Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31.

Disciplina degli organi collegiali sanitari.

(B.U. 10 novembre 1982, n. 45)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidita' civile)

Le Commissioni per l'accertamento della invalidita' civile di cui all'art. 7 della legge 30-3-1971, n. 118, modificato dall'art. 3 della legge 26-5-1975, n. 165, operano nell'ambito della Unita' Sanitaria Locale.
Esse sono nominate dal competente Comitato di Gestione, sentite le Unita' Sanitarie Locali interessate, secondo la composizione stabilita dalle leggi indicate nel 1° comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:
a) il Medico provinciale e l'Ufficiale sanitario sono sostituiti da un responsabile del Servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico addetto al predetto servizio;
b) l'Ispettore medico del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o da medico igienista dipendenti dalla Unita' Sanitaria Locale, scelto dal Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale.
La segreteria della Commissione e' affidata a un funzionario della Unita' Sanitaria Locale scelto dal Comitato di Gestione nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.
La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30-3-71, n. 118, e' nominata dalla Giunta Regionale con le seguenti variazioni:
a) il Medico provinciale del capoluogo di Regione e' sostituito da un funzionario medico dei ruoli regionali ovvero, in carenza, da un medico specialista o esperto in medicina legale dipendente dalle Unita' Sanitarie Locali comprese nel capoluogo regionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza;
b) l'Ispettore medico del lavoro e' sostituito da medico specialista in medicina del lavoro o, in carenza, da medico specialista in medicina legale, dipendenti da una Unita' Sanitaria Locale, scelti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza.
I sanitari di cui al comma precedente non possono essere ne' presidenti, ne' componenti di Commissioni indicate nel 1° comma del presente articolo.
La segreteria della Commissione e' affidata ad un funzionario della Regione in servizio presso l'Assessorato Regionale alla sanita'.
La Giunta Regionale, con apposita deliberazione e in relazione alla consistenza dell'attivita' della Commissione regionale, puo' istituire piu' Commissioni regionali indicandone la sede.
La Commissione Regionale si riunisce presso gli uffici della Regione, ovvero, per motivi funzionali, presso le strutture delle Unita' Sanitarie Locali.
Le domande di accertamento dell'invalidita' civile pervenute alle Commissioni sanitarie competenti per territorio devono essere esaminate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
La Giunta Regionale dispone per l'emanazione di un regolamento-tipo che assicuri il coordinamento tra le Commissioni sanitarie di cui al presente articolo e i servizi medico-legali delle Unita' Sanitarie Locali, i quali possono procedere all'istruttoria tecnica delle domande e assolvere a funzioni di supporto tecnico delle Commissioni stesse.

Art. 2.
(Commissione sanitaria per i ciechi civili)

La Commissione sanitaria di cui all'art. 10 della legge 27-5-70, n. 382, opera nell'ambito dell'Unita' Sanitaria Locale.
Essa e' nominata dal competente Comitato di Gestione, sentite le Unita' Sanitarie Locali interessate, secondo la composizione stabilita dalla legge indicata nel 1° comma con le seguenti variazioni:
a) il Medico provinciale e' sostituito da un responsabile di Servizio medico-legale di Unita' Sanitaria Locale;
b) l'oculista, gia' designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, e' scelto dal Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale.
Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario della Unita' Sanitaria Locale nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.
La Commissione di cui all'art. 12 della legge 27-5-1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unita' Sanitarie Locali, secondo le indicazioni della Giunta Regionale che provvede a nominarla con la seguente variazione rispetto alla composizione stabilita dalla precitata legge:
a) il Medico provinciale del capoluogo di Regione e' sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza.
Le funzioni di Segretario della Commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta Regionale.
Il Presidente e i componenti della Commissione regionale non possono far parte della Commissione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 3.
(Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo)

La Commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26-5-70 n. 381, opera nell'ambito dell'Unita' Sanitaria Locale.
Essa e' nominata dal competente Comitato di Gestione, sentite le Unita' Sanitarie Locali interessate, nella composizione stabilita dalla precitata legge con le seguenti variazioni:
a) il Medico provinciale o l'Ufficiale sanitario sono sostituiti da un responsabile del servizio di medicina legale dell'Unita' Sanitaria Locale;
b) il medico specialista in otorinolaringoiatria e' designato dal Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale.
Le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell'Unita' Sanitaria Locale scelto nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.
La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26-5-1970, n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unita' Sanitarie Locali, secondo le indicazioni della Giunta Regionale che provvede a nominarla nel rispetto della composizione stabilita dalla precitata legge con le seguenti variazioni:
a) il Medico provinciale del capoluogo di Regione e' sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza.
b) l'Ispettore medico del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro, ovvero da un medico specialista in medicina legale appartenenti al ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario Nazionale, scelti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza.
c) L'Ufficiale sanitario e' sostituito da altro medico preferibilmente specializzato in fonoiatria, scelto dalla Giunta Regionale anche tra il personale non iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Le funzioni di Segretario della Commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta Regionale.

