Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani.

(B.U. 8 settembre 1982, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Art. 1.
(Istituzione dell'Azienda)

L'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria e' sostituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Azienda regionale dei parchi suburbani.
La legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e la legge regionale 21 agosto 1978, n. 51, sono abrogate.

Art. 2.
(Compiti dell'Azienda)

L'Azienda regionale dei parchi suburbani, operando nel quadro delle direttive programmatiche della Regione, provvede a:
A) gestire direttamente i beni mobili, immobili, le loro pertinenze e le attivita' di fruizione pubblica e produttive ad essi connesse, di proprieta' della Regione o a qualsiasi altro titolo di competenza della stessa, inclusi nei parchi e nelle riserve naturali affidati alla sua gestione in esecuzione di provvedimenti legislativi o amministrativi della Regione;
B) a svolgere le funzioni proprie dei Consigli direttivi dei Parchi e delle Riserve naturali che vengono ad essa affidate, in dipendenza dei provvedimenti legislativi istitutivi dei Parchi e delle Riserve naturali e successive modificazioni, al fine di:
a) conservare e difendere i beni ambientali e culturali affidati alla sua gestione, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione al loro rispetto e salvaguardia;
b) assumere la piu' efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti dei territori costituenti i parchi e le riserve naturali affidati alla sua gestione, con particolare riferimento al suolo, alla fauna ed alla flora;
c) provvedere all'organizzazione, alla regolamentazione ed al controllo della fruibilita' pubblica dei parchi e delle riserve naturali suburbani affidati alla sua gestione, realizzando le necessarie strutture;
d) provvedere alla vigilanza sui parchi e sulle riserve naturali affidati alla sua gestione;
e) eseguire ogni altro compito ad essa affidato dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali suburbani.

Art. 3.
(Organi dell'Azienda)

Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione.

Art. 4.
(Il Presidente)

Il Presidente dell'Azienda e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale ed e' scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.
A norma della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26, al Presidente dell'Azienda e' dovuta un'indennita' di carica, la cui misura e' fissata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

Art. 5.
(Costituzione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente e da 10 membri, di cui 4 espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio Regionale.
I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Regionale che li ha nominati. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma precedente, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finche' non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta della Giunta Regionale e conforme deliberazione del Consiglio Regionale, per azione contraria alle norme di legge o per gravi inadempienze che pregiudichino gli interessi dell'Azienda e, altresi', nel caso di riorganizzazione dell'Azienda in conformita' a provvedimenti della Regione.
A norma della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 6.
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) presentare alla Giunta Regionale il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Regionale;
b) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni da apportarvi nel corso degli esercizi;
c) approvare, per ogni esercizio, il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico della gestione;
d) presentare alla Giunta Regionale proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sul patrimonio immobiliare affidato all'Azienda o ne vincolino la disponibilita' ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;
e) deliberare in merito ad ogni intervento che sia ritenuto opportuno per il migliore funzionamento dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione dell'Azienda, nei limiti delle normative fissate dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve stesse, e per la gestione dei beni regionali ivi presenti;
f) proporre alla Giunta Regionale le variazioni dell'organico necessarie per le attivita' dell'Azienda e dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione aziendale;
g) designare il Direttore;
h) esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Direttore;
i) esprimere il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali e dal Comitato di cui al successivo articolo 9;
l) richiedere al Comitato Tecnico-Scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali studi, elaborazioni o indagini in ordine a problemi relativi alla gestione dei parchi e delle riserve naturali in gestione all'Azienda.

Art. 7.
(Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente. Esso si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno cinque dei suoi componenti o dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali.
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni.
La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno quarantotto ore.
L'adunanza e' valida con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 8.
(Controllo)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera e) del precedente articolo 6, sono trasmesse alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.
Le deliberazioni stesse divengono esecutive, ove entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento, la Giunta non ne pronunci l'annullamento, con motivato provvedimento deliberativo.

Art. 9.
(Comitato degli Amministratori)

Al fine di verificare la migliore corrispondenza tra l'attivita' dell'Azienda con le politiche territoriali, di tutela e culturali dei Comuni sui quali incidono i parchi e le riserve naturali regionali affidati alla gestione dell'Azienda, e' istituito un Comitato degli Amministratori costituito:
- dall'Assessore regionale competente per i parchi naturali regionali, che lo presiede;
- dai Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana su cui insistono i Parchi e le riserve stesse o loro delegati;
- dal Presidente della Provincia di Torino e del Comitato Comprensoriale di Torino, o loro delegati;
Il Comitato degli Amministratori esprime il proprio parere sul programma quinquennale e sui piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento, sulle dotazioni organiche e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle varie attivita' aziendali.
Il Comitato degli Amministratori si riunisce almeno due volte all'anno per la discussione sul piano di attivita' dell'Azienda e sui bilanci ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente o da almeno cinque dei suoi componenti.
Alle riunioni del Comitato degli Amministratori sono invitati a partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed il suo Direttore, e possono essere invitati i membri del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10.
(Il Direttore)

Il Direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente: cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente: esercita gli altri compiti inerenti all'attivita' del personale ed alla gestione dell'Azienda.
Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Art. 11.
(Personale)

