Legge regionale 28 marzo 1983, n. 8. Determinazione dell'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1. (B.U. 6 aprile 1983, n. 14) L'articolo 2 della legge 13 gennaio 1975, n. 1, e' sostituito dal seguente:
L'imposta di cui al precedente articolo si applica ai canoni annui con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto.
(Ammontare dell'imposta)
"In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, l'ammontare dell'imposta di cui al precedente articolo 1, e' determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione".
(Applicazione dell'imposta)
Non si ha diritto ad alcun rimborso per le frazioni d'imposta relativa ai canoni la cui decorrenza ha avuto inizio anteriormente.
(Entrata in vigore)