Art. 4.
(Collegio medico per l'accertamento della compatibilita' dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)

Alla composizione del Collegio medico previsto vengono apportate le seguenti variazioni:
a) il Medico provinciale e' sostituito da un responsabile del Servizio di medicina legale della Unita' Sanitaria Locale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza;
b) l'Ispettore medico del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro, ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza.
Le funzioni di segretario del Collegio di cui al presente articolo sono espletate da un funzionario della Unita' Sanitaria Locale scelto nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.
Il Collegio e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale e si riunisce, di norma, nel Comune capoluogo di Provincia.

Art. 5.
(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)

Le Commissioni mediche provinciali di cui all'art. 12 del D.P.R. 23-9-1976, n. 995, sono presiedute dal responsabile del Servizio di medicina legale della Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia e fanno capo, per i supporti operativi, a detto servizio.
Delle predette Commissioni possono far parte medici dipendenti delle Unita' Sanitarie Locali che insistono nell'ambito provinciale, scelti con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Unita' Sanitarie Locali di appartenenza, su proposta del Presidente di cui al primo comma del presente articolo.
La Giunta Regionale dispone per l'emanazione di un regolamento-tipo che assicuri il coordinamento tra le Commissioni di cui al presente articolo e i servizi medico-legali della Unita' Sanitaria Locale, i quali possono procedere alla istruttoria tecnica delle domande e assolvere le funzioni di supporto tecnico delle Commissioni stesse.

Art. 6.
(Commissione provinciale per la disciplina servizi trasfusionali)

Nella Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue di cui all'art. 2 della legge 14-7-1967, n. 592, il Medico provinciale e' sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia e l'Ufficiale sanitario da un medico igienista dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale di appartenenza.

Art. 7.
(Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)

Nella Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185 il Medico provinciale e' sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia.
L'Ispettore medico del lavoro e' sostituito da medico specialista in medicina del lavoro o da medico igienista dipendenti dalla Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia.
Il Comitato di Gestione provvede alla nomina di detta Commissione, di cui restano invariate le funzioni, la durata in carica e le attribuzioni.
Le funzioni di Segretario sono svolte da funzionario della Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo, scelto dal Comitato di Gestione tra gli addetti al Servizio di igiene pubblica.

Art. 8.
(Consiglio provinciale di sanita')

Fino a che con legge regionale non si provvedera' alla istituzione del Consiglio regionale di sanita', resta invariata la disciplina relativa ai Consigli provinciali di sanita' provvedendo alle seguenti sostituzioni:
- il Medico provinciale e il Veterinario provinciale sono sostituiti, rispettivamente, dal responsabile del Servizio igiene pubblica e Servizio veterinario di una Unita' Sanitaria Locale ricompresa nel territorio provinciale;
- l'Ufficiale sanitario del capoluogo di Provincia e' sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia;
- il medico condotto e' sostituito da un medico dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai servizi di base, sentita la Unita' Sanitaria Locale di appartenenza;
- il Presidente di Amministrazione ospedaliera e' sostituito da un membro di Comitato di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali del territorio provinciale;
- il rappresentante dell'INAM e' sostituito dal Presidente del Comitato di Gestione di Unita' Sanitaria Locale del territorio provinciale.

Art. 9.
(Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri)

La Commissione gia' provinciale indicata dall'art. 53 del D.P.R. 21-10-1975, n. 803, opera in ciascuna Unita' Sanitaria Locale.
Essa e' nominata dal Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale e la sua composizione e' cosi' modificata:
a) il funzionario medico igienista dei ruoli della Amministrazione Regionale e' sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unita' Sanitaria Locale o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;
b) l'Ufficiale sanitario e' sostituito da altro medico del predetto servizio.

Art. 10.
(Commissione tecnica provinciale per i gas tossici)

Nella Commissione tecnica indicata dall'art. 24 del R.D. 9-1-1927, n. 147, il Medico provinciale e' sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale nel cui territorio e' compreso il capoluogo di Provincia.

Art. 11.
(Compensi)

Per i compensi eventualmente da corrispondere ai componenti delle Commissioni previste dalla presente legge, che non siano dipendenti regionali o del Servizio Sanitario Nazionale, si fa riferimento alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 12.
(Decorrenza variazioni)

Alle variazioni dei membri delle Commissioni, Comitati e Collegi di cui ai precedenti articoli di competenza dei Comitati di Gestione si provvede entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale periodo, provvedera', ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, l'organo regionale di controllo.

Art. 13.
(Competenze territoriali)

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indica le Unita' Sanitarie Locali presso le quali debbono essere attivate le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidita' civile di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, contestualmente precisando il territorio di competenza, secondo criteri basati sulla dimensione comprensoriale e tenuto conto dell'attuale distribuzione e dei bacini di trasporto.
Le Commissioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 2, primo comma dell'art. 3 e primo comma dell'art. 5 della presente legge e il Collegio medico di cui al precedente art. 4, operano nella Unita' Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia e hanno competenza su tutto il territorio provinciale.
Per le Unita' Sanitarie Locali, il cui ambito territoriale comprende Comuni di piu' Province, la Provincia di riferimento e' quella nel cui ambito ha sede legale l'Unita' Sanitaria Locale.

Art. 14.
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del IV comma dell'art. 45 dello Statuto regionale.