Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4.

Interventi per l'attuazione dei programmi infrastrutturali viari dello Stato.

(B.U. 2 febbraio 1983, n. 5)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

La Regione, per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della viabilita' che rivestono rilevante interesse regionale, anche se eseguiti da Societa' concessionarie, puo' intervenire - con concorsi finanziari, con la realizzazione parziale o totale di opere complementari e/o integrative, e con progettazioni, - mediante la stipulazione di apposite convenzioni, generali o per singole opere, che fissino le modalita' esecutive e i limiti di spesa dell'intervento regionale.
Le convenzioni di cui sopra sono approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
I contributi finanziari saranno corrisposti, in ogni caso ad avvenuto appalto dei relativi lavori, secondo le modalita' pattuite e nelle forme di legge.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1, con riferimento alle competenze regionali in ordine allo studio e alla definizione tecnica ed economica degli interventi infrastrutturali, alla programmazione degli adeguamenti e miglioramenti della rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie di interesse regionale e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Regionale dei Trasporti, la Regione Piemonte e' autorizzata ad affidare incarichi di studio e di progettazione ad Enti locali, ad Enti strumentali regionali, a Societa' a partecipazione regionale ed a Uffici tecnici specializzati mediante la stipula di apposite convenzioni sulla base delle vigenti normative in materia di prestazioni professionali rese a favore di Enti pubblici.
Le convenzioni verranno approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 6.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo 12600 "fondo globale per le spese d'investimento".
Nello stato di previsione per la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Interventi in conto capitale in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della viabilita', che riveste rilevante interesse regionale, anche se eseguiti da Societa' concessionarie" e con la dotazione di 6.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione dei relativi bilanci.