizi sanitari)
a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;
b) in base a contratto a titolo oneroso;
c) in base a eredita', legato e donazione;
d) in base a liberalita'.
I Comuni acquisiscono la titolarita' patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera a), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e provvedono in ordine all'accettazione di eredita', legati e donazioni concernenti beni destinati ai servizi sanitari, previo parere del Comitato di gestione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale.
Il Comitato di gestione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale provvede:
a) per l'acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso;
b) per l'acquisizione dei beni derivanti da liberalita', ivi comprese le erogazioni in denaro destinate ai servizi sanitari;
c) per l'alienazione dei beni.
Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario del Comune, l'Unita' Socio-Sanitaria Locale provvede a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei beni acquisiti o alienati nell'anno precedente, con l'indicazione degli elementi necessari, in merito alla compatibilita' con le prescrizioni del programma zonale di attivita' e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10-3-1982, n. 7.
(Acquisizione ed alienazione dei beni non destinati alla erogazione dei servizi)
a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;
b) in base a eredita', legato e donazione;
c) in base a liberalita'.
I Comuni acquisiscono la titolarita' patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera a), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e provvedono in ordine alle acquisizioni di cui al comma precedente, lettere b) e c).
Per la trasformazione ed alienazione dei beni mobili di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all'art. 15 della presente legge.
(Tutela dei beni culturali)
(Comunicazioni alla Regione)
(Provvedimenti indifferibili)
(Collaborazione tra i Comuni e le Unita' SocioSanitarie Locali)
(Modifiche di norme di legge regionale)
1) il II comma dell'art. 77 viene sostituito con il seguente:
"Il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unita' Socio-Sanitarie Locali e' disciplinato da apposita legge regionale";
2) il II e III comma dell'art. 73 e gli artt. 83 e 84 vengono soppressi.
Il III comma dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"L'utilizzo dei capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato ai servizi gia' di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria avviene, in via prioritaria, tenendo conto dell'Ente di provenienza e della volonta' dei testatori. Ove cio' sia incompatibile con le prescrizioni del Piano socio-sanitario regionale, l'utilizzo avviene in base al programma di cui al quinto comma del precedente art. 15, tenuto conto, ove possibile, della collocazione territoriale del bene".