Il personale in servizio presso l'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti degli Enti Locali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale degli Enti Locali, integrato dal regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35 sulla base della seguente tabella di equiparazione:
Qualifiche attuali D.P.R. 810 del 7-11-1980
Direttore XI livello
1a categoria 1° gruppo X livello
2a categoria 1° gruppo IX livello
3a categoria 1° gruppo VIII livello
la categoria 2° gruppo VI livello
2a categoria 2° gruppo IV livello
3a categoria 2° gruppo III livello
Capo Uomo V livello
Specializzato IV livello
Qualificato
Comune III livello
Il trattamento economico spettante e' quello previsto dalla legislazione vigente per il personale degli Enti Locali alla data di entrata in vigore della presente legge per i livelli iniziali conferiti in base alla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.
Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sara' conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario degli Enti locali, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.
Eventuali miglioramenti sia di natura economica che normativa derivanti dal rinnovo contrattuale in atto per il settore agricolo e decorrenti dalla data del rinnovo, troveranno applicazione all'inquadramento del personale a norma del contratto degli EE.LL., anche qualora dovessero comportare inquadramenti in soprannumero nelle dotazioni organiche di livello previsto al successivo art. 12 della presente legge, sempre nell'ambito della dotazione organica complessiva di 104 unita' e purche' non comportino duplicazioni di benefici rispetto al rinnovo contrattuale del settore di destinazione.
Il personale dell'Azienda e' iscritto, dalle rispettive date di inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., con possibilita' di ricongiunzione, ai fini della quiescenza, dei periodi precedentemente svolti, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.
Alla liquidazione dell'indennita' di fine rapporto di lavoro spettante al personale di cui alla presente legge alla data di inquadramento nel ruolo dell'Azienda si provvede con le modalita' attualmente vigenti.
Il personale di cui al presente articolo puo' optare, entro sei mesi dalla data di inquadramento, per il mantenimento delle precedenti posizioni di quiescenza e previdenza.

Art. 12.
(Dotazione organica)

La dotazione organica dell'Azienda regionale dei parchi suburbani, consiste in 104 unita', ed e' cosi' definita:
un Direttore, con funzioni di coordinamento, a cui e' attribuito il trattamento economico e giuridico dell'XI livello;
X livello: n. 3
IX livello: n. 6
VIII livello: n. 6
VI livello: n. 5
V livello: n. 23
IV livello: n. 47
III livello: n. 13
Per i dipendenti per i quali sia necessaria, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza o di custodia e per lo svolgimento delle attivita' aziendali, la residenza continuata nei parchi affidati alla gestione dell'Azienda, con contrattazione integrativa a livello aziendale, verranno definiti gli aspetti inerenti l'abitazione e i relativi annessi.
Al personale di vigilanza (guardia-parco) dell'Azienda regionale dei parchi suburbani sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 3 del regolamento allegato alla L.R. 5 maggio 1980, n. 35, di cui e' parte integrante.
A tale personale e' rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal Presidente dell'Azienda.

Art. 13.
(Bilancio)

L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal Consiglio Regionale.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico devono essere presentati alla Giunta Regionale almeno 30 giorni prima delle date stabilite dalle leggi regionali in vigore per quanto attiene la presentazione dei relativi documenti.
I bilanci di cui al comma precedente debbono essere predisposti secondo le modalita' previste per il bilancio della Regione dalle norme di legge in vigore.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 14.
(Finanziamenti)

L'Azienda provvede alle spese necessarie al suo finanziamento mediante i fondi appositamente stanziati sul bilancio della Regione.
Conseguentemente il capitolo 7920 dello Stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e' cosi' modificato nella propria denominazione: "Contributo nelle spese di funzionamento dell'Azienda regionale dei parchi suburbani", fermo restando lo stanziamento previsto sul capitolo medesimo.
L'Azienda puo' provvedere inoltre alle proprie spese:
a) con gli introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;
b) con gli eventuali contributi straordinari stabiliti con leggi regionali;
c) con gli eventuali contributi dello Stato e degli Enti locali;
d) con le eventuali altre entrate o contributi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalita'.
Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introitati in apposito capitolo di entrata.

Art. 15.
(Parco regionale La Mandria)

La gestione del Parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, e' affidata all'Azienda istituita con la presente legge.
Gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, sono abrogati.
I fondi di cui al capitolo 7970 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e quelli che saranno previsti nei bilanci successivi sono affidati all'Azienda e devono essere utilizzati per la gestione dei parchi e delle riserve naturali affidati all'Azienda.
La denominazione del capitolo 7970 di cui al comma precedente e' cosi' modificata: " Assegnazione regionale per le spese di gestione dei parchi e delle riserve naturali suburbani".

Art. 16.
(Altri parchi e riserve naturali)

Le leggi regionali di conferimento all'Azienda Regionale dei parchi suburbani della gestione di altri parchi e/o riserve naturali prevederanno le aggiuntive previsioni organiche e i relativi finanziamenti per le spese di gestione.

Art. 17.
(Disposizioni transitorie)

L'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria continua la propria attivita' fino alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 5.
La prima costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene integrando il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria con 6 membri, di cui 2 espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio Regionale.
Al fine di consentire una continuita' gestionale del Parco regionale La Mandria e dei beni di proprieta' regionale della Tenuta La Mandria il bilancio di previsione per l'anno 1982 dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria e' recepito dall'Azienda istituita con la presente legge.

Art. 18.
(Norme finali)

La dizione "Azienda regionale della Tenuta La Mandria", nella legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, e' sostituita dalla dizione "Azienda regionale dei parchi suburbani".
La dizione "Comitato Direttivo", nella legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, e' soppressa.
L'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, e' cosi' modificato: aggiungere alla lettera c), secondo comma, dopo le parole "davanti al Pretore", le parole "previa convenzione con le Associazioni di appartenenza".

Art. 19.